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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-585/22

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 12 July 2023. — Mariusz Trus v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU word mark ARTRESAN – Genuine use of the mark – Article 58(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-585/22

Giurisprudenza europea62022TJ0585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO relativa al marchio ARTRESAN. Ha ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione e ha confermato che l’uso effettivo del marchio era provato per la categoria "food supplements for medical purposes", non solo per un sottoinsieme legato alle articolazioni. La revoca del marchio è stata quindi esclusa per tali prodotti e la domanda del ricorrente è stata integralmente respinta.

Revoca del marchio UE ARTRESAN: uso effettivo provato per i "food supplements for medical purposes" e difetto di motivazione non configurabile.

La questione giuridica

Se il marchio UE ARTRESAN fosse stato oggetto di uso effettivo ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 per i prodotti della classe 5, e in particolare se l’uso provato per prodotti per il miglioramento delle articolazioni bastasse a coprire l’intera categoria "food supplements for medical purposes"; inoltre, se la decisione della commissione di ricorso fosse carente di motivazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, primo periodo, del medesimo regolamento.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che la motivazione della commissione di ricorso era sufficiente, poiché il contestato rilievo dell’asserita mancata individuazione delle subcategorie di "food supplements for medical purposes" attiene non alla motivazione ma al merito. Nel merito, ha confermato che l’uso effettivo del marchio ARTRESAN era stato provato in relazione all’intera categoria "food supplements for medical purposes", perché i prodotti per il miglioramento delle articolazioni non costituiscono una subcategoria autonoma, ma rientrano in quella categoria; inoltre, ha ritenuto legittimo il ricorso a prove tardive aggiuntive, valutabili da EUIPO ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Ne consegue il rigetto della domanda di annullamento e della richiesta di revoca del marchio anche per quei prodotti.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale

Revoca del marchio UE ARTRESAN: uso effettivo e motivazione della decisione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di revoca di marchio UE per non uso. Il Tribunale esamina, in particolare, la prova dell’uso effettivo del segno ARTRESAN per i prodotti della classe 5 e la pretesa insufficienza di motivazione della decisione amministrativa.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio denominativo UE ARTRESAN era stato registrato nel 2008 per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 39. Nel 2018 Mariusz Trus aveva chiesto la revoca del marchio per tutti i prodotti e servizi registrati, invocando l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, ossia il mancato uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni.

La Cancellation Division aveva accolto la domanda solo in parte: aveva revocato il marchio per la maggior parte dei prodotti e servizi, ma lo aveva mantenuto per "therapeutic creams for joints" e "food supplements for medical purposes". Sia il richiedente la revoca sia il titolare del marchio, Unilab LP, avevano proposto ricorso in parallelo alla commissione di ricorso, che aveva poi respinto entrambi i ricorsi e confermato la decisione di primo grado.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente contestava la decisione sotto due profili principali:

  • violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, per errata valutazione della prova dell’uso effettivo;
  • violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, primo periodo, del medesimo regolamento, per carenza di motivazione in ordine alla categoria "food supplements for medical purposes".

Più in dettaglio, il ricorrente sosteneva che:

  • alcune prove erano state erroneamente ammesse perché tardive;
  • alcuni documenti non avevano valore probatorio o non erano autentici;
  • l’uso provato riguardava solo prodotti per le articolazioni, ossia una subcategoria non sufficiente a coprire l’intera categoria registrata.

Normativa rilevante e quadro giuridico

Il Tribunale richiama principalmente:

  • l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, sulla revoca per mancato uso effettivo;
  • l’articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento, sulla revoca parziale;
  • l’articolo 94, paragrafo 1, primo periodo, sul dovere di motivazione;
  • l’articolo 95, paragrafo 2, sulla possibilità per EUIPO di tener conto di fatti e prove tardivi;
  • l’articolo 72, paragrafi 2 e 3, sul controllo giurisdizionale e sul potere di riforma del Tribunale.

