Regolamento (UE) 2025/1493
Regolamento delegato (UE) 2025/1493 della Commissione, dell’11 giugno 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche del funzionamento e della gestione dei collegi per le controparti centrali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 alle modifiche apportate all’EMIR dal regolamento (UE) 2024/2987, in particolare per tener conto della nuova figura del copresidente nei collegi delle CCP. Rafforza il coordinamento dei collegi, il ruolo di ESMA nel favorire convergenza e prassi comuni di vigilanza, e aggiorna l’elenco delle informazioni da condividere tra i membri del collegio. Vengono inoltre precisate le modalità di riunione, di voto, di circolazione della documentazione e di utilizzo della banca dati centrale per lo scambio informativo.
Modifica le norme tecniche sui collegi delle controparti centrali (CCP) per adeguarle alle nuove regole UE sulla composizione, il coordinamento e lo scambio di informazioni nei collegi.
Ambito di applicazione
Si applica ai collegi delle controparti centrali istituiti nell’ambito del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), alle autorità competenti delle CCP, all’ESMA, alle autorità competenti degli Stati membri non membri del collegio e alle banche centrali di emissione che partecipano o chiedono di partecipare al collegio. Il regolamento non introduce obblighi diretti per i partecipanti al mercato; disciplina invece aspetti di funzionamento, governance e flussi informativi tra autorità. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle norme tecniche sui collegi delle controparti centrali
Il regolamento delegato (UE) 2025/1493 aggiorna il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 in conseguenza delle modifiche introdotte nel regolamento (UE) n. 648/2012 dal regolamento (UE) 2024/2987. L’intervento riguarda soprattutto la governance dei collegi delle CCP, il ruolo dei copresidenti e il coordinamento da parte di ESMA, con l’obiettivo di rafforzare la convergenza di vigilanza e il funzionamento uniforme dei collegi.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la nuova figura del copresidente, affiancata all’autorità competente della CCP, richiede un adeguamento delle regole operative dei collegi. La Commissione evidenzia inoltre la necessità di aggiornare le informazioni da condividere e di favorire uno scambio tempestivo tramite la banca dati centrale prevista dall’articolo 17 quater EMIR.
Accordo scritto del collegio e sua revisione
L’autorità competente della CCP deve presentare ai membri del collegio una proposta di accordo scritto dopo la notifica che la domanda contiene i documenti e le informazioni richiesti dall’articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lettera a), EMIR. L’accordo deve prevedere una revisione della composizione almeno annuale e una procedura di modifica attivabile in qualsiasi momento dall’autorità competente della CCP o da altri membri, purché il collegio approvi la modifica secondo la procedura prevista.
Se i membri del collegio formulano osservazioni sulla proposta, devono trasmetterle ai copresidenti entro 10 giorni di calendario, con spiegazione esauriente. I copresidenti, ove necessario, elaborano una proposta rivista e convocano una riunione per definire e adottare la versione finale dell’accordo, tenendo conto del termine fissato dall’articolo 18, paragrafo 1, EMIR.
Partecipazione di nuove autorità e banche centrali di emissione
Le autorità competenti indicate dall’articolo 18, paragrafo 2, lettera c bis), EMIR e le banche centrali di emissione di cui alla lettera i) dello stesso paragrafo che intendono partecipare al collegio devono presentare una richiesta motivata all’autorità competente della CCP. Quest’ultima, entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, deve trasmettere copia dell’accordo scritto per riesame e approvazione oppure motivare per iscritto il diniego; inoltre informa il collegio delle richieste ricevute e dei relativi esiti.
Ruolo dei copresidenti, organizzazione e funzionamento del collegio
I copresidenti sono investiti di un ruolo centrale di coordinamento operativo. Devono assicurare che il lavoro del collegio faciliti l’esercizio delle funzioni previste dall’EMIR e agire come punto di contatto per tutte le questioni organizzative.
Tra le loro funzioni rientrano in particolare:
- la redazione, l’aggiornamento e la diffusione dell’elenco dei recapiti dei membri;
- la preparazione e distribuzione dell’ordine del giorno e della documentazione;
- la discussione dell’attuazione delle priorità annuali di vigilanza di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b bis), EMIR;
- la redazione dei verbali e la formalizzazione delle azioni;
- la gestione dell’eventuale sito internet del collegio;
- la creazione, se necessario, di gruppi specializzati;
- la condivisione tempestiva e appropriata delle informazioni con i membri.
