Cassazione Penale, Sentenza n. 35429/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge: il ricorrente deduce che il reato di appropriazione indebita ascritto al capo F era già prescritto prima della sentenza impugnata, perché la condotta si era esaurita al momento delle sue dimissioni il 25/10/2011 (e non il 25/03/2013 indicato come data di accertamento nel capo di imputazione). In cassazione il ricorrente ha prodotto la deposizione del teste Della Sala e le dichiarazioni manoscritte dell'imputato (25/10 e 11/11/2011) come prova che il fatto si era consumato in data anteriore rispetto a quella contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Applicando il principio secondo cui chi in cassazione sostiene per la prima volta una data di consumazione anteriore ha l'onere di fornire elementi incontrovertibili, ha valutato provati gli elementi prodotti (estratti di deposizione e le ammissioni manoscritte) che dimostravano la consumazione delle condotte nel 2011. Tenuto conto anche dei giorni di sospensione considerati in appello, il reato è risultato estinto per prescrizione in data precedente alla pronuncia impugnata. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. La recidiva semplice non è stata ritenuta rilevante a impedire l'estinzione. Le statuizioni civili erano già state revocate dalla Corte di appello.
Norme richiamate
prescrizione del reato (principio sostanziale)
Il reato si estingue per prescrizione se, valutando la data effettiva di consumazione (anche diversa dalla data indicata nel capo di imputazione) e gli eventuali periodi di sospensione, il termine si è compiuto prima della pronuncia. La Corte applica il criterio della verifica oggettiva della data di consumazione sulla base di prove incontrovertibili.
Giurisprudenza di legittimità: Sez.4, n. 47744 del 10/09/2015 (Acacia Scarpetti)
Sez.4, n. 47744 del 10/09/2015, Acacia Scarpetti
Quando in cassazione si allega per la prima volta una diversa data di consumazione antecedente rispetto a quella contestata, l'onere probatorio grava sul ricorrente che deve fornire elementi incontrovertibili idonei, da soli, a dimostrare la data anteriore e non smentibili da altri elementi acquisiti nel processo.
recidiva semplice
La recidiva semplice, pur influendo sul profilo della pena, non impedisce di per sé il riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione ove risultino soddisfatte le condizioni temporali per la prescrizione.
Massime di principio
- Se in cassazione si sostiene per la prima volta che la data di consumazione è anteriore a quella indicata nel capo di imputazione, il ricorrente deve produrre elementi documentali o dichiarazioni incontrovertibili che da soli confermino la data anteriore, e tali elementi non devono essere smentiti da altri atti del processo.
- La data riportata nel capo di imputazione come "di accertamento" non necessariamente coincide con la data di consumazione: il giudice valuta la prova effettiva delle modalità e dei tempi del fatto.
- Nel calcolo della prescrizione è necessario considerare eventuali sospensioni; se, anche tenute presenti, il termine è già decorso prima della sentenza impugnata, la Corte può annullare senza rinvio per prescrizione.
- La semplice sussistenza della recidiva semplice non basta a precludere l'effetto estintivo della prescrizione; occorre sempre verificare i termini prescrizionali concreti.
- In casi analoghi è strategico acquisire e documentare ammissioni scritte, deposizioni chiare o altri atti datati che possano fissare con certezza il dies a quo della consumazione.
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