Regolamento (UE) 2024/1186
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di corteccia di cannella e dell’olio essenziale di foglie di cannella ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a condizioni specifiche, l’olio essenziale di corteccia di cannella e l’olio essenziale di foglie di cannella ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl come additivi per mangimi nella categoria degli aromatizzanti. L’autorizzazione è limitata a determinate specie da ingrasso e a suinetti, mentre per gli usi diversi da quelli autorizzati è disposto il ritiro dal mercato, accompagnato da regimi transitori. Sono inoltre fissati tenori massimi nel mangime completo, divieti di combinazione con altri additivi contenenti safrolo, metileugenolo e stirene, e obblighi di tutela degli utilizzatori.
Autorizzazione di due additivi per mangimi a base di olio essenziale di corteccia di cannella e di foglie di cannella da Cinnamomum verum J. Presl, con contestuale ritiro dal mercato per le specie non autorizzate e con misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento all’immissione sul mercato e all’utilizzo di due additivi organolettici della categoria "aromatizzanti". L’autorizzazione riguarda solo determinate specie e categorie animali indicate nell’allegato: suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi, suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi, bovini/ovini/ruminanti secondari/vitelli da ingrasso, polli e tacchini da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso, conigli da ingrasso, salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati non riproduttori, nonché altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi. Restano escluse le specie e categorie non menzionate nell’allegato; inoltre non è consentito l’impiego nell’acqua di abbeveraggio. Le misure transitorie disciplinano sia le scorte e i prodotti già etichettati/prodotti prima di specifiche date sia il ritiro graduale dal mercato per gli usi non autorizzati.
Autorizzazione dell’olio essenziale di corteccia di cannella e dell’olio essenziale di foglie di cannella come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1186 della Commissione autorizza, alle condizioni dettagliate nell’allegato, due additivi per mangimi ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl: l’olio essenziale di corteccia di cannella e l’olio essenziale di foglie di cannella. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e dà attuazione alla rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE.
La Commissione, sulla base del parere EFSA del 27 settembre 2022, ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione per talune specie e categorie animali da ingrasso e prende atto della necessità di specifiche cautele per la presenza di sostanze preoccupanti, tra cui safrolo, metileugenolo e stirene. Viene inoltre escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio, non consentito per gli aromatizzanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi, le condizioni per il rilascio e la rivalutazione degli additivi precedentemente autorizzati. Gli oli essenziali di corteccia e di foglie di cannella erano già autorizzati a tempo indeterminato in base alla direttiva 70/524/CEE e iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
La domanda presentata riguardava l’autorizzazione come aromatizzanti per tutte le specie animali; il richiedente ha poi ritirato la domanda per tutte le specie e categorie, salvo alcune specie da ingrasso e i suinetti. Alla luce di ciò, la Commissione autorizza solo gli impieghi rimasti oggetto della domanda e ritira dal mercato gli usi non coperti dall’autorizzazione.
Ambito di applicazione e specie interessate
L’autorizzazione riguarda gli additivi classificati nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". Le specie e categorie autorizzate sono quelle elencate nell’allegato, e in particolare:
- suini da ingrasso;
- suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi;
- suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi;
- bovini, ovini, specie secondarie di ruminanti e vitelli da ingrasso;
- polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso;
- conigli da ingrasso;
- salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori;
- altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi.
Restano fuori dall’autorizzazione tutte le specie e categorie non elencate. Il regolamento specifica anche che gli additivi non possono essere autorizzati per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio.
Valutazione scientifica e profili di sicurezza
Nel parere EFSA del 27 settembre 2022, gli additivi sono stati ritenuti sicuri, alle condizioni d’uso proposte, per gli animali a ciclo vitale breve, compresi i suinetti e altre specie secondarie di suidi, nonché per i consumatori e per l’ambiente. EFSA non ha invece potuto esprimersi sulla sicurezza per gli animali longevi e da riproduzione, compresi quelli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione, a causa della presenza di stirene.
L’Autorità ha anche indicato che gli additivi devono essere considerati irritanti per pelle e occhi e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie. Inoltre, per la presenza di safrolo in concentrazione pari o superiore allo 0,1 %, i prodotti sono classificati come cancerogeni di categoria 1B e devono essere trattati di conseguenza.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato stabilisce le caratteristiche compositive degli additivi, i metodi di analisi e i limiti massimi di impiego espressi in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12 %. Per entrambi i prodotti è richiesto l’impiego sotto forma di premiscela.