Il progetto di ordine del giorno deve essere distribuito con largo anticipo, salvo le riunioni convocate in emergenza, per consentire ai membri di proporre integrazioni. L’ordine del giorno finale e tutte le informazioni rilevanti devono essere circolati prima della riunione; i verbali vanno distribuiti non appena approvati dai copresidenti, con tempo sufficiente per le osservazioni dei membri.
Riunioni, frequenza, quorum e voto scritto
La frequenza delle riunioni è determinata dai copresidenti tenendo conto delle caratteristiche della CCP, incluse dimensioni, scala, complessità, rilevanza sistemica, impatto potenziale e circostanze esterne. Il collegio deve riunirsi almeno una volta l’anno e ogni volta che occorra adottare una decisione ai sensi dell’EMIR; inoltre, i copresidenti devono organizzare riunioni periodiche, almeno annuali, con l’alta dirigenza della CCP.
Se un membro chiede la convocazione di una riunione, l’eventuale rifiuto deve essere motivato. I copresidenti devono inoltre assicurare il raggiungimento del quorum; in caso contrario, le decisioni sono rinviate fino alla presenza del quorum, nel rispetto dei termini applicabili. È ammesso il voto mediante procedura scritta, su proposta dei copresidenti o su richiesta di un membro.
Scambio di informazioni e banca dati centrale
Ogni membro del collegio deve trasmettere tempestivamente ai copresidenti tutte le informazioni necessarie al funzionamento operativo del collegio e alle attività principali cui partecipa; i copresidenti devono fare altrettanto verso i membri. Lo scambio informativo deve avvenire attraverso la banca dati centrale di cui all’articolo 17 quater EMIR, per garantire efficienza e tempestività.
Il regolamento amplia anche l’elenco delle informazioni da condividere. Tra quelle espressamente richiamate figurano:
- incidenti e problemi di prestazione, inclusi incidenti TIC e cibernetici, con le misure correttive adottate;
- principali proposte commerciali, nuovi prodotti o servizi, estensioni di attività ex articolo 15 bis EMIR e modifiche dell’ambito operativo;
- modifiche dei modelli e dei parametri di rischio, incluse prove di stress e back test, nonché i parametri di cui all’articolo 49, paragrafo 1 nonies, EMIR;
- modifiche degli accordi di esternalizzazione relativi alle principali attività di gestione del rischio e dell’elenco dei fornitori terzi critici;
- modifiche degli accordi di pagamento e regolamento;
- informazioni relative a riunioni ad hoc con ESMA, all’autorità competente e alla CCP, e alle ispezioni in loco pianificate, in corso o concluse;
- stato di attuazione di raccomandazioni o condizioni contenute in pareri del collegio o di ESMA, o nelle convalide di ESMA;
- informazioni sulla decisione dell’autorità competente di seguire o meno i contributi di ESMA e del collegio ai sensi dell’articolo 17 bis, paragrafo 3, EMIR;
- presentazione del programma annuale di vigilanza dell’autorità competente della CCP e della sua attuazione.
Presentazione dei progetti di decisione e abrogazioni
I progetti di decisioni, relazioni o altre misure dell’autorità competente della CCP adottati ai sensi degli articoli 17, paragrafo 3, 17 ter, paragrafo 2, e 49, paragrafo 1 quinquies, EMIR devono essere trasmessi al collegio con un anticipo adeguato, così da consentire ai membri di esaminarli e contribuire al parere del collegio. Vengono inoltre soppressi il paragrafo 6 dell’articolo 5 e l’intero articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 876/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento della disciplina dei collegi CCP
Modifica il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 per allinearlo alle innovazioni introdotte nel regolamento (UE) n. 648/2012 dal regolamento (UE) 2024/2987, con particolare riguardo alla presenza dei copresidenti del collegio e al coordinamento delle funzioni di vigilanza.
Accordo scritto del collegio e revisione annuale
L’autorità competente della CCP, dopo la notifica che la domanda contiene i documenti e le informazioni richiesti dall’articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lettera a), EMIR, presenta ai membri del collegio una proposta di accordo scritto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, EMIR. L’accordo deve prevedere una revisione della composizione del collegio almeno una volta l’anno e una procedura di modifica avviabile in qualsiasi momento dall’autorità competente della CCP o da altri membri del collegio, previa approvazione del collegio.
