Ordinanza n. 1396/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. IV, che aveva accolto il ricorso di primo grado e disposto l’ostensione dei documenti richiesti
Esito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso proposto dalla richiedente l’accesso e ha presentato domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo dell’ordinanza non specifica i motivi di merito dedotti nell’appello, limitandosi a evidenziare la necessità di mantenere integre le questioni controverse fino alla decisione di merito e il rischio che l’immediata ostensione dei documenti producesse effetti irreversibili per l’amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia e l’esecutività della sentenza appellata. La sospensione è stata ritenuta necessaria perché l’immediata ostensione dei documenti richiesti avrebbe potuto determinare effetti irreversibili per l’amministrazione, mentre il breve differimento della conoscenza degli atti non avrebbe arrecato significativi pregiudizi alla parte interessata. Il Collegio ha quindi disposto la conservazione della situazione fino alla decisione di merito, fissata per il 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in appello; nel caso concreto la domanda cautelare dell’ente appellante è stata accolta.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, l’efficacia e l’esecuzione della sentenza di primo grado possono essere sospese quando l’immediata esecuzione rischi di produrre effetti irreversibili per l’amministrazione e il differimento dell’esecuzione non arrechi significativi pregiudizi alla controparte.
- Quando le questioni attinenti al merito richiedano una decisione re adhuc integra, il giudice d’appello può sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata fino alla definizione del merito, bilanciando il rischio di irreversibilità dell’esecuzione con il pregiudizio derivante dal differimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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