Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1196

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1196 della Commissione, del 25 aprile 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013

Normativa europea32024R1196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova fino al 16 maggio 2034 l’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, e introduce misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 e prevede un regime transitorio per l’immissione sul mercato e l’uso delle scorte conformi alla disciplina previgente.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013.

Ambito di applicazione

Si applica al preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455, classificato nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, destinato a mangimi per tutte le specie animali. Disciplina le condizioni di autorizzazione, le modalità d’uso, gli obblighi di etichettatura e di sicurezza per gli operatori del settore dei mangimi. Si applica nel territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; prevede una disciplina transitoria per i prodotti fabbricati ed ეტichettati prima del 16 maggio 2025 secondo la normativa previgente. Non riguarda la valutazione dell’efficacia, non modificata rispetto all’autorizzazione iniziale.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1196 rinnova l’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sul parere dell’EFSA del 27 settembre 2023, che ha confermato la sicurezza del preparato alle condizioni d’uso già autorizzate.

La Commissione evidenzia inoltre che, sulla base della valutazione disponibile, non occorre riesaminare l’efficacia del prodotto, poiché la domanda di rinnovo non comporta modifiche delle condizioni originarie incidenti su tale profilo. Viene però richiesta l’adozione di misure adeguate di protezione degli utilizzatori, a tutela della salute di chi maneggia l’additivo e le premiscele.

Contesto normativo e motivazioni

Il regolamento richiama il sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni degli additivi per mangimi. Il preparato era già autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013, sotto la precedente denominazione di Lactobacillus kefiri DSM 19455.

La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. Il laboratorio di riferimento ha ritenuto applicabili anche alla nuova domanda le conclusioni e raccomandazioni tecniche già formulate in occasione della precedente autorizzazione, con conseguente assenza dell’esigenza di una nuova relazione di valutazione.

Ambito di applicazione

L’autorizzazione rinnovata riguarda il preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455, classificato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". Il campo materiale di applicazione è limitato ai mangimi per tutte le specie animali, con impiego in materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.

Il regolamento opera nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Rileva anche per gli operatori del settore dei mangimi, che devono rispettare le condizioni tecniche, di etichettatura e di sicurezza previste nell’allegato.

Condizioni di autorizzazione e requisiti tecnici

L’allegato riporta le specifiche del prodotto autorizzato: additivo identificato con il numero 1k20742, composto da un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo, in forma solida. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455.

Per il controllo ufficiale sono indicati i metodi analitici da utilizzare:

  • conteggio nell’additivo mediante metodo di diffusione su piastra con agar MRS (EN 15787);
  • identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) - CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.

La tabella dell’allegato prevede inoltre che, se l’additivo non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, il tenore minimo sia pari a 5 × 10^7 CFU/kg di materiale fresco.

Obblighi per etichettatura, uso e sicurezza degli operatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. L’additivo deve essere utilizzato nel rispetto delle condizioni di impiego specificate nell’allegato e, in particolare, su materiale fresco idoneo all’insilaggio secondo la classificazione richiamata dal regolamento.

Sul piano della salute e sicurezza, la Commissione ritiene necessari interventi di protezione degli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono quindi adottare procedure operative e misure organizzative per eliminare o ridurre i rischi di esposizione; qualora tali rischi non possano essere eliminati in altro modo, l’additivo e le premiscele devono essere maneggiati con dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.

Valutazione scientifica e sicurezza

L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, il preparato continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Il parere segnala tuttavia che il preparato testato con inulina come supporto non è irritante per pelle e occhi, ma deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie; non è stato possibile trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea.

La Commissione recepisce tali indicazioni e, pur confermando il rinnovo, introduce misure di protezione per gli utilizzatori, precisando che tali misure lasciano impregiudicate le ulteriori prescrizioni di sicurezza dei lavoratori previste dal diritto dell’Unione.

Abrogazione del precedente atto e disciplina transitoria

Con l’articolo 2 viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013. Per evitare interruzioni e consentire agli operatori di adeguarsi, l’articolo 3 stabilisce una disciplina transitoria: il preparato e i mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 16 maggio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 16 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 16 maggio 2034.

In sintesi, il provvedimento rinnova l’autorizzazione di un additivo per insilaggio già noto al mercato, confermandone la sicurezza ma imponendo precise cautele operative e transitorie per gli operatori del settore dei mangimi.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.

Abrogazione della precedente autorizzazione

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013, che aveva autorizzato per 10 anni il medesimo preparato, allora identificato come Lactobacillus kefiri DSM 19455.

Misure transitorie

L’articolo 3 consente al preparato e ai mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 16 maggio 2025 conformemente alle norme applicabili prima del 16 maggio 2024, di continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Durata dell’autorizzazione

Dall’allegato risulta che il periodo di autorizzazione scade il 16 maggio 2034.

Condizioni d’uso e tenore minimo

Il preparato deve essere impiegato in materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. Se non usato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, il tenore minimo è fissato in 5 × 10^7 CFU/kg di materiale fresco; la tabella indica inoltre che il preparato contiene almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo.

Prescrizioni di etichettatura e conservazione

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.

Metodi di analisi e identificazione

Sono confermati il conteggio mediante metodo di diffusione su piastra con agar MRS (EN 15787) e l’identificazione mediante PFGE (CEN/TS 17697) o metodi di sequenziamento del DNA. Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide le conclusioni tecniche della precedente valutazione, cosicché non è richiesta una relazione di valutazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005.

Entrata in vigore e base giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La base giuridica richiamata è il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute animaleetichettaturasicurezza sul lavoro

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.