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Sentenza

Sentenza del 15/01/2018 n. 125 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Contabilizzazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti - Disegno criminoso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione non è stata superata: è stata ritenuta necessaria una prova concreta e documentata dell'effettività delle operazioni e dell'assenza di partecipazione consapevole al disegno fraudolento. In mancanza di tale documentazione, la contabilizzazione delle fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti resta idonea a sostenere l'accusa di concorso nell'acquisizione di crediti IVA fittizi.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'accusa di aver concorso nella realizzazione di un disegno criminoso finalizzato a ottenere crediti IVA fittizi attraverso la contabilizzazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Per superare tale contestazione avrebbe dovuto dimostrare l'effettività delle operazioni e la propria buona fede, producendo documentazione completa relativa alla ricerca del fornitore, alle trattative, alla conclusione dell'accordo e all'esecuzione delle prestazioni, inclusi fax, email e documenti di malleva idonei a dimostrare l'adozione di cautele contro il rischio di frode.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sulle operazioni soggettivamente inesistenti

    La detrazione o il riconoscimento dell'IVA relativa a fatture emesse da un soggetto diverso dall'effettivo fornitore richiede che il contribuente dimostri l'effettività dell'operazione e la propria estraneità consapevole alla frode.

  • Principi in materia di concorso nel disegno criminoso e frode IVA

    La partecipazione al disegno criminoso può essere desunta da elementi documentali e comportamentali; il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare di aver adottato cautele ragionevoli e di non essere stato consapevole dell'irregolarità.

Massime di principio

  • Quando vengono contestate operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente esibire la fattura o dimostrare il pagamento: occorre provare che i beni o servizi siano stati effettivamente ricevuti.
  • La buona fede del contribuente deve essere supportata da documentazione concreta sulle verifiche svolte prima e durante il rapporto commerciale, come ricerche sul fornitore, corrispondenza, contratti, ordini, documenti di trasporto, prove di consegna e pagamenti tracciabili.
  • In presenza di indizi di frode, l'assenza di adeguate verifiche sulla controparte può essere interpretata come consapevolezza o partecipazione al meccanismo fraudolento.
  • Le clausole o dichiarazioni di manleva possono costituire elementi di cautela, ma normalmente non sono sufficienti da sole a dimostrare l'effettività dell'operazione o l'assenza di consapevolezza della frode.
  • Per tutelarsi, è opportuno conservare una filiera documentale completa che copra la selezione del fornitore, le trattative, l'accordo, l'esecuzione della prestazione e i controlli sull'effettiva operatività della controparte.

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