Tribunale, Sentenza T-34/22
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 12 luglio 2023 (Estratti). — Cunsorziu di i Salamaghji Corsi - Consortium des Charcutiers Corses e a. contro Commissione europea. — Indicazione geografica protetta – Denominazione di origine protetta – Domande di indicazioni geografiche protette “Jambon sec de l’Île de Beauté”, “Lonzo de l’Île de Beauté” e “Coppa de l’Île de Beauté” – Denominazioni di origine protette anteriori “Jambon sec de Corse – Prisuttu”, “Lonzo de Corse – Lonzu” e “Coppa de Corse – Coppa di Corsica” – Ammissibilità dei nomi – Evocazione – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 – Portata del controllo da parte della Commissione delle domande di registrazione – Articolo 50, paragrafo 1, e articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 – Errore di valutazione. — Causa T-34/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso del consorzio corsa contro il diniego della Commissione di registrare tre IGP per prodotti di salumeria. Secondo il Tribunale, la Commissione poteva considerare inammissibili i nomi richiesti perché evocavano DOP anteriori già protette e quindi non potevano essere registrati. Non rileva né la valutazione delle autorità nazionali né la precedente decisione del Conseil d’État francese, perché la Commissione deve effettuare un controllo autonomo e pieno in sede di approvazione finale.
Rigetto di tre domande di IGP corsi: il Tribunale conferma che la Commissione può respingere una domanda di registrazione quando il nome richiesto è già illecito perché evocativo di DOP anteriori.
La questione giuridica
Se la Commissione, nell’esaminare una domanda di registrazione come IGP ai sensi del regolamento n. 1151/2012, possa respingerla perché il nome richiesto, già utilizzato nel commercio, viola la protezione delle DOP anteriori in quanto evocativo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e se essa sia vincolata dalla valutazione delle autorità nazionali o da giudicati nazionali che avevano escluso l’evocazione.
Principio di diritto
La Commissione, nella seconda fase della procedura di registrazione di una DOP o IGP, dispone di un proprio potere di valutazione e deve verificare autonomamente se il nome richiesto soddisfi le condizioni del regolamento n. 1151/2012; essa può quindi respingere la domanda quando ritiene che l’uso del nome nel commercio sia illecito perché evocativo di una DOP anteriore, poiché un nome non conforme all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), non può essere considerato ammissibile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). La Commissione non è vincolata né dalla sola valutazione favorevole delle autorità nazionali né da un giudicato nazionale che abbia escluso il rischio di evocazione, poiché deve garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1151/2012
- Articolo 5, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1151/2012
- Articolo 6, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1151/2012
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 1151/2012
- Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) n. 1151/2012
- Articolo 49, regolamento (UE) n. 1151/2012
- Articolo 50, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1151/2012
- Articolo 52, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1151/2012
- Considerando 19, 20, 39 e 58 del regolamento (UE) n. 1151/2012
Rigetto di tre domande di IGP per evocazione di DOP anteriori
La sentenza concerne un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dal Cunsorziu di i Salamaghji Corsi contro la decisione di esecuzione (UE) 2021/1879 con cui la Commissione ha respinto tre domande di registrazione come IGP dei nomi «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté». La controversia si inserisce nel sistema di protezione dei prodotti agroalimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Fatti e procedimento amministrativo
Le DOP «Jambon sec de Corse – Prisuttu», «Lonzo de Corse – Lonzu» e «Coppa de Corse – Coppa di Corsica» erano state registrate nel 2014. Nel 2015 il consorzio ricorrente ha presentato in Francia sette domande di registrazione come IGP, tra cui quelle oggetto del giudizio. Le autorità francesi hanno omologato i disciplinari nel 2018 e trasmesso le domande alla Commissione.
