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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17834/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (espropriante)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, promosso dall'espropriante dinanzi alla Corte d'appello. L'espropriante sosteneva che l'indennità determinata dalla Commissione provinciale espropri fosse errata e chiedeva fosse quantificata nella misura da essa offerta ai sensi dell'art. 50, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, pari a euro 112.637,91. La proprietaria dei terreni si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e, secondo quanto riportato, non proponeva domanda riconvenzionale. La Corte d'appello rigettava il ricorso ma, contraddittoriamente, condannava la resistente al pagamento della somma di euro 112.637,91. Nel ricorso per cassazione la società espropriata denunciava: nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per omissioni e contraddizioni; contraddittorietà della tabella e del ragionamento decisorio; ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. per confusione tra posizione delle parti e oggetto del giudizio; nullità per errori di ricalcolo e omissione di dati catastali; nullità della decisione per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. La controparte proponeva ricorso incidentale sulle spese, lamentando la condanna alle spese nonostante l'accoglimento della propria opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei limiti della motivazione, ritenendo assorbito il ricorso incidentale sulle spese. Ha osservato che il giudizio di opposizione alla stima in materia espropriativa è un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto, ma nel rispetto del principio della domanda: la determinazione può essere più favorevole all'opponente, e può essere meno favorevole solo se vi sia una domanda in tal senso della controparte. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva affermato che, applicando i criteri da essa richiamati, l'indennità sarebbe stata comunque superiore a quella della Commissione espropri, ma poi nel dispositivo aveva liquidato proprio la minore somma offerta dall'espropriante e aveva condannato l'espropriata al pagamento. Tale discrasia tra motivazione e dispositivo è stata ritenuta un contrasto insanabile, non un mero errore materiale emendabile con la correzione ex artt. 287 ss. c.p.c., perché impedisce di ricostruire con certezza il comando giudiziale. La sentenza/ordinanza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    norma processuale richiamata per l'opposizione alla stima dell'indennità in materia espropriativa

  • art. 29 d.lgs. n. 150/2011

    norma processuale richiamata per il rito dell'opposizione alla stima

  • art. 50, comma 1, d.P.R. n. 327/2001

    base normativa dell'offerta dell'indennità di occupazione temporanea da parte dell'espropriante

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della validità della motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il requisito di chiarezza della motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto di ultrapetizione

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per la nullità derivante da insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo

  • artt. 287 ss. c.p.c.

    richiamati per escludere la correzione di un contrasto che incide sulla sostanza della decisione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità in materia espropriativa il giudice non svolge un controllo meramente impugnatorio sull'atto amministrativo, ma un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto finalizzato a determinare il quantum effettivamente dovuto.
  • In presenza di una stima definitiva, il giudice può riconoscere un'indennità più favorevole all'opponente, ma non può determinare un importo peggiore per l'espropriato salvo che la controparte proponga una domanda riconvenzionale o equivalente contropretesa nelle forme e nei termini di rito.
  • Quando motivazione e dispositivo contengono statuizioni tra loro incompatibili in modo da non consentire l'individuazione del comando giudiziale, la decisione è nulla per contrasto insanabile e non è correggibile come mero errore materiale.
  • L'errore materiale è emendabile solo se riguarda la mera manifestazione grafica del pensiero del giudice e non incide sul contenuto sostanziale della decisione.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza effettiva secondo l'esito reale della controversia; se la decisione è viziata da contrasto insanabile sul contenuto del comando, la regolazione delle spese resta travolta e va rinnovata in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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