Cassazione Civile, Ordinanza n. 06239/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
Un creditore, munito di decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice, aveva pignorato i crediti che quest’ultima vantava verso una terza società. Nel giudizio ex art. 549 c.p.c. la terza pignorata aveva negato l’esistenza di un residuo credito, producendo assegni circolari e bonifici come prova dell’estinzione del debito; il creditore aveva contestato tali documenti e il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto non dimostrato il credito residuo. L’opposizione proposta dal creditore era stata poi rigettata dal Tribunale, che aveva dichiarato la nullità del processo per irregolare instaurazione del contraddittorio, ritenendo necessario nominare un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per il potenziale conflitto di interessi tra le due società, entrambe amministrate dalla medesima persona fisica. In cassazione il ricorrente ha dedotto: difetto di motivazione sulla applicabilità dell’art. 78 c.p.c.; violazione dell’art. 78 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost. per aver il Tribunale configurato un conflitto solo potenziale senza verificare un effettivo contrasto di interessi; omessa valutazione concreta degli interessi delle società; violazione dell’art. 101, co. 2, c.p.c. per decisione su questione rilevata d’ufficio senza contraddittorio; violazione degli artt. 101, 102 e 162 c.p.c. per mancata rinnovazione degli atti dopo la declaratoria di nullità; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, nonostante la decisione in rito.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato che il ricorso era improcedibile. Pur essendo stata dedotta nel ricorso la notificazione della sentenza impugnata, il ricorrente non ha depositato la relata di notifica della sentenza stessa, onere necessario per consentire il controllo della tempestività dell’impugnazione. Poiché la sentenza di merito era stata pubblicata il 26 agosto 2020 e il ricorso era stato notificato il 16 novembre 2020, non risultava comunque rispettato il termine breve di cui all’art. 325, co. 2, c.p.c.; la Corte ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso. Non ha provveduto sulle spese, perché le intimate non hanno svolto difese, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 549 c.p.c.
richiamato quale base del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato in seguito a dichiarazione negativa.
art. 617 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per l’opposizione avverso l’ordinanza resa nel processo esecutivo.
art. 649 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel petitum processuale, in combinazione con l’art. 617 c.p.c.
art. 78 c.p.c.
evocato per la nomina del curatore speciale in presenza di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato; il Tribunale lo ha applicato per un conflitto ritenuto potenziale, ma la Cassazione non ha esaminato il merito per improcedibilità.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per censurare il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del conflitto di interessi e alla parità di trattamento.
art. 24 Cost.
richiamato sia in relazione alla tutela del diritto di difesa sia per contestare la nullità dichiarata dal Tribunale.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
richiamato per dedurre la violazione del contraddittorio su questione rilevata d’ufficio.
art. 102 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo agli effetti della nullità e alla partecipazione necessaria delle parti.
art. 162 c.p.c.
richiamato per sostenere che, accertata una nullità, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione degli atti.
art. 91 c.p.c.
richiamato per contestare la condanna alle spese in un giudizio definito in rito.
art. 92 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 91 c.p.c. sulla regolazione delle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro formale di impugnazione per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per le censure di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
richiamato dalla Corte per il controllo della tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la procedibilità del ricorso richiede il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata quando la parte intenda avvalersi della notificazione ai fini del controllo del termine breve di impugnazione.
- La mancata produzione della relata di notifica della sentenza impedisce il controllo della tempestività del ricorso e può condurre alla declaratoria di improcedibilità.
- Il collegamento tra data di pubblicazione della sentenza e data di notificazione del ricorso consente di verificare la tempestività dell’impugnazione; se tale verifica dà esito negativo, il ricorso è improcedibile.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e le parti intimate non svolgono difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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