Sentenza n. 397/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’annullamento ovvero la riforma previa cautela della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sezione I quater, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso n. -OMISSIS- R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 120 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza presso il Ministero dell’interno 2 dicembre 2019 n. 333-B/12H.27.19 pubblicato il giorno 3 dicembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale IV concorsi ed esami n. 95, nella parte in cui prevedono quale requisito di partecipazione il non aver compiuto il trentesimo anno di età: a) del bando stesso; b) del D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.208 del giorno 9 settembre 2018, recante le norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia; c) del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente; e di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso ovvero consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il limite massimo di trent'anni previsto per la partecipazione al concorso per 120 posti di commissario della Polizia di Stato, nonché contro il bando, il decreto ministeriale presupposto e il provvedimento implicito di non ammissione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato, nato nel 1988 e quindi ultratrentenne, non aveva potuto completare la domanda telematica per il concorso bandito nel 2019, a causa del limite di età previsto dal bando e dal D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103. Dopo essere stato ammesso con riserva e aver superato le prove preselettive, il suo ricorso era stato respinto dal TAR. In appello ha riproposto due motivi. Con il primo ha dedotto il contrasto del limite di età con l'art. 3 l. 127/1997, la direttiva 2000/78/CE, l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 10 TFUE, sostenendo che il limite costituisse una discriminazione irragionevole fondata sull'età, anche in ragione delle deroghe previste per il personale già appartenente alla Polizia di Stato, per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e in relazione al servizio militare prestato. Con il secondo ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 334/2000, come modificato dal d.lgs. 95/2017, per violazione degli artt. 3, 4, 76 e 97 Cost., lamentando una limitazione ingiustificata del diritto al lavoro, disparità di trattamento rispetto ai concorsi analoghi nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza, eccesso di delega e lesione dell'affidamento derivante dai precedenti limiti di età più elevati. Il Consiglio di Stato ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, che ha escluso la compatibilità con il diritto dell'Unione di un limite di trent'anni qualora le funzioni effettivamente svolte dai commissari non richiedano capacità fisiche particolari o, se richieste, il limite sia sproporzionato. A seguito dell'istruttoria, il Collegio ha verificato le mansioni concretamente svolte e i dati relativi all'uso della forza fisica, delle armi e dei mezzi di coercizione da parte dei commissari e vicecommissari. Ha quindi rilevato che gli episodi accertati erano troppo pochi e non rappresentativi per dimostrare che l'impiego della forza fisica costituisse una componente normale e integrante delle mansioni. Ha inoltre dedotto l'irragionevolezza e la sproporzione della restrizione, poiché il beneficio dell'ingresso di personale potenzialmente più giovane di due anni era minimo rispetto al costo della riduzione della platea dei partecipanti e non incideva sulla durata massima della carriera.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, applicando la sentenza della Corte di giustizia UE del 17 novembre 2022, causa C-304/21. Dall'istruttoria è emerso che le funzioni ordinariamente svolte dai commissari della Polizia di Stato sono principalmente direttive, decisionali, di coordinamento, formazione e gestione, senza che l'uso della forza fisica o delle armi costituisca requisito normalmente richiesto. Le statistiche e gli episodi acquisiti non hanno fornito un'evidenza concreta sufficiente a giustificare la discriminazione fondata sull'età. Il limite di trent'anni è stato inoltre giudicato non ragionevole e sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito, perché restringe significativamente la partecipazione al concorso a fronte del beneficio marginale derivante dall'ingresso di personale al massimo due anni più giovane. Sono stati quindi annullati, nei limiti indicati in motivazione, il D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103 nella parte relativa al limite di trent'anni, il bando di concorso nella medesima parte e il provvedimento implicito di non ammissione del candidato. L'annullamento del decreto ministeriale ha comportato la riviviscenza del precedente limite di trentadue anni previsto dal D.M. Interno 6 aprile 1999 n. 115. Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, poiché il suo eventuale accoglimento non avrebbe procurato un'ulteriore utilità. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 15 maggio 1997 n. 127
È richiamato quale parametro legislativo rispetto al quale è stata contestata la legittimità del limite massimo di età per l'accesso al concorso.
