Cassazione Penale, Sentenza n. 583/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per omicidio e lesioni colpose (art. 589 c.p.): la difesa deduceva vizi di motivazione, travisamento probatorio e contraddittorietà in ordine alla dinamica dell'evento (se il Masciantonio si fosse introdotto nella coltre di fumo o fosse stato avvolto da essa), alla direzione e influenza del vento, all'attendibilità del rapporto della Polizia Stradale e alla possibile rilevanza di cause concorrenti (condotta di altri conducenti, responsabilità di terzi come società autostrade o proprietari dei terreni). Si censurava inoltre il mancato corretto vaglio della responsabilità secondo i criteri dell'art. 531 c.p.p. e l'incertezza sui fatti rilevanti per accertare il nesso di causalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che i giudici di merito si siano discostati dai principi richiesti per l'accertamento della colpa: non è stata preliminarmente identificata con sufficiente precisione la regola cautelare violata né chiariti adeguatamente i fatti (distanza di avvistamento della nube, velocità, modalità di frenata), sicché mancava la verifica concreta del nesso causale e della 'concretizzazione del rischio'. Per queste ragioni la sentenza è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per un nuovo giudizio. La Cassazione ha inoltre chiarito che la prescrizione non è maturata (termine raddoppiato; consumazione non prima del luglio 2027).
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma contestata; la Corte ha esaminato l'aggravante della colpa nel contesto della circolazione stradale ricollegandola alla violazione di regole di prudenza generiche o specifiche.
art. 140 codice della strada
Richiamato come principio informatore che impone comportamento tale da non costituire pericolo; i giudici di merito avevano ricollegato ad essa la colpa generica, ma la Cassazione ha richiesto una più precisa identificazione della regola cautelare applicabile e del suo nesso con l'evento.
art. 41 cod. pen.
Richiamata in relazione alla persistenza del nesso di causa nonostante cause concorrenti; la Corte d'appello aveva invocato la clausola generale per escludere l'incidenza di cause terze, ma la Cassazione ha ritenuto che occorra comunque una più rigorosa verifica fattuale del nesso causale.
art. 531, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in ordine al vaglio della responsabilità; la Cassazione ha rilevato che i giudici non hanno compiutamente applicato i criteri probatori e di motivazione richiesti da tale disposizione.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Richiamati in tema di prescrizione: la Corte ha precisato il calcolo del termine, con raddoppio previsto e conseguente decorrenza non anteriore al luglio 2027.
art. 616 c.p.p.
Richiamato in relazione alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità; la Cassazione, tuttavia, ha proceduto alla decisione di merito accogliendo il ricorso.
Massime di principio
- Prima di attribuire responsabilità per colpa stradale è necessario identificare chiaramente la regola cautelare violata (rigida o 'elastica') e descriverne ex ante il contenuto applicabile al caso concreto.
- Il nesso di causalità richiede elementi fattuali certi e non mere congetture: la condotta deve aver concretizzato il rischio che la norma intendeva prevenire e non possono ritenersi determinanti cause alternative non verificate.
- Quando la norma cautelare è 'elastica' occorre una valutazione completa di tutte le circostanze concrete (visibilità, distanza di avvistamento, velocità, condizioni meteorologiche) per stabilire quale comportamento ex ante fosse esigibile.
- L'assenza o l'incompletezza di accertamenti tecnici rilevanti e l'incertezza sui fatti essenziali possono giustificare l'annullamento della decisione di merito e il rinvio per un nuovo giudizio.
- In tema di prescrizione, valutare correttamente i termini e gli eventuali raddoppi previsti dalla legge è elemento essenziale: obiezioni difensive sulla prescrizione vanno verificate alla luce degli artt. 157 e 161 c.p.
- La presenza di cause concorrenti (condotta di terzi, eventi naturali) non esclude automaticamente la responsabilità dell'imputato: tuttavia la loro incidenza va valutata concretamente nel quadro della causalità e non presunta.
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