Ordinanza n. 1933/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, n. 73 del 29 dicembre 2025, pubblicata sul sito internet della suddetta Agenzia in pari data, avente ad oggetto “Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets-DTA) - Articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 – parziale rettifica della risoluzione 32/E del 15 maggio 2025” (la “Risoluzione” – doc. 1); nonché – ove occorrer possa – tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 del 29 dicembre 2025, relativa alla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate ai sensi dell’art. 44-bis del d.l. n. 34/2019, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni fiscali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che forniva chiarimenti e operava una parziale rettifica della precedente risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025 in materia di cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate. Il ricorso è stato dichiaratamente proposto “per tuziorismo”. La ricorrente ha allegato che la nuova disciplina, ove interpretata in senso non favorevole, avrebbe potuto incidere gravemente e irreparabilmente sulla continuità aziendale. Le amministrazioni resistenti si sono costituite e hanno proposto eccezioni preliminari, riservate alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, con riserva di ogni diversa decisione nella fase di cognizione piena e anche sulle eccezioni preliminari sollevate dalle amministrazioni resistenti. Il rigetto è fondato sull’assenza del periculum in mora: il ricorso era stato proposto per tuziorismo e la ricorrente non aveva dimostrato in concreto né i termini dell’incidenza della nuova disciplina sulla propria posizione né il carattere grave e irreparabile del pregiudizio prospettato per la continuità aziendale. Il giudice ha inoltre rilevato che le allegazioni contenute nel ricorso non risultavano adeguatamente provate. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto è stato ritenuto insussistente il periculum in mora.
art. 44-bis d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla l. 28 giugno 2019, n. 58
È la disposizione sostanziale cui si riferisce la risoluzione impugnata, in materia di trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta e relativa cessione a terzi.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di una dimostrazione concreta del periculum in mora: il ricorrente deve provare che l’esecuzione o l’applicazione dell’atto impugnato determina un pregiudizio grave e irreparabile.
- La mera prospettazione di possibili effetti negativi sulla continuità aziendale non è sufficiente a integrare il periculum in mora quando non siano dimostrati, con allegazioni specifiche e adeguato supporto probatorio, il nesso causale con l’atto impugnato e la gravità e irreparabilità del pregiudizio.
- La circostanza che il ricorso sia stato proposto per tuziorismo costituisce un elemento valutabile dal giudice cautelare nella verifica dell’attualità e della concretezza del periculum in mora, senza pregiudicare la decisione di merito sulle questioni dedotte e sulle eccezioni preliminari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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