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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51447/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della nuova quantificazione delle spese processuali liquidate in favore delle parti civili a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione: si denunciano violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e del d.m. n. 55/2014 per omessa o insufficiente motivazione sul quantum; si contesta la liquidazione della fase decisionale in favore della parte civile (sostenendo che non la coinvolgerebbe); si censura l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 12 d.m. 55/2014 nella misura e nella conteggiazione (si sostiene che andava applicato il 20% e non il 30%, e che vanno considerati due soggetti e non quattro dato che due sono genitori di minori)

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: (i) la motivazione del GIP è adeguata quando il giudice applica i valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014, perché il criterio legale di determinazione del valore medio non richiede motivazioni supplementari; (ii) la fase decisionale può essere liquidata a favore della parte civile quando questa ha proposto istanza di liquidazione, essendo quella una fase autonoma rispetto al patteggiamento; (iii) la quantificazione effettuata (importi per fase e percentuali applicate) rientra nel potere discrezionale del giudice e non presenta vizi di calcolo o violazioni dei limiti tariffari; (iv) correttamente è stato applicato l'aumento del 30% per soggetti distinti costituiti in giudizio (anche se alcuni sono genitori che rappresentano minori), atteso che il d.m. n. 37/2018 aveva già modificato la percentuale al 30% e la sentenza da cui si liquida è successiva a quella modifica. Di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di patteggiamento; la decisione sulla richiesta di rifusione delle spese da parte civile è autonoma rispetto all'accordo tra PM e imputato e quindi dà luogo a una fase decisoria sulla quale il giudice può pronunciare e liquidare le spese.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dall'odierno motivo di doglianza in tema di motivazione della liquidazione; la Corte ha precisato che, quando il giudice applica i valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014, non è richiesta motivazione ulteriore riguardo al singolo quantum.

  • Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (art. 12)

    Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate

    Introduce la liquidazione per fasi e i parametri/valori medi per la liquidazione dei compensi; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dei valori medi costituisce criterio legale base che riduce l'esigenza di motivazione puntuale sul singolo elemento.

  • Decreto Ministeriale 8 marzo 2018, n. 37

    le parole '20 per cento' sono sostituite da '30 per cento'

    Ha modificato l'art. 12, comma 2, del DM 55/2014 aumentando la percentuale di incremento per il compenso unico quando lo stesso avvocato assiste più soggetti nella stessa posizione processuale; la Corte ha applicato la percentuale risultante da questa modifica.

  • Decreto Ministeriale 13 agosto 2022, n. 147

    Ha eliminato la locuzione 'di regola' in varie disposizioni e ridotto la forbice di oscillazione, riducendo la discrezionalità del giudice nella liquidazione; citato per ricostruire l'evoluzione normativa rilevante sul punto.

  • Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140

    Ha introdotto la liquidazione in fasi (concetto poi ripreso e modificato dai successivi decreti); utile per la ricostruzione storica delle modalità di liquidazione.

  • Sez. U, Tizzi, n. 40288 del 2011 (giurisprudenza)

    Sentenza delle Sezioni Unite che richiedeva ampia motivazione sulla liquidazione delle spese; la Corte ha precisato che quel principio è stato enunciato in un quadro normativo precedente e non trova identica applicazione dopo l'introduzione dei parametri e valori medi del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche.

  • Sez. 2, n. 10555 dell'11/11/2022 (Manzato)

    Ha confermato la legittimità di liquidare compensi per la fase decisionale in favore della parte civile nel patteggiamento, purché la costituzione sia antecedente all'accordo; richiamata per confermare l'orientamento applicato nel caso.

  • Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019 (Rizzelli)

    Ha affermato i limiti del sindacato di legittimità sul quantum: la Corte di Cassazione può intervenire sul merito della liquidazione solo in caso di errore aritmetico o violazione dei limiti tariffari; i ricorsi generici sul quantum sono inammissibili.

Massime di principio

  • Se il giudice liquida le spese applicando i valori medi indicati nelle tabelle del d.m. n. 55/2014 (e successive modifiche), non è necessaria una motivazione analitica per ciascuna voce: l'applicazione del parametro legale di base costituisce motivazione sufficiente.
  • Quando la parte civile presenta istanza di liquidazione delle spese, si apre una fase decisionale autonoma rispetto al patteggiamento: è quindi legittimo liquidare un compenso anche per la fase decisionale a favore della parte civile.
  • La percentuale di aumento del compenso per lo stesso difensore che assiste più soggetti si applica secondo la normativa vigente alla data rilevante (ordinariamente alla data del provvedimento da cui si liquida); dopo il d.m. 37/2018 la misura applicabile è 30% per ciascun soggetto oltre il primo, salvo diverso regime intervenuto successivamente.
  • In caso di pluralità di parti civili costituite, rileva il numero di soggetti costituiti (anche se alcuni sono genitori che rappresentano minori): il conteggio per gli incrementi si basa sui soggetti distinti costituiti e non sulla sola sostanza della loro rappresentanza.
  • I ricorsi in Cassazione avverso il quantum delle spese devono dedurre specifici e concreti elementi di illegittimità (errore di calcolo, violazione dei limiti minimi/massimi previsti). Le censure generiche sulla congruità non sono sufficienti.
  • Se il giudice si discosta dai valori medi (aumentando o diminuendo), la riduzione o l'aumento deve rispettare i limiti percentuali previsti dal d.m. vigente; contrariamente la decisione può essere censurata per violazione dei limiti tariffari.

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