Commenti, revisione e approvazione dell’accordo scritto
Se i membri del collegio formulano commenti sulla proposta di accordo scritto, li trasmettono ai copresidenti entro 10 giorni di calendario, corredati di una spiegazione esauriente. I copresidenti, se necessario, preparano una proposta rivista e convocano una riunione per concordare e adottare la versione finale, nel rispetto del termine previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, EMIR.
Partecipazione di autorità competenti e banche centrali di emissione
Le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c bis), EMIR e le banche centrali di emissione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera i), che desiderano partecipare al collegio devono presentare una richiesta motivata all’autorità competente della CCP. Entro 20 giorni di calendario dalla ricezione, l’autorità competente della CCP fornisce copia dell’accordo scritto per riesame e approvazione oppure comunica per iscritto le ragioni del rigetto; informa inoltre i membri del collegio dell’esito.
Richieste di informazioni da autorità non membri del collegio
Quando un’autorità competente di uno Stato membro non membro del collegio presenta una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, EMIR, i copresidenti, previa consultazione del collegio, stabiliscono le modalità più appropriate per fornire informazioni a tali autorità e per richiederne ad esse.
Partecipazione alle riunioni del collegio
Ogni membro del collegio designa un partecipante alle riunioni e può designare un supplente; i copresidenti possono chiedere di designare ulteriori partecipanti senza diritto di voto.
Funzioni dei copresidenti e organizzazione pratica
I copresidenti assicurano che il lavoro del collegio faciliti l’esercizio delle funzioni conformemente all’EMIR e fungono da punto di contatto centrale per l’organizzazione pratica. Essi redigono, aggiornano e diffondono l’elenco dei recapiti, preparano e distribuiscono ordini del giorno e documentazione, discutono l’attuazione delle priorità annuali di vigilanza di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b bis), EMIR, redigono i verbali, gestiscono l’eventuale sito internet del collegio, possono creare gruppi specializzati e condividono tempestivamente le informazioni con i membri.
Convocazione, frequenza delle riunioni e quorum
I copresidenti determinano la frequenza delle riunioni considerando dimensioni, scala, complessità, implicazioni sistemiche, impatto potenziale e circostanze esterne. Il collegio si riunisce almeno una volta l’anno e ogni volta che sia necessario adottare una decisione ai sensi dell’EMIR; sono inoltre previste riunioni periodiche almeno annuali tra membri del collegio e alta dirigenza della CCP. Se i membri chiedono una riunione, i copresidenti devono motivare un eventuale rifiuto. I copresidenti devono inoltre assicurare il quorum e, se non raggiunto, rinviare le decisioni nei limiti dei termini EMIR; è ammesso il voto mediante procedura scritta su proposta dei copresidenti o richiesta di un membro.
Flusso informativo tra membri del collegio
Ogni membro trasmette tempestivamente ai copresidenti tutte le informazioni necessarie al funzionamento del collegio e alle attività principali cui partecipa; i copresidenti forniscono informazioni analoghe ai membri. Le informazioni sono condivise attraverso la banca dati centrale di cui all’articolo 17 quater EMIR.
Elenco aggiornato delle informazioni da condividere
Viene ampliato l’elenco non esaustivo delle informazioni da trasmettere al collegio, includendo, tra le altre, segnalazioni su incidenti e problemi di prestazione, inclusi incidenti TIC e cibernetici; principali proposte commerciali, nuovi prodotti o servizi e modifiche dell’ambito operativo; modifiche dei modelli e parametri di rischio, stress test e back test; variazioni degli accordi di esternalizzazione e dei fornitori terzi critici; modifiche degli accordi di pagamento e regolamento; informazioni per riunioni ad hoc con ESMA e per ispezioni in loco; stato di attuazione di raccomandazioni, condizioni o convalide; decisioni dell’autorità competente di seguire o meno i contributi di ESMA e del collegio; programma annuale di vigilanza e sua attuazione.
Presentazione preventiva di decisioni e misure
I progetti di decisioni, relazioni o altre misure dell’autorità competente della CCP, adottati nell’ambito degli articoli 17, paragrafo 3, 17 ter, paragrafo 2, e 49, paragrafo 1 quinquies, EMIR, devono essere sottoposti al collegio con anticipo sufficiente per consentire l’esame e il contributo al parere del collegio.
Abrogazioni e coordinamento finale
È soppresso il paragrafo 6 dell’articolo 5 e viene abrogato integralmente l’articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 876/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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