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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35539/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Salerno del 21/02/2024 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da D'Errico. L'arresto contestato è avvenuto il 06/10/2010 e la misura degli arresti domiciliari è durata fino al 10/10/2011 per i reati di usura ed estorsione. D'Errico è stato poi assolto con formula "perché il fatto non sussiste" con sentenza n. 5168/22 emessa il 10/11/2022, divenuta irrevocabile il 13/06/2023. Il ricorrente ha dedotto inosservanza dell'art. 314 c.p.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l'ordinanza fosse generica nel richiamare semplicemente "frequentazioni" senza individuare soggetti e che ciò non poteva giustificare il rigetto dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione deve compiere una valutazione ex ante autonoma rispetto al giudice penale per stabilire se il richiedente abbia dato causa all'arresto o vi abbia concorso con dolo o colpa grave. Ha ritenuto correttamente motivata la Corte territoriale nel ritenere che le frequentazioni ambigue e specifici comportamenti (es. rapporti con soggetti implicati in illeciti, operazioni economiche opache, ricezione di assegni per conto terzi svolta in strada) potessero creare la ragionevole apparenza dell'illiceità e quindi integrare colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio della parte resistente, liquidate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Il ricorrente invocava violazione dell'art. 314 c.p.p.; la Corte ha però svolto la valutazione di merito sul presunto vizio e l'ha ritenuta infondata alla luce della necessità, nel giudizio di riparazione, di una valutazione autonoma ex ante sulla condotta del detenuto.

  • Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un reato, con autonomia logico-motivazionale rispetto al processo penale.

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro ed altri)

    Affermata la diversa natura dell'accertamento nel giudizio di riparazione rispetto al processo penale e la possibilità di valutare il materiale probatorio per verificare condizioni (anche di esclusione) del diritto all'indennizzo.

  • Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021 (Denaro)

    Conferma che frequentazioni ambigue con soggetti condannati nello stesso procedimento possono integrare una causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo se adeguatamente motivate nella loro oggettiva idoneità a indicare complicità.

  • Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021 (Quarta)

    Giurisprudenza coerente sul valore indiziario delle relazioni e dei collegamenti tra persone coinvolte nello stesso contesto illecito nella valutazione della riparazione.

  • Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 (Puro)

    Ulteriore conferma del principio che i contatti con soggetti dediti a traffici illeciti, se provati e motivati, possono costituire indice di colpa grave ai fini dell'esclusione dell'indennizzo.

  • Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019 (Morabito Alfredo)

    Ripete il principio che le frequentazioni ambigue integrano condotta gravemente colposa purché sussista la consapevolezza della natura illecita dell'attività altrui e adeguata motivazione.

  • Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020 (Abbruzzese Antonio)

    Chiarisce che la condotta consapevole, percepibile come indice di contiguità con attività criminali altrui, può integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice compie una valutazione autonoma ed "ex ante" rispetto al giudice penale: non deve accertare la sussistenza del reato, ma se la condotta del detenuto abbia creato la ragionevole apparenza di coinvolgimento.
  • Frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti nello stesso procedimento possono precludere l'indennizzo se il giudice della riparazione motiva in modo specifico la loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità.
  • La condotta che legittima l'esclusione non deve essere necessariamente penalmente rilevante (dopo l'assoluzione può comunque essere significativa nel giudizio di riparazione), purché abbia contribuito a determinare l'apparenza di illiceità al momento delle misure cautelari.
  • È necessaria una motivazione puntuale: il semplice richiamo generico a "frequentazioni" non è sufficiente; occorre indicare la qualità, il tipo e la rilevanza dei collegamenti in rapporto alla misura adottata.
  • Il ricorrente ha l'onere di dimostrare l'assenza di dolo o colpa grave nella sua condotta; se sussistono elementi che rendono plausibile la sua responsabilità causale nella determinazione della misura cautelare, l'indennizzo può essere escluso.
  • Esiti interlocutori o assoluzioni nel giudizio penale non precludono automaticamente il rigetto della domanda di riparazione: prevale la valutazione sulla apparenza fondata al momento dell'adozione della misura.

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