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Sentenza

Sentenza del 08/10/2025 n. 27012 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento ICI per le annualità 2010 e 2011 relativi a immobili della società, sottoposti a sequestro e interessati da ordinanze di demolizione non eseguite. La Curatela sosteneva che l’imposta dovesse essere calcolata sul solo valore dell’area edificabile, non su quello catastale dei fabbricati, deducendo inoltre l’abusività e l’inagibilità degli immobili, l’assenza di agibilità e di redditività, l’effetto acquisitivo al Comune conseguente all’inottemperanza agli ordini di demolizione, l’applicabilità del criterio previsto per gli interventi edilizi in corso e l’incertezza normativa, anche in relazione alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 395/E/2008. Con il sesto motivo lamentava inoltre l’omessa pronuncia su varie eccezioni, tra cui carenza di motivazione degli avvisi, violazione dell’art. 53 Cost., carenza di contraddittorio e non applicabilità delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo e ha respinto il secondo e il terzo, confermando così la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato il rigetto del ricorso della società. I motivi primo e quinto sono inammissibili per la doppia conforme in fatto, non essendo state indicate le differenze tra le ragioni fattuali delle decisioni di primo e secondo grado; il quarto è inammissibile per carente allegazione e localizzazione degli atti e dei fatti invocati. Il secondo e il terzo sono infondati: ai fini ICI l’iscrizione o l’iscrivibilità catastale è sufficiente a qualificare il bene come fabbricato imponibile; abusività urbanistica, mancanza del certificato di agibilità e asserita assenza di redditività non escludono di per sé l’imposta. Il criterio del valore dell’area previsto per demolizione e ricostruzione o per specifici interventi edilizi non si applica per il solo fatto che sia stato impartito un ordine di demolizione. Il sesto motivo è inammissibile perché le eccezioni sono state esposte genericamente e non integralmente trascritte; quanto all’incertezza normativa, la risoluzione citata riguardava un’altra imposta e una diversa fattispecie, e l’interpello vincola soltanto l’istante. La Curatela è stata condannata a rifondere a Roma Capitale € 8.300 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) (ICI)

    Come ripetutamente precisato dalla Corte, per fabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l'immobile suscettibile di accatastamento ai sensi del r.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1, 4, 5 e 10.

    È imponibile come fabbricato l’unità iscritta o iscrivibile in catasto. L’iscrizione catastale è sufficiente, ma non necessaria: l’imposta decorre anche quando il bene abbia già le condizioni per essere accatastato, per ultimazione dei lavori o per precedente utilizzo.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 24, comma 1

    In particolare, questa Corte ha sottolineato che per considerare dei fabbricati inagibili/inabitabili, di fatto non utilizzati, si deve tener conto dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quindi nello specifico gli immobili devono presentare un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.

    L’inagibilità rilevante ai fini della riduzione d’imposta richiede condizioni fattuali di degrado o obsolescenza non superabili con manutenzione ordinaria o straordinaria; non coincide con la sola irregolarità edilizia né con la mancanza del certificato di agibilità.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6

    L'applicazione della disposizione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6 (cui rinvia il D.L. n. 201 del 2011, cit., art. 13, comma 3, quanto all'IMU), necessariamente presuppone la realizzazione dell'intervento edilizio cui si correla il relativo criterio di determinazione della base imponibile - e, dunque, l'utilizzazione edificatoria, la demolizione del fabbricato e la esecuzione degli "interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457" (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3) - così che la rideterminazione della base imponibile del tributo (secondo il valore dell'area) è destinata ad operare "fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato."

    La base imponibile riferita al valore dell’area opera quando è effettivamente in corso uno degli interventi edilizi contemplati dalla norma, fino all’ultimazione dei lavori o, se precedente, all’utilizzo del fabbricato. Un ordine di demolizione non eseguito non equivale, da solo, alla fattispecie di demolizione e ricostruzione disciplinata da questa disposizione.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3

    L'applicazione della disposizione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6 (cui rinvia il D.L. n. 201 del 2011, cit., art. 13, comma 3, quanto all'IMU), necessariamente presuppone la realizzazione dell'intervento edilizio cui si correla il relativo criterio di determinazione della base imponibile.