direttiva 2000/78/CE
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Vieta le discriminazioni dirette e indirette fondate sull'età nell'accesso all'occupazione; una differenza di trattamento è ammissibile soltanto se giustificata da una finalità legittima e se il requisito è essenziale, determinante, appropriato e proporzionato.
art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
Il divieto di discriminazione comprende espressamente quella fondata sull'età e costituisce parametro per valutare il limite di accesso al concorso.
art. 10 TFUE
Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
Rafforza il divieto unionale di discriminazione fondata sull'età.
art. 3, comma 3, TUE
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni
È richiamato quale ulteriore fondamento del divieto unionale di discriminazione.
art. 267 TFUE
Ha costituito la base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità del limite di età con il diritto dell'Unione.
art. 3, comma 1, d.lgs. 5 ottobre 2000 n. 334
È indicato dall'appellante come norma legislativa che avrebbe disposto l'abbassamento del limite di età e la cui legittimità costituzionale è stata contestata; il relativo motivo è stato dichiarato improcedibile.
art. 1, comma 5, lettera d), n. 2, d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95
È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 334/2000, contestata sotto il profilo dell'eccesso di delega e di altre violazioni costituzionali; il motivo è stato assorbito.
D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103
È stato annullato nella parte in cui stabilisce il limite massimo di trent'anni per la partecipazione al concorso.
D.M. Interno 6 aprile 1999 n. 115, art. 3
A seguito dell'annullamento del limite introdotto dal D.M. 103/2018, è stata ritenuta nuovamente applicabile la disciplina previgente, che fissava il limite massimo di età in trentadue anni.
art. 2, paragrafi 1 e 2, direttiva 2000/78/CE
Definisce la parità di trattamento e la discriminazione diretta, ricomprendendo il trattamento meno favorevole fondato sull'età rispetto a persone in situazione analoga.
art. 3, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2000/78/CE
Estende il campo di applicazione della direttiva alle condizioni di accesso all'occupazione nel settore pubblico, inclusi i criteri di selezione e assunzione.
art. 4, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
Consente differenze di trattamento fondate sull'età soltanto quando la caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per l'attività lavorativa, con finalità legittima e requisito proporzionato.
art. 6, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
Ammette disparità di trattamento collegate all'età solo se oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e se i mezzi sono appropriati e necessari.
Massime di principio
- Un limite massimo di età per l'accesso a un concorso pubblico che introduce una disparità di trattamento fondata sull'età è compatibile con il diritto dell'Unione soltanto se le funzioni effettivamente e abitualmente svolte richiedono capacità fisiche particolari oppure se ricorre una diversa finalità legittima specificamente dimostrata, e comunque a condizione che il limite sia appropriato, necessario e proporzionato.
- Per valutare la legittimità di un limite di età riferito a personale di polizia occorre esaminare le mansioni concretamente svolte in via ordinaria dai vincitori del concorso, non essendo sufficiente richiamare funzioni eccezionali o meramente eventuali che potrebbero essere esercitate nel corso della carriera.
- La giustificazione di una discriminazione fondata sull'età deve poggiare su elementi concreti ed evidence based, acquisiti anche mediante istruttoria giudiziale; dati generali sulla presenza degli appartenenti ai servizi di ordine pubblico, sui rischi professionali o sugli encomi non dimostrano da soli che l'uso della forza fisica costituisca componente normale e integrante delle mansioni.
- Una restrizione anagrafica all'accesso ai concorsi pubblici viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità quando il sacrificio imposto alla massima partecipazione dei candidati è significativo, mentre il beneficio perseguito, consistente nell'ingresso di personale potenzialmente più giovane di un periodo limitato, è minimo e non incide sulla durata complessiva della carriera.
- L'annullamento di una disposizione regolamentare che introduce un limite di età illegittimo può determinare la riviviscenza della disciplina previgente, ove questa non sia stata validamente abrogata o sostituita; il bando applicativo e il provvedimento consequenziale di esclusione devono essere annullati nella parte dipendente dal limite illegittimo.
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