Tribunale, Sentenza T-772/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 12 July 2023. — Fibrecycle Pty Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark BACK-2-NATURE – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-772/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Fibrecycle Pty Ltd contro il rigetto della protezione nell’Unione del marchio internazionale verbale BACK-2-NATURE. Ha confermato che il segno, per i prodotti in classi 3, 5, 16 e 21, è percepito dal pubblico rilevante come un messaggio promozionale ecologico e non come indicazione dell’origine imprenditoriale. Di conseguenza, manca il carattere distintivo richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Le spese sono state compensate, ciascuna parte sopportando le proprie.
Marchio UE internazionale BACK-2-NATURE: rifiuto di protezione per mancanza di carattere distintivo perché percepito come mera formula promozionale ecologica, non come indicazione d’origine commerciale.
La questione giuridica
Se il segno verbale BACK-2-NATURE, considerato per i prodotti in classi 3, 5, 16 e 21, sia privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, in quanto il pubblico di riferimento lo percepisce come slogan pubblicitario che richiama qualità naturali ed ecologiche dei prodotti, oppure se esso presenti un minimo di distintività sufficiente alla registrazione.
Principio di diritto
Un segno verbale che, per il pubblico di riferimento, si risolve in un messaggio promozionale volto a evidenziare qualità naturali o ecologiche dei prodotti, senza evocare un’origine commerciale specifica né richiedere un minimo apprezzabile di interpretazione, è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Nel caso di BACK-2-NATURE, il Tribunale ha ritenuto corretto che il pubblico anglofono dell’Unione lo percepisca, per i prodotti rivendicati, come mera formula laudatoria e non come marchio.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 165, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi
- Accordo di Nizza
BACK-2-NATURE: rifiuto di protezione per assenza di carattere distintivo
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Fibrecycle Pty Ltd contro la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della protezione nell’Unione di una registrazione internazionale designante l’UE, relativa al segno verbale BACK-2-NATURE. La controversia verte sul motivo assoluto di rifiuto fondato sull’assenza di carattere distintivo per prodotti destinati alla cura degli animali e accessori correlati.
Fatti e iter amministrativo
La ricorrente aveva ottenuto la registrazione internazionale n. 148 655, notificata all’EUIPO, per prodotti delle classi 3, 5, 16 e 21, tra cui shampoo per animali, deodoranti, sacchetti per rifiuti animali, lettiere e accessori per la toelettatura. L’esaminatore aveva rifiutato la protezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001. Dopo un primo ricorso amministrativo e una fase processuale precedente, la Commissione di ricorso ha nuovamente respinto il gravame con decisione del 5 ottobre 2022, ritenendo il segno privo di capacità distintiva.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, fondato sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza, ha sostenuto che:
- l’espressione BACK-2-NATURE, letta nel suo complesso, non sarebbe stata compresa dal pubblico come semplice formula pubblicitaria;
- il richiamo a una “vita più semplice” o “eco-minimalista” creerebbe un effetto sorprendente rispetto a prodotti di consumo come quelli rivendicati;
- la Commissione di ricorso avrebbe frazionato indebitamente il segno, attribuendo rilievo eccessivo al termine “nature”.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama il consolidato criterio secondo cui un marchio possiede carattere distintivo solo se consente al pubblico di identificare l’origine commerciale dei prodotti e di distinguerli da quelli di altre imprese. Il carattere distintivo va valutato in relazione ai prodotti di cui si chiede la registrazione e alla percezione del pubblico di riferimento. Per gli slogan pubblicitari, non si applicano criteri più severi rispetto agli altri segni; tuttavia, il segno è privo di distintività quando il pubblico lo percepisce come mera formula promozionale o come messaggio laudatorio privo di funzione distintiva.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva, anzitutto, che il pubblico di riferimento è quello anglofono dell’Unione, composto da consumatori e professionisti che possiedono o curano animali, con livello di attenzione medio o più elevato a seconda dei casi. Non è contestato che BACK-2-NATURE sia compreso come “back to nature”, espressione che può evocare un ritorno a uno stile di vita più semplice.
Tuttavia, il Tribunale ritiene decisivo il contesto dei prodotti rivendicati. Nel settore dei prodotti per animali, il pubblico non interpreterà il segno come un invito reale a rinunciare al consumo di tali beni, ma come un messaggio che li presenta in termini positivi, sottolineandone caratteristiche naturali ed ecologiche. La Commissione di ricorso ha correttamente considerato il segno nel suo complesso e ha potuto esaminare anche il significato del termine “nature” in relazione ai prodotti, senza incorrere in un errore metodologico.
Il Tribunale valorizza il fatto che, per le classi interessate, il segno comunica immediatamente che i prodotti possono contenere ingredienti o materiali naturali, oppure essere biodegradabili o rispettosi dell’ambiente. In tale prospettiva, il segno non contiene un elemento di sorpresa, ambiguità, gioco di parole o originalità sufficiente a innescare un processo cognitivo tale da farlo percepire come marchio. Il riferimento a una vita più semplice è considerato non plausibile come indicazione attinente a prodotti di consumo quali shampoo per animali, deodoranti o lettiere, e pertanto non è idoneo a conferire distintività.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma il rigetto della protezione del segno BACK-2-NATURE per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Quanto alle spese, decide che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza, che non si è tenuta.
Principio affermato
Un segno che il pubblico rilevante percepisce immediatamente come formula pubblicitaria che esalta qualità naturali o ecologiche dei prodotti, senza attribuirgli un’origine imprenditoriale e senza richiedere una reale operazione interpretativa, è privo di carattere distintivo e non può essere registrato come marchio dell’Unione.
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