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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27197/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato assolto dal Giudice di Pace per aver ucciso con un fucile da caccia due cani di razza "lupo cecoslovacco" fuggiti dal recinto e giunti davanti al suo portone; il GdP aveva ritenuto sussistere un dubbio circa la presenza di una causa di giustificazione richiamando fattispecie riconducibili alla legittima difesa. In appello le parti civili avevano chiesto la riforma: il Tribunale di Parma ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 544-bis c.p. (tutela del sentimento di affezione verso gli animali) e, accertata in via incidentale la responsabilità dell'imputato, lo ha condannato al risarcimento dei danni con provvisionale di Euro 10.000. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo, in sintesi, l'erronea esclusione della scriminante della legittima difesa, la più corretta qualificazione della fattispecie ex art. 638 c.p. anziché 544-bis c.p., e una errata interpretazione della locuzione "senza necessità".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 544-bis c.p., in quanto norma speciale e diretta a tutelare il sentimento di affezione verso gli animali, con l'art. 638 c.p. residualmente operante. Ha chiarito che la nozione di "necessità" prevista in materia di delitti contro il sentimento per gli animali va interpretata come requisito di inevitabilità del danno o del pericolo (elemento costitutivo/condizione negativa), distinto dalle cause di giustificazione quali lo stato di necessità ex art. 54 c.p. o la legittima difesa. Nel caso concreto il giudice di appello ha correttamente ritenuto che mancasse l'inevitabilità del pericolo: l'imputato si era rifugiato in casa e avrebbero potuto essere adottate alternative meno lesive (contattare le autorità, già allertate dai proprietari), comportanti l'assenza di "necessità" dell'uccisione. La Cassazione ha inoltre ritenuto legittima e motivata la riforma della sentenza di primo grado e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 638 cod. pen.

    Norma riferita all'uccisione di animali altrui; nel caso esaminato è considerata norma residua/sussidiaria rispetto all'art. 544-bis c.p.; la Corte ha ritenuto appropriata la qualificazione prevalente ex art. 544-bis.

  • art. 544-bis cod. pen.

    Norma che tutela il sentimento di affezione per gli animali e che contiene il requisito negativo della "assenza di necessità". La Corte interpreta tale "necessità" non come semplice sovrapponibile allo stato di necessità o alla legittima difesa, ma come requisito di inevitabilità del danno o pericolo; la sua presenza esclude il reato, la sua assenza lo integra.

  • art. 54 cod. pen.

    Prevede lo stato di necessità come causa di giustificazione. La Corte distingue questa causa di giustificazione dalla nozione di "necessità" contenuta in 544-bis, sottolineando che quest'ultima ha natura di elemento costitutivo/condizione e, pur potendo sovrapporsi in alcuni casi, non è valutata con lo stesso metro delle scriminanti.

  • art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20

    Richiamato solo in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (procedura speciale), senza incidenza sul merito sostanziale.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale relativa alla memoria depositata dalle parti civili; indicato a scopo processuale ma non fondamentale per la decisione di merito.

Massime di principio

  • La fattispecie di cui all'art. 544-bis c.p. tutela il sentimento di affezione verso gli animali e richiede che l'uccisione avvenga "senza necessità": tale "necessità" va intesa come inevitabilità del danno o del pericolo e costituisce un elemento che esclude la tipicità del fatto, distinto dalle cause di giustificazione (es. stato di necessità o legittima difesa).
  • La legittima difesa e lo stato di necessità sono scriminanti (cause di giustificazione) con presupposti e criteri di valutazione diversi dalla nozione di "necessità" rilevante per l'art. 544-bis; non è automatica la sovrapponibilità tra questi concetti.
  • Chi agisce per difendere la propria libertà di movimento o beni da animali vaganti deve comunque valutare l'effettiva inevitabilità del pericolo: se esistono alternative ragionevoli e meno lesive (allontanarsi, rifugiarsi, contattare autorità), l'uccisione dell'animale potrà essere considerata "senza necessità" e integrare il reato.
  • La Corte d'appello può riqualificare il fatto e sostituire un'assoluzione con una condanna solo se motiva con rigore l'incompletezza o l'incoerenza della sentenza di primo grado e spiega le ragioni probatorie del diverso apprezzamento; la Cassazione valuta la correttezza e la completezza di tale motivazione.
  • In situazioni di conflitto tra tutela di beni/diritti e interesse alla vita degli animali, il giudice valuta se l'agente abbia avuto comportamenti alternativi concretamente disponibili: la scelta di soluzioni meno lesive è centrale per escludere l'elemento dell'inevitabilità.
  • Per soggetti professionalmente qualificati (es. veterinari) è più probabile che il giudice ritenga disponibili alternative non cruente o modalità di intervento diverse, con conseguente maggior difficoltà a fondare una causa di esclusione della responsabilità basata sulla necessita'.

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