    Per l’IMU, il rinvio al criterio dell’art. 5, comma 6, ICI ne conserva il presupposto: occorre un effettivo intervento edilizio della tipologia prevista, non la mera presenza di un’ordinanza di demolizione.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter, ultimo comma, e art. 54, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

    Il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. "doppia conforme" in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere - nella specie non assolto - di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi sui fatti, il ricorrente che denuncia in cassazione un vizio di esame del fatto deve indicare le rispettive ragioni fattuali e dimostrare che sono differenti; in mancanza, il motivo è inammissibile. La disciplina si applica agli appelli introdotti secondo la decorrenza indicata dalla norma.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    La prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto, così da permettere alla Corte di verificare la censura senza ricostruire autonomamente i fascicoli. Non è richiesta la trascrizione integrale degli atti quando il loro contenuto sia puntualmente indicato e la loro presenza nel processo sia segnalata.

  • Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7

    Nella fattispecie, come si evince dalla trama argomentativa della decisione impugnata, non ricorrono i presupposti di applicabilità della disposizione evocata dalla ricorrente (art. 5, comma 6, cit.), disposizione, ancorata alla demolizione-ricostruzione del fabbricato, che non può pertanto essere equiparata alla disciplina di cui all'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47 che regola le conseguenze legali dell'inosservanza all'ordinanza comunale di demolizione dell'immobile che presenta difformità urbanistiche.

    La disciplina sugli effetti dell’inottemperanza all’ordine comunale di demolizione è distinta da quella che determina la base imponibile durante la demolizione e ricostruzione; le due fattispecie non sono assimilabili ai fini della tassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Non avendo il ricorrente compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso i motivi di cui si lamenta l'omesso esame, la censura in disamina va ritenuta inammissibile, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia su motivi o eccezioni richiede che il ricorrente ne esponga in modo completo e specifico il contenuto; allegazioni generiche o non trascritte non consentono il controllo della Corte e conducono all’inammissibilità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.

    L’incertezza normativa oggettiva può escludere le sanzioni soltanto se l’incertezza sulla norma è inevitabile e riguarda il suo contenuto, oggetto o destinatari; la valutazione spetta al giudice e non discende dalla mera difficoltà soggettiva del contribuente.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 2 e 3

    In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.

    La disapplicazione delle sanzioni richiede una vera incertezza normativa oggettiva, accertata dal giudice. La sola invocazione di una risoluzione riferita a un’altra imposta e a una diversa fattispecie non la dimostra; la risposta a un interpello vincola esclusivamente l’amministrazione nei confronti dell’istante.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6, e art. 384

    Non avendo il ricorrente compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso i motivi di cui si lamenta l'omesso esame, la censura in disamina va ritenuta inammissibile, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

    La Corte può dichiarare inammissibile la doglianza di omesso esame quando il ricorrente non riporti compiutamente i motivi asseritamente ignorati, poiché la specificità e l’autosufficienza del ricorso sono necessarie per verificare se le questioni fossero state tempestivamente proposte e se siano fondate.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Per ICI e IMU, un immobile iscritto o iscrivibile in catasto è normalmente tassabile come fabbricato anche se abusivo, privo di certificato di agibilità o non produttivo di reddito; la regolarità urbanistica e l’abitabilità non sono, da sole, presupposti dell’imposta.
  • La riduzione d’imposta per inagibilità richiede una condizione concreta di degrado fisico o di obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica non superabile con interventi di manutenzione. La mera abusività o l’assenza del certificato di agibilità non equivalgono a inagibilità.
  • Il valore dell’area può diventare la base imponibile nei casi di effettiva utilizzazione edificatoria o di demolizione e ricostruzione e negli altri interventi edilizi specificamente previsti dalla legge. La sola ordinanza di demolizione, anche se non ottemperata, non trasforma automaticamente il fabbricato in un’area edificabile ai fini dell’imposta.
  • Un eventuale trasferimento della proprietà o una modifica sostanziale dello stato del bene può incidere sul presupposto impositivo, ma occorre allegare e documentare in modo puntuale l’evento, i beni interessati e la sua rilevanza per ciascuna annualità.
  • In cassazione, per contrastare una doppia conforme sui fatti occorre spiegare le differenze tra le ricostruzioni fattuali dei due gradi di merito. Per le censure basate su documenti o per l’omessa pronuncia, è necessario indicare e localizzare gli atti e riportare con sufficiente precisione il contenuto delle questioni dedotte.
  • L’esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa richiede un’incertezza oggettiva e inevitabile sulla norma applicabile. Una risposta a interpello o una risoluzione riferita a un diverso contribuente, tributo o contesto non prova, da sola, tale incertezza e non ha efficacia generale.

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