Corte di giustizia, Ordinanza C-93/23
Ordinanza della Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) dell’11 luglio 2023. — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro Neoperl AG. — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione. — Causa C-93/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede di ammissione delle impugnazioni, ha accolto la domanda dell’EUIPO contro la sentenza del Tribunale relativa a un marchio tattile di posizione. Ha ritenuto sufficientemente dimostrato che l’impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, soprattutto sulla portata del potere di riforma del Tribunale e sul riparto di competenze con le commissioni di ricorso dell’EUIPO. Le spese sono state riservate al giudizio definitivo.
Ammissione di un’impugnazione dell’EUIPO in materia di marchio UE: portata del potere di riforma del Tribunale e controllo di legittimità sulle decisioni delle commissioni di ricorso.
La questione giuridica
Se l’impugnazione dell’EUIPO, diretta contro la sentenza del Tribunale che ha annullato la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare quanto alla portata e alle condizioni di esercizio del potere di riforma del Tribunale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 e ai limiti del controllo giurisdizionale sulle decisioni delle commissioni di ricorso.
Principio di diritto
L’impugnazione è ammessa quando la domanda dimostra, con elementi concreti e specifici, che il motivo dedotto solleva una questione di rilievo generale per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; nel caso di specie, l’EUIPO ha sufficientemente mostrato che è discussa la portata del potere di riforma del Tribunale ex articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 e, più in generale, i limiti del controllo del giudice dell’Unione sulle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, sicché l’impugnazione è stata ammessa e le spese sono riservate.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 13, paragrafo 2, TUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 263, paragrafo 5, TFUE
- Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 170 ter, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento di procedura della Corte
- Articoli 171-190 bis del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 4
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 95, paragrafo 1
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 71, paragrafo 1
Ammissione dell’impugnazione in materia di marchio dell’Unione europea
Si tratta di un’ordinanza della Corte, Sezione ammissione delle impugnazioni, resa nell’ambito di un’impugnazione proposta dall’EUIPO contro una sentenza del Tribunale che aveva annullato una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO relativa alla registrazione di un marchio tattile di posizione. La pronuncia riguarda esclusivamente la fase di filtro prevista dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte.
Fatti e procedimento
L’EUIPO chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022, Neoperl/EUIPO (T‑487/21), con cui era stata annullata la decisione della quinta commissione di ricorso del 3 giugno 2021 nel procedimento R 2327/2019-5. La controversia originaria verteva sulla registrazione come marchio dell’Unione europea di un segno tattile rappresentato come inserto sanitario cilindrico.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama anzitutto il sistema di ammissione preventiva delle impugnazioni contro le decisioni del Tribunale in materia di decisioni delle commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO, fondato sull’articolo 58 bis dello Statuto. Vengono poi richiamati gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di indicare con precisione la questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e consentono alla Corte di statuire con ordinanza motivata.
Sul piano sostanziale, l’EUIPO invoca l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, sostenendo che il Tribunale avrebbe oltrepassato i limiti del proprio potere di riforma. Nel ragionamento della sentenza impugnata vengono inoltre in rilievo disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare l’articolo 4 e l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), oltre all’articolo 95, paragrafo 1.
Argomenti dell’EUIPO a sostegno dell’ammissione
L’EUIPO ha sostenuto che il suo motivo unico di impugnazione pone una questione importante per il diritto dell’Unione sotto più profili:
- il Tribunale avrebbe violato l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 esaminando d’ufficio, nel merito, se il segno potesse costituire un marchio ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009;
- tale approccio avrebbe eluso la competenza originaria delle commissioni di ricorso e inciso sulla loro indipendenza;
- sarebbe stata compromessa la tutela giurisdizionale multilivello predisposta dal legislatore dell’Unione contro le decisioni dell’EUIPO;
- la questione avrebbe rilievo orizzontale e persino costituzionale, incidendo sulla delimitazione delle competenze tra organi e giudici dell’Unione;
- l’incertezza riguarderebbe anche altre agenzie dell’Unione soggette a meccanismi analoghi di controllo preventivo affidato a commissioni di ricorso indipendenti.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che incombe al ricorrente dimostrare in modo chiaro e preciso l’esistenza di una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, e che la domanda di ammissione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di decidere.
Esaminando il caso concreto, la Corte osserva che l’EUIPO ha individuato con sufficiente precisione il motivo di impugnazione e la disposizione asseritamente violata, spiegando anche in che consisterebbe l’errore del Tribunale. Inoltre, l’EUIPO ha chiarito che l’errore lamentato ha inciso sull’esito della sentenza impugnata, poiché il Tribunale ha annullato la decisione controversa dopo aver effettuato un esame d’ufficio del combinato disposto dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
La Corte rileva poi che l’EUIPO ha dimostrato, con elementi concreti e pertinenti, che la questione supera il caso singolo: riguarda la portata del potere di riforma del Tribunale, la distribuzione delle competenze nell’architettura di tutela giurisdizionale delle decisioni dell’EUIPO, la tutela effettiva degli interessati e, più in generale, il funzionamento del controllo giurisdizionale su decisioni di altre agenzie dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la domanda di ammissione dimostra sufficientemente l’esistenza di una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione è ammessa. Le spese sono riservate alla decisione che definirà il merito del giudizio di impugnazione.
Principio ricavabile
Ai fini dell’ammissione dell’impugnazione ex articolo 58 bis dello Statuto, non bastano affermazioni generiche: il ricorrente deve illustrare con precisione il motivo, l’errore di diritto e il rilievo sistemico della questione. Se tale onere è assolto, l’impugnazione è ammessa quando il problema dedotto concerne, oltre il caso concreto, la delimitazione dei poteri del Tribunale e l’assetto della tutela giurisdizionale dell’Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 12 lug 2023Tribunale, Sentenza T-772/22
- Sentenza · 12 lug 2023Tribunale, Sentenza T-325/22
- Sentenza · 12 lug 2023Tribunale, Sentenza T-261/22
- Sentenza · 12 lug 2023Tribunale, Sentenza T-585/22
- Sentenza · 12 lug 2023Tribunale, Sentenza T-487/22
- Sentenza · 12 lug 2023Tribunale, Sentenza T-34/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →