Cassazione Penale, Ordinanza n. 13990/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per un tentativo di furto aggravato e per evasione. In ricorso sono stati dedotti due motivi: il primo denunciava vizio di motivazione quanto alla ritenuta punibilità dell'imputato, sostenendo la mancanza dell'elemento soggettivo; il secondo contestava l'applicazione della recidiva. La Corte ha però rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo generico e indeterminato, senza indicare gli specifici elementi posti a fondamento delle censure e senza consentire alla Corte di legittimità di esercitare il sindacato richiesto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato come base normativa del tentativo per il capo A.
art. 624 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice del furto per il capo A.
art. 625, primo comma, n. 2 c.p.
Richiamato come circostanza aggravante del furto contestato al capo A.
art. 61, n. 2 c.p.
Richiamato come aggravante comune contestata al capo B.
art. 47-ter, ottavo comma, L. 354/1975
Richiamato come disposizione violata nel capo B, in relazione all'evasione da misura alternativa/detentiva.
art. 385 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice dell'evasione per il capo B.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte lo utilizza per affermare che i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici; la loro indeterminatezza rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: censure generiche o indeterminate, prive dell'indicazione degli elementi che sorreggono la doglianza, sono inammissibili ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve confrontarsi in modo analitico con le singole argomentazioni decisorie; una critica meramente assertiva non consente il sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13830/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13849/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13850/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13874/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13875/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13876/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →