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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1149

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1149 della Commissione, dell’11 giugno 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Afyon Sucuğu (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1149 della Commissione dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Afyon Sucuğu" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La registrazione avviene ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, dopo che la domanda era stata pubblicata e non erano state presentate opposizioni. Il regolamento ha natura meramente attuativa e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Afyon Sucuğu" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello اتح in tutti gli Stati membri, dell’indicazione geografica "Afyon Sucuğu" come IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Riguarda una domanda presentata da AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI (Afyonkarahisar Commodity Exchange) per un prodotto di origine turca; il testo precisa che la domanda era stata ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Non emergono esclusioni ulteriori, se non il fatto che la registrazione è avvenuta per assenza di opposizioni.

Iscrizione dell’indicazione geografica "Afyon Sucuğu" nel registro UE

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1149 dà attuazione alla disciplina delle indicazioni geografiche prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, disponendo la registrazione di "Afyon Sucuğu" come indicazione geografica protetta. L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.

Contesto procedurale

La domanda di registrazione era stata presentata da AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI (Afyonkarahisar Commodity Exchange), in Turchia, ed era stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi del previgente quadro normativo richiamato nel testo.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non le è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tale circostanza consente di procedere alla registrazione senza ulteriori passaggi contestativi.

Effetto della registrazione

Con l’articolo 1, "Afyon Sucuğu" viene iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. La registrazione attribuisce alla denominazione la protezione propria dell’IGP nell’ordinamento dell’Unione, con effetti nei confronti degli Stati membri secondo il sistema uniforme previsto dalla normativa europea.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Iscrizione nel registro UE

L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica "Afyon Sucuğu" come IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda, presentata da AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI (Afyonkarahisar Commodity Exchange) in Turchia, era stata ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono state presentate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile tramite l’articolo 90, paragrafo 2.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregimi di qualitàproprietà intellettuale alimentare

Testo integrale

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