Regolamento (UE) 2025/1152
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1152 della Commissione, dell’11 giugno 2025, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva chinolin-8-olo come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del chinolin-8-olo come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, confermandone anche la qualifica di sostanza candidata alla sostituzione. Il rinnovo è subordinato a condizioni molto puntuali: uso professionale, in serre permanenti, con irrigazione a goccia e con sistemi di trasferimento stagni, oltre a un intervallo pre-raccolta minimo e a limiti sul riutilizzo del suolo. Il testo aggiorna inoltre gli elenchi UE delle sostanze approvate e candidate alla sostituzione, sopprimendo la voce corrispondente dal regolamento (UE) 2015/408. Sono richieste informazioni di conferma entro il 2026 e il 2027.
Rinnovo dell’approvazione del chinolin-8-olo come sostanza attiva fitosanitaria candidata alla sostituzione, con condizioni e restrizioni specifiche, e conseguente aggiornamento degli elenchi UE delle sostanze approvate e candidate alla sostituzione.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva chinolin-8-olo (8-idrossichinolina) nell’ambito dell’autorizzazione e dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli Stati membri, sui richiedenti e sugli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. La disciplina riguarda in particolare l’approvazione della sostanza, le condizioni per l’autorizzazione dei prodotti che la contengono e l’aggiornamento dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408. Non introduce un divieto generale di impiego, ma limita gli usi autorizzabili a specifiche condizioni; è inoltre prevista la presentazione di informazioni di conferma entro termini determinati.
Rinnovo dell’approvazione del chinolin-8-olo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1152 rinnova l’approvazione del chinolin-8-olo (8-idrossichinolina) quale sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della procedura di rinnovo avviata dallo Stato membro relatore e valutata dall’EFSA. La Commissione richiama, tra l’altro, la classificazione della sostanza come tossica per la riproduzione di categoria 1B e le conclusioni EFSA secondo cui, per gli impieghi rappresentativi esaminati, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza soddisfano i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ambito e base giuridica
L’intervento si colloca nel quadro dell’approvazione delle sostanze attive fitosanitarie e della loro eventuale classificazione come sostanze candidate alla sostituzione. Il regolamento opera mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, relativo all’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione.
Condizioni specifiche di approvazione
Il rinnovo non è incondizionato. La Commissione stabilisce che possono essere autorizzati solo impieghi professionali mediante irrigazione a goccia in serre permanenti che assicurino uno scambio controllato di materia ed energia e che impediscano il rilascio di prodotti fitosanitari nell’ambiente. È inoltre richiesto che sia disponibile un sistema di trasferimento stagno per il caricamento e la miscelazione del prodotto fitosanitario nelle attrezzature di applicazione.
Sono previste ulteriori misure di gestione del rischio:
- intervallo pre-raccolta minimo di 22 giorni dall’ultima applicazione;
- divieto di riutilizzare all’esterno della serra il terreno coltivato con trattamenti contenenti chinolin-8-olo per un anno dall’ultima applicazione;
- attenzione particolare, nella valutazione da parte degli Stati membri, ai dispositivi di protezione personale per operatori e lavoratori;
- previsione, se del caso, di misure di mitigazione del rischio.
Qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione
La Commissione conferma che il chinolin-8-olo rientra tra le sostanze candidate alla sostituzione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B. La sostanza, tuttavia, viene ugualmente rinnovata alla luce della valutazione del rischio e delle restrizioni applicative fissate nel regolamento.
Modifiche agli atti di esecuzione UE
Il regolamento interviene sugli elenchi settoriali:
- nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene soppressa la voce 18 della parte B relativa all’8-idrossichinolina;
- nella parte E dello stesso regolamento viene inserita la nuova voce relativa al chinolin-8-olo, con approvazione dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2032 e con le specifiche condizioni sopra richiamate;
- nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 la voce relativa al chinolin-8-olo viene soppressa, in coerenza con il suo collocamento nell’elenco delle sostanze approvate come candidata alla sostituzione.
Informazioni di conferma richieste
Il testo richiede al richiedente di fornire ulteriori dati di conferma su tre profili:
- esposizione non alimentare di lavoratori e operatori, con uno studio in condizioni realistiche d’uso, entro il 2 luglio 2027;
- metabolismo delle colture a rotazione confinate, per chiarire il destino del composto precursore nelle colture successive, entro il 2 luglio 2027;
- assenza di potenziale clastogeno e aneugenico del chinolin-8-olo, entro il 2 luglio 2026.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2025. La scelta della decorrenza anticipata rispetto alla scadenza prorogata al 31 dicembre 2025 risponde all’esigenza di evitare soluzioni di continuità nella disciplina dell’approvazione della sostanza.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del chinolin-8-olo
L’approvazione della sostanza attiva chinolin-8-olo è rinnovata a decorrere dal 1° luglio 2025 e fino al 30 giugno 2032, alle condizioni e restrizioni stabilite negli allegati del regolamento.
Condizioni di impiego autorizzabili
Possono essere autorizzati solo impieghi mediante irrigazione a goccia, da parte di utilizzatori professionali, in serre permanenti che garantiscano uno scambio controllato di materia ed energia con l’ambiente circostante e impediscano il rilascio di prodotti fitosanitari nell’ambiente. È richiesto inoltre un sistema di trasferimento stagno per il caricamento e la miscelazione del prodotto nelle attrezzature di applicazione.
Misure di gestione del rischio
Deve essere rispettato un intervallo pre-raccolta di almeno 22 giorni dopo l’ultima applicazione. Il terreno in cui le colture sono coltivate in serre permanenti non può essere riutilizzato al di fuori della serra per un anno dall’ultima applicazione. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai dispositivi di protezione personale per operatori e lavoratori e, se del caso, prevedere misure di mitigazione del rischio.
Inserimento tra le sostanze candidate alla sostituzione
Il chinolin-8-olo resta qualificato come sostanza candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in ragione della classificazione come tossico per la riproduzione di categoria 1B.
Modifiche agli elenchi UE delle sostanze attive
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 18 della parte B relativa all’8-idrossichinolina è soppressa e una nuova voce è inserita nella parte E con le nuove condizioni di approvazione. Inoltre, la voce relativa al chinolin-8-olo è soppressa dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.
Informazioni di conferma richieste al richiedente
Il richiedente deve presentare: (i) informazioni sull’esposizione non alimentare di lavoratori e operatori, inclusi studi in condizioni realistiche d’uso, entro il 2 luglio 2027; (ii) dati sul metabolismo delle colture a rotazione confinate per chiarire il destino del composto precursore nelle colture successive, entro il 2 luglio 2027; (iii) studi o informazioni per confermare l’assenza di potenziale clastogeno e aneugenico del chinolin-8-olo, entro il 2 luglio 2026.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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