Sentenza del 29/05/2017 n. 3776 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Sottoscrizione - Contenuto - Aggio esattoriale - Finalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava, in particolare, la validità della cartella in relazione all’illegittimità degli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari dell’Agenzia delle entrate, alla sottoscrizione del ruolo e della cartella, alla mancata indicazione del funzionario firmatario, all’omessa specificazione del tasso d’interesse e delle modalità di calcolo, nonché alla debenza e alla funzione dell’aggio esattoriale.
La decisione
Le contestazioni sono state disattese. L’illegittimità degli incarichi dirigenziali non incide sulla funzionalità dell’Agenzia né sull’idoneità degli atti a manifestare la volontà dell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 12, quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973, il ruolo può essere sottoscritto anche con firma elettronica dal titolare dell’ufficio o da un delegato; la sottoscrizione ha natura formale e non richiede l’indicazione del funzionario firmatario nella cartella. Non è necessario indicare nella cartella il tasso d’interesse e le modalità di calcolo, trattandosi di elementi stabiliti direttamente dalla legge. L’aggio esattoriale è stato ritenuto legittimo e funzionale alla copertura dei costi organizzativi e strutturali del servizio di riscossione, non alla remunerazione di singole prestazioni.
Norme richiamate
Art. 12, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973
Il ruolo è sottoscritto anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato.
La sottoscrizione del ruolo costituisce un adempimento formale; è sufficiente la firma del titolare dell’ufficio o di un delegato, anche in forma elettronica, e non è necessario indicare nella cartella il nominativo del funzionario firmatario.
Art. 17 d.lgs. n. 112/1999
L’aggio esattoriale è finalizzato a coprire i costi derivanti dalla predisposizione delle strutture necessarie allo svolgimento del servizio di riscossione e non remunera necessariamente singole attività dell’agente della riscossione.
Corte costituzionale, ordinanza 21 giugno 2013, n. 158
La pronuncia è richiamata come conferma della legittimità costituzionale dell’aggio di riscossione.
Massime di principio
- La mera illegittimità dell’incarico dirigenziale di un funzionario non determina automaticamente l’invalidità degli atti adottati dall’Amministrazione, se l’atto è riconducibile all’ente ed è idoneo a manifestarne la volontà.
- Per contestare una cartella non è sufficiente dedurre l’assenza del nominativo del funzionario firmatario, quando la legge richiede la sottoscrizione del ruolo ma non impone tale indicazione nella cartella.
- Gli elementi di calcolo stabiliti direttamente dalla legge, come tassi e modalità degli interessi, non devono necessariamente essere riprodotti integralmente nella cartella, purché il contribuente possa comprendere la pretesa e verificarne la base normativa.
- L’aggio esattoriale può essere considerato un componente legittimo della riscossione quando previsto dalla legge e destinato a sostenere i costi complessivi del servizio, anche se non collegato a una singola prestazione identificabile.
- La validità della cartella deve essere valutata distinguendo tra vizi sostanziali della pretesa o della motivazione e mere irregolarità formali prive di incidenza concreta sulla conoscibilità e sulla riferibilità dell’atto.
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