Sul secondo motivo: motivazione della decisione

Il Tribunale respinge innanzitutto la censura di difetto di motivazione. Richiama il principio secondo cui l’obbligo di motivazione serve a consentire agli interessati di comprendere la decisione e al giudice di esercitare il controllo di legalità, ma va distinto dalla correttezza sostanziale del ragionamento.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva spiegato nelle parti rilevanti della decisione perché riteneva provato l’uso per "therapeutic creams for joints" e "food supplements for medical purposes". La doglianza del ricorrente, volta in realtà a contestare se fosse corretto includere i prodotti per le articolazioni nella categoria più ampia, non riguardava la motivazione ma il merito della decisione. Per questo motivo, il secondo motivo è stato respinto.

Sul primo motivo: prova dell’uso effettivo

Il Tribunale ricorda che l’uso effettivo ricorre quando il marchio è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale di garantire l’origine commerciale dei prodotti o servizi e che l’uso deve essere pubblico e reale, non simbolico. La valutazione deve fondarsi su tutte le circostanze del caso, senza richiedere un successo commerciale su larga scala, ma con prova concreta e oggettiva.

Ammissibilità delle prove tardive

Quanto alla lettera dell’interveniente del 21 dicembre 2018 ricevuta il 8 gennaio 2019, il Tribunale osserva che si trattava di prove aggiuntive e non di unica prova dell’uso. In base all’articolo 95, paragrafo 2, EUIPO può, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità, prendere in considerazione anche elementi prodotti tardivamente, purché motivi tale scelta. La commissione di ricorso aveva quindi legittimamente considerato tali prove.

Autenticità e valore probatorio dei documenti

Il ricorrente contestava anche alcuni allegati, sostenendo che fossero documenti alterati e che l’inserimento di traduzioni in inglese o la compresenza di altre indicazioni commerciali ne escludesse il valore probatorio. Il Tribunale respinge la censura: la mancanza di riservatezza non incide sul valore probatorio; inoltre, il ricorrente aveva ricevuto copia integrale dei documenti. Quanto alla presenza del segno ARTRESAN affiancato da altri elementi come "optima" o "efekt", il Tribunale ricorda che non esiste una regola che imponga l’uso del marchio da solo: più marchi o segni possono coesistere senza alterare il carattere distintivo del marchio registrato.

Definizione della categoria "food supplements for medical purposes"

La parte centrale della decisione riguarda l’asserita necessità di scomporre la categoria dei "food supplements for medical purposes" in subcategorie più ristrette. Il Tribunale rileva che il criterio decisivo per identificare una subcategoria indipendente è la finalità e l’uso previsto dei prodotti. Nel caso concreto, i prodotti per migliorare la condizione delle articolazioni e gli integratori alimentari a fini medici condividono la finalità di migliorare la salute umana; non vi è quindi una differenza essenziale tale da giustificare una subcategoria autonoma.

Il Tribunale sottolinea inoltre che "food supplements for medical purposes" è già una categoria sufficientemente precisa e definita, collocata nella classe 5 della classificazione di Nizza, e non richiede ulteriore segmentazione. Di conseguenza, l’uso provato per prodotti destinati alle articolazioni copre l’intera categoria registrata.

Dispositivo e conseguenze processuali

Poiché entrambi i motivi sono stati respinti, il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso. È stata altresì respinta la domanda di riforma diretta a dichiarare la revoca del marchio anche per i prodotti mantenuti dalla commissione di ricorso.

Quanto alle spese, il Tribunale ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da Unilab LP; EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese, poiché aveva chiesto la condanna del ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che non si è tenuta.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • il controllo sulla motivazione non coincide con il sindacato sulla fondatezza della decisione;
  • EUIPO può tener conto di prove tardive aggiuntive se già esisteva un nucleo probatorio tempestivo e se esercita motivatamente la propria discrezionalità;
  • la prova dell’uso effettivo non richiede l’uso del marchio isolatamente, potendo coesistere con altri segni senza alterarne il carattere distintivo;
  • nella revoca parziale, la delimitazione di una subcategoria autonoma dipende soprattutto da finalità e uso previsto dei prodotti;
  • prodotti destinati al miglioramento della salute delle articolazioni possono rientrare nella più ampia categoria degli "food supplements for medical purposes".

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europearevoca per non usoprova dell'uso effettivomotivazione degli atti amministrativi ueclassificazione di prodotti e subcategorie

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