Per l’olio essenziale di corteccia di cannella, i tenori massimi autorizzati sono, tra gli altri, 25 mg/kg per i suini da ingrasso, 50 mg/kg per i suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi e per i suinetti, 10 mg/kg per bovini/ovini/ruminanti secondari/vitelli da ingrasso, 5 mg/kg per polli e tacchini da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso, salmonidi e altre specie secondarie da ingrasso non equidi.
Per l’olio essenziale di foglie di cannella, i limiti sono più elevati per alcune categorie: 50 mg/kg per suini da ingrasso, suini delle specie secondarie di suidi, suinetti, bovini e ovini da ingrasso, ruminanti secondari da ingrasso e vitelli da ingrasso, tacchini da ingrasso e conigli da ingrasso; 40 mg/kg per polli e specie avicole minori da ingrasso; 25 mg/kg per salmonidi e altre specie secondarie da ingrasso non equidi.
Obblighi per gli operatori e misure di protezione
L’allegato impone obblighi informativi e di sicurezza. Nelle istruzioni per l’uso degli additivi e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre vietata la combinazione con altri additivi contenenti safrolo, metileugenolo e stirene.
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, gli additivi e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Ritiro dal mercato e disciplina transitoria
Poiché la domanda di autorizzazione è stata ritirata per le specie non ricomprese nell’allegato, l’articolo 2 dispone il ritiro dal mercato degli additivi autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE per tali specie e categorie. Il regolamento distingue tra il regime transitorio per l’autorizzazione dei nuovi usi e quello per il ritiro degli usi non più consentiti.
Per gli usi autorizzati, gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 15 novembre 2024, secondo le norme precedenti al 15 maggio 2024, possono restare sul mercato e continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Analogamente, i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2025 possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Per gli usi da ritirare, le scorte esistenti degli additivi possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 15 maggio 2025; le premiscele prodotte con tali additivi fino al 15 agosto 2025; i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con tali additivi o con le premiscele fino al 15 maggio 2026.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia del regolamento
L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 15 maggio 2034 per entrambi gli additivi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza, alle condizioni dell’allegato, le sostanze indicate come additivi nell’alimentazione animale nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". L’autorizzazione riguarda l’olio essenziale di corteccia di cannella (2b133-eo) e l’olio essenziale di foglie di cannella (2b133i-eo) ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl.
Ritiro dal mercato per gli usi non autorizzati
L’articolo 2 dispone il ritiro dal mercato degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle elencate nell’allegato. Il ritiro è quindi parziale e non incide sugli impieghi espressamente autorizzati dal nuovo regolamento.
Misure transitorie per autorizzazione e ritiro
L’articolo 3 consente la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento scorte, degli additivi e delle premiscele prodotti ed etichettati prima del 15 novembre 2024, se conformi alle norme previgenti, per le specie autorizzate. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2025 possono anch’essi continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. L’articolo 4 prevede invece, per le specie non autorizzate, la prosecuzione dell’immissione sul mercato e dell’uso delle scorte esistenti degli additivi fino al 15 maggio 2025, delle premiscele fino al 15 agosto 2025 e dei mangimi composti e delle materie prime fino al 15 maggio 2026.
Condizioni specifiche di impiego e limiti massimi
Nell’allegato sono fissati i tenori massimi del principio attivo nel mangime completo con umidità al 12 %. Per l’olio di corteccia di cannella sono previsti, tra gli altri, 25 mg/kg per suini da ingrasso, 50 mg/kg per suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi e per suinetti, 10 mg/kg per bovini/ovini/ruminanti secondari/vitelli da ingrasso, 5 mg/kg per polli e tacchini da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso, salmonidi e altre specie secondarie da ingrasso non equidi. Per l’olio di foglie di cannella sono previsti 50 mg/kg per suini da ingrasso, suini delle specie secondarie di suidi, suinetti, bovini e ovini da ingrasso, ruminanti secondari da ingrasso e vitelli da ingrasso, tacchini da ingrasso e conigli da ingrasso, 40 mg/kg per polli e specie avicole minori da ingrasso, 25 mg/kg per salmonidi e altre specie secondarie da ingrasso non equidi.
Divieti, obblighi di etichettatura e misure di protezione
L’allegato impone che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela e che nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È vietata la combinazione con altri additivi contenenti safrolo, metileugenolo e stirene. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, additivi e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Per entrambi gli additivi, l’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 15 maggio 2034. L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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