Regolamento (UE) 2025/1135
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 della Commissione, del 10 giugno 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude un’inchiesta antisovvenzioni sui cavi di fibre ottiche provenienti dall’India e istituisce dazi compensativi definitivi, riconoscendo la sussistenza di sovvenzioni specifiche, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione considera non sufficienti le argomentazioni dell’India e degli operatori interessati sui principali regimi di sostegno, soprattutto quelli legati a investimenti, esportazioni e regimi statali. Contestualmente, il regolamento modifica il precedente dazio antidumping per evitare doppie compensazioni tra dumping e sovvenzioni. Le misure si applicano in modo differenziato per gruppi societari e prevedono obblighi documentali e di cooperazione doganale.
Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e modifica del precedente regolamento antidumping per coordinare le misure ed evitare doppie compensazioni.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente con involucro protettivo, anche con conduttori elettrici e anche connettorizzati, classificati al codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91), originari dell’India. Sono esclusi i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri con congiunzioni operative a una o entrambe le estremità su tutte le fibre e i cavi per uso sottomarino con isolamento in plastica e conduttore di rame o alluminio in cui le fibre sono contenute in moduli metallici. Le aliquote differiscono per società produttrice; per tutte le altre imprese indiane si applica l’aliquota residua. Il regolamento modifica anche il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 sul dazio antidumping per allineare le misure e disciplinare i casi di eventuale modifica o revoca del dazio compensativo.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135: dazio compensativo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India
Il regolamento conclude un’inchiesta antisovvenzioni avviata nel 2024 sui cavi di fibre ottiche monomodali originari dell’India. La Commissione accerta la presenza di sovvenzioni compensabili, un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e un nesso causale tra importazioni sovvenzionate e deterioramento economico del settore.
Contesto procedurale
L’inchiesta è stata aperta il 17 maggio 2024 su denuncia di Europacable, presentata per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha svolto consultazioni con il governo indiano, ha effettuato verifiche presso produttori esportatori e produttori dell’Unione e ha scelto il campionamento per produttori esportatori, importatori e produttori dell’Unione. Non sono state adottate misure provvisorie; il regolamento sottolinea che le parti hanno avuto occasione di presentare osservazioni e di essere sentite.
Prodotto oggetto dell’inchiesta e prodotto simile
Il prodotto riguarda cavi di fibre ottiche monomodali, con una o più fibre rivestite individualmente e involucro protettivo, eventualmente con conduttori elettrici e connettorizzati. Restano esclusi i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri con congiunzioni operative su entrambe o una delle estremità e i cavi sottomarini con specifiche caratteristiche tecniche. La Commissione qualifica come "prodotto simile" il prodotto venduto in India, esportato nell’Unione e prodotto dall’industria dell’Unione.
Sovvenzioni accertate
La Commissione esamina numerosi regimi nazionali e statali, ma concentra le conclusioni su quelli che hanno effettivamente conferito un vantaggio durante il periodo dell’inchiesta. Tra i regimi centrali, sono stati ritenuti compensabili M-SIPS, IES, RoDTEP, AAS, DDS, EPCGS e IGCRS. Anche alcuni regimi di Maharashtra, Telangana e Madhya Pradesh sono stati qualificati come sovvenzioni compensