Cassazione Penale, Sentenza n. 13080/2024 del 29/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 26/05/2023 che aveva confermato l'ordinanza del GIP dell'8/10/2021 applicativa della custodia cautelare (poi sostituita con arresti domiciliari) nei confronti del ricorrente, ritenuto promotore e organizzatore di un'associazione criminale aggravata dall'art. 452-octies e dall'art. 416-bis.1 c.p., finalizzata al traffico illecito di rifiuti, disastro ambientale, combustione illecita di rifiuti, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, peculato e violazioni di sigilli (capo O) e per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (capo P). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'agevolazione mafiosa (sostanzialmente contestando la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza), rilevando che la Corte di cassazione aveva più volte annullato le precedenti decisioni limitatamente all'aggravante e affermando il suo interesse, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a ottenere una pronuncia nel merito sui gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che la sopravvenuta sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato renda venuto meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame con riferimento alla verifica degli originari gravi indizi di colpevolezza, salvo che vengano dedotti e documentati nuovi elementi di prova idonei a modificare la valutazione degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare. Il ricorrente non ha indicato nuovi elementi di prova né ha confutato la motivazione della sentenza di condanna; si è limitato a un interesse teorico al completamento dell'iter cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 452-octies cod. pen.
Aggravante applicata ai reati ambientali contestati; qui considerata quale elemento che aggravava l'associazione e i reati connessi
art. 416-bis.1 cod. pen.
Circostanza aggravante collegata a fattispecie associative di tipo mafioso; contestata e oggetto di valutazione nel giudizio cautelare e nel successivo giudizio di merito
art. 314 cod. proc. pen.
Rinvocato dal ricorrente come fondamento dell'interesse a ottenere una decisione nel merito sui gravi indizi di colpevolezza, anche in vista di eventuale giudizio di riparazione per ingiusta detenzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola l'onere delle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente alle spese in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata con riferimento ai criteri per l'eventuale condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende, valutando che il ricorso non fosse stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Cassazione, Sez. 1, n. 55459/2017 (Gagliardi)
Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017
Giurisprudenza che afferma il principio secondo cui la sopravvenuta sentenza di condanna rende venuto meno l'interesse dell'indagato al riesame in relazione ai gravi indizi, salvo nuovi elementi di prova
Cassazione, Sez. 5, n. 26221/2020 (Campioto)
Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020
Conferma che lo stesso principio si applica anche alle sentenze di patteggiamento
Cassazione, Sez. 2, n. 33560/2023 (Brunno)
Sez. 2, n. 33560 del 09/06/2023
Richiamata per il principio che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione, ma ha cognizione piena nei limiti dell'annullamento
Massime di principio
- La sopravvenuta sentenza di condanna sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, anche se non definitiva, di norma elimina l'interesse dell'indagato a svolgere un riesame cautelare sul profilo dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano prodotti nuovi elementi di prova idonei a cambiare la valutazione degli indizi
- Il ricorrente che voglia mantenere valido l'interesse al riesame dopo una condanna deve allegare e documentare specifici nuovi elementi di prova o indicare ragioni concrete per confutare la motivazione della sentenza di condanna
- Il giudice di rinvio ha pieni poteri di cognizione nei limiti dell'annullamento della Corte di cassazione, ma è vincolato al principio di diritto stabilito dalla sentenza rescindente; tuttavia, non è vincolato all'accertamento di fatto compiuto dalla Corte
- Il semplice interesse 'teorico' al completamento dell'iter cautelare non è sufficiente a superare l'inammissibilità del ricorso; è necessaria una concreta allegazione di elementi idonei a far riconsiderare la sussistenza dei gravi indizi
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, tenuto conto dei parametri costituzionali, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende se non sussistono elementi che dimostrino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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