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Ordinanza

Ordinanza n. 13870/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accesso agli atti chiesti con istanza del 12 febbraio 2026, presentata al fine di ottenere, tra l’altro, la documentazione inerente alle domande di partecipazione (comprensive di tutta la modulistica e di tutti i relativi allegati) presentate da ciascuna delle società incluse nel novero dei “Soggetti a cui è concesso il contributo” di cui all’Allegato 1 al provvedimento del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, con annullamento del diniego parziale espresso con nota del Ministero del turismo prot. n. 41318 del 23 marzo 2026; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione, nessuna eccettuata e/o esclusa, richiesta con la predetta istanza del 12 febbraio 2026; NONCHE’ PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell’Amministrazione resistente ad esibire tutti i documenti oggetto di istanza.

Giustizia amministrativa202601037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione allegata alle domande di contributo delle società ammesse al finanziamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura di finanziamento indetta dal Ministero del Turismo e interessata a contestare nel giudizio di merito l’attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria, ha presentato un’istanza di accesso difensivo ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/1990, chiedendo la documentazione completa relativa alle domande presentate dalle società ammesse al contributo, comprese modulistica, allegati, relazioni tecniche, richieste di integrazione o chiarimento, risposte e ogni altro documento inerente alle rispettive posizioni. Il Ministero ha riconosciuto l’interesse difensivo qualificato, ma ha disposto un’ostensione parziale, trasmettendo la documentazione nei limiti indicati dall’avviso pubblico e, in concreto, il solo Modulo A, con oscuramento dei dati personali, dei segreti tecnico-commerciali e delle parti non pubbliche dei bilanci. La ricorrente ha dedotto che il solo Modulo A non consentiva di verificare la correttezza dei punteggi attribuiti, poiché non comprendeva la documentazione comprovante gli elementi dichiarati e valutati, quali progettazione esecutiva, autorizzazioni, documentazione relativa alla cantierabilità, delibere bancarie e altra documentazione tecnica ed economico-finanziaria. Ha inoltre chiesto l’ostensione di eventuali relazioni tecniche, richieste di integrazione o chiarimento e relative risposte. In udienza ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle precedenti istanze ex art. 116, comma 2, c.p.a.; il Collegio ha quindi esaminato soltanto l’istanza depositata il 24 aprile 2026. Una memoria della società controinteressata Mottolino è stata ritenuta tardiva e stralciata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le precedenti istanze ex art. 116, comma 2, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente. Ha inoltre stralciato la memoria della società controinteressata depositata tardivamente rispetto al termine dimezzato previsto per il rito camerale. Quanto all’istanza di accesso depositata il 24 aprile 2026, il Collegio ha ritenuto integro il contraddittorio, poiché il ricorso era stato notificato al Ministero e a tutte le società controinteressate. Nel merito, ha riconosciuto l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, non contestato dal Ministero, e il nesso di strumentalità tra l’accesso e la difesa nel giudizio relativo alla legittimità della graduatoria e dei punteggi. Il giudizio ex art. 116 c.p.a. è stato qualificato come giudizio sul rapporto, volto ad accertare il diritto di accesso e, ove sussistano i presupposti, a ordinare l’esibizione dei documenti, sicché possono essere esaminate anche ragioni non esplicitate nel provvedimento amministrativo. Il ricorso è stato accolto parzialmente con riferimento alla documentazione allegata alle domande di contributo delle società ammesse, indicata nel primo alinea dell’istanza del 12 febbraio 2026. Il solo Modulo A è stato ritenuto insufficiente, poiché la procedura prevedeva ulteriori documenti tecnici, progettuali, autorizzativi ed economico-finanziari utilizzabili dalla Commissione per l’attribuzione dei punteggi. È stato quindi ordinato al Ministero di trasmettere tale documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria. La richiesta relativa a eventuali relazioni tecniche, richieste di integrazione o chiarimento e relative risposte, nonché a ogni altro documento genericamente indicato, è stata invece respinta, perché generica, aspecifica e formulata sul presupposto meramente ipotetico dell’esistenza dei documenti. Il Collegio ha escluso la prevalenza delle esigenze di riservatezza, richiamando il criterio della necessità ai fini della cura e difesa di un interesse giuridico e rilevando che lo stesso Ministero aveva già respinto le opposizioni dei controinteressati. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza di accesso agli atti nel corso del giudizio

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione dei documenti; le precedenti istanze sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    ordina l’esibizione dei documenti richiesti

    Conferma che il giudizio in materia di accesso è diretto all’accertamento del rapporto e può concludersi con un ordine di esibizione.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    La partecipazione alla procedura di finanziamento e l’esigenza di verificare la correttezza dei punteggi attribuiti alle imprese ammesse integrano un interesse qualificato all’accesso.

  • art. 24, comma 7, l. n. 241/1990

    necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico

    Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza, il criterio applicabile è quello della necessità della documentazione per la cura e la difesa dell’interesse giuridico, quando ricorrano i presupposti dell’accesso documentale difensivo.

  • art. 3 d.P.R. n. 184/2006

    opposizioni dei soggetti controinteressati

    Disciplina la partecipazione dei controinteressati al procedimento di accesso; le opposizioni fondate su riservatezza, segreti tecnico-commerciali, carenza di interesse o carattere esplorativo sono state valutate dal Ministero.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    L’esistenza o detenzione del documento richiesto costituisce elemento costitutivo del diritto di accesso e deve essere dimostrata dall’istante, anche indiziariamente, ma non mediante mere supposizioni.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Concorre, unitamente all’art. 87, comma 3, c.p.a., a determinare il termine per il deposito delle memorie conclusionali.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel rito camerale il termine per il deposito delle memorie è dimezzato; la memoria depositata tardivamente dalla controinteressata è stata stralciata.

Massime di principio

  • Il giudizio in materia di accesso disciplinato dall’art. 116 c.p.a. è un giudizio sul rapporto, volto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso e non soltanto a verificare la legittimità formale del diniego; il giudice può pertanto valutare anche argomenti non espressamente indicati nel provvedimento amministrativo e, ricorrendone i presupposti, ordinare direttamente l’esibizione dei documenti.
  • Il partecipante a una procedura comparativa di finanziamento vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso alla documentazione presentata dagli operatori ammessi quando l’ostensione sia strumentale alla verifica della correttezza dei punteggi e alla difesa nel giudizio sulla graduatoria.
  • Quando la procedura selettiva prevede che la Commissione valuti documentazione tecnica, progettuale, autorizzativa ed economico-finanziaria ulteriore rispetto al modulo descrittivo della domanda, l’accesso difensivo non può essere limitato al solo modulo riepilogativo se tale documentazione è necessaria per ricostruire le ragioni dei punteggi attribuiti.
  • Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza dei controinteressati, ricorrendo i presupposti generali dell’accesso documentale, prevale il criterio della necessità della documentazione ai fini della cura e difesa di un interesse giuridico; non occorre dimostrare un’indispensabilità ulteriore, ferma la possibilità di adottare misure di oscuramento per i dati non pertinenti.
  • L’accesso non può essere ordinato con riferimento a documenti indicati in modo generico o come meramente eventuali. L’istante deve dimostrare l’esistenza o la detenzione dei documenti, anche mediante elementi indiziari, ma non attraverso mere supposizioni, illazioni o congetture.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesse

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