Nel frattempo, il Conseil d’État francese, adito contro i decreti di omologazione relativi ai tre nomi qui in causa, ha respinto i ricorsi ritenendo, in sostanza, che non vi fosse rischio di evocazione tra le DOP registrate e le IGP richieste. Tuttavia, dopo uno scambio di lettere con le autorità francesi nel 2019 e nel 2020, la Commissione ha deciso di respingere le domande.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, relativo al contenuto del disciplinare e all’ammissibilità del nome richiesto;
- l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), relativo alla protezione delle DOP/IGP contro usurpazione, imitazione ed evocazione;
- l’articolo 49, che disciplina la fase nazionale di esame;
- l’articolo 50, paragrafo 1, che attribuisce alla Commissione l’esame delle domande trasmesse dagli Stati membri;
- l’articolo 52, paragrafo 1, che impone alla Commissione di respingere le domande se le condizioni di registrazione non sono soddisfatte.
Sono richiamati anche i considerando 19, 20, 39 e 58 del medesimo regolamento, in particolare per il controllo uniforme a livello UE e per l’obbligo di esame approfondito da parte della Commissione.
Motivi del ricorso
I ricorrenti articolavano due motivi principali:
- la Commissione avrebbe ecceduto le proprie competenze, usando indebitamente l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), per negare la registrazione;
- la Commissione non avrebbe potuto discostarsi da quanto deciso dalle autorità nazionali e dal Conseil d’État, che avevano escluso il rischio di evocazione.
Ragionamento del Tribunale: competenza della Commissione
Il Tribunale ricorda che il regolamento n. 1151/2012 istituisce una ripartizione delle competenze: gli Stati membri compiono una prima istruttoria, mentre la Commissione effettua una seconda fase di verifica prima della registrazione. In tale seconda fase la Commissione non è vincolata alla sola valutazione nazionale, ma deve accertare autonomamente se le condizioni di registrazione siano soddisfatte.
Il Tribunale chiarisce che l’articolo 13 non disciplina direttamente la registrazione, ma la portata della protezione. Tuttavia, il nome richiesto, che deve essere indicato nel disciplinare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), non può essere considerato ammissibile se il suo uso nel commercio viola la protezione di una DOP anteriore. In caso contrario, la registrazione di una IGP evocativa priverebbe di effetto utile la tutela prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b).
Di conseguenza, la Commissione poteva legittimamente ritenere che i nomi richiesti, già utilizzati nel commercio, fossero illeciti perché evocativi delle DOP anteriori registrate e, per questo motivo, respingere la domanda ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1.
Portata del controllo della Commissione
Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la Commissione si sarebbe limitata a recepire la nozione di «sufficiente differenziazione» elaborata dalle autorità francesi. Dalla decisione emerge invece che la Commissione aveva chiesto chiarimenti per due volte alle autorità nazionali prima di decidere, svolgendo così un esame autonomo delle domande.
Il Tribunale sottolinea inoltre che il riferimento dei ricorrenti alla sentenza CRM/Commissione e alla sentenza GAEC Jeanningros non è pertinente nel caso di specie: quelle pronunce riguardavano soprattutto la fase nazionale o, nel caso di GAEC Jeanningros, modifiche minori del disciplinare, mentre qui si discuteva della decisione finale della Commissione sulla registrazione. In questa fase, il potere di valutazione della Commissione non è inesistente, ma autonomo rispetto a quello delle autorità nazionali.
Autorità di cosa giudicata delle sentenze nazionali
Il Tribunale afferma che la decisione del Conseil d’État non può vincolare la Commissione nel suo esame ai fini del diritto dell’Unione. Poiché la Commissione deve assicurare la corretta applicazione uniforme del regolamento n. 1151/2012, essa può effettuare la propria valutazione anche se un giudice nazionale, in relazione agli atti nazionali preparatori, è giunto a una conclusione diversa. Neppure l’autorità di cosa giudicata delle sentenze nazionali impedisce alla Commissione di negare la registrazione.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese. La decisione di esecuzione della Commissione resta quindi ferma: i tre nomi richiesti non possono essere registrati come IGP perché il loro uso nel commercio viola la protezione attribuita alle DOP anteriori, in quanto evocativo di esse.
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