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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 3776 - Comm. Trib. Prov. Milano

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Sottoscrizione - Contenuto - Aggio esattoriale - Finalità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava, in particolare, la validità della cartella in relazione all’illegittimità degli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari dell’Agenzia delle entrate, alla sottoscrizione del ruolo e della cartella, alla mancata indicazione del funzionario firmatario, all’omessa specificazione del tasso d’interesse e delle modalità di calcolo, nonché alla debenza e alla funzione dell’aggio esattoriale.

La decisione

Le contestazioni sono state disattese. L’illegittimità degli incarichi dirigenziali non incide sulla funzionalità dell’Agenzia né sull’idoneità degli atti a manifestare la volontà dell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 12, quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973, il ruolo può essere sottoscritto anche con firma elettronica dal titolare dell’ufficio o da un delegato; la sottoscrizione ha natura formale e non richiede l’indicazione del funzionario firmatario nella cartella. Non è necessario indicare nella cartella il tasso d’interesse e le modalità di calcolo, trattandosi di elementi stabiliti direttamente dalla legge. L’aggio esattoriale è stato ritenuto legittimo e funzionale alla copertura dei costi organizzativi e strutturali del servizio di riscossione, non alla remunerazione di singole prestazioni.

Norme richiamate

  • Art. 12, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973

    Il ruolo è sottoscritto anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato.

    La sottoscrizione del ruolo costituisce un adempimento formale; è sufficiente la firma del titolare dell’ufficio o di un delegato, anche in forma elettronica, e non è necessario indicare nella cartella il nominativo del funzionario firmatario.

  • Art. 17 d.lgs. n. 112/1999

    L’aggio esattoriale è finalizzato a coprire i costi derivanti dalla predisposizione delle strutture necessarie allo svolgimento del servizio di riscossione e non remunera necessariamente singole attività dell’agente della riscossione.

  • Corte costituzionale, ordinanza 21 giugno 2013, n. 158

    La pronuncia è richiamata come conferma della legittimità costituzionale dell’aggio di riscossione.

Massime di principio

  • La mera illegittimità dell’incarico dirigenziale di un funzionario non determina automaticamente l’invalidità degli atti adottati dall’Amministrazione, se l’atto è riconducibile all’ente ed è idoneo a manifestarne la volontà.
  • Per contestare una cartella non è sufficiente dedurre l’assenza del nominativo del funzionario firmatario, quando la legge richiede la sottoscrizione del ruolo ma non impone tale indicazione nella cartella.
  • Gli elementi di calcolo stabiliti direttamente dalla legge, come tassi e modalità degli interessi, non devono necessariamente essere riprodotti integralmente nella cartella, purché il contribuente possa comprendere la pretesa e verificarne la base normativa.
  • L’aggio esattoriale può essere considerato un componente legittimo della riscossione quando previsto dalla legge e destinato a sostenere i costi complessivi del servizio, anche se non collegato a una singola prestazione identificabile.
  • La validità della cartella deve essere valutata distinguendo tra vizi sostanziali della pretesa o della motivazione e mere irregolarità formali prive di incidenza concreta sulla conoscibilità e sulla riferibilità dell’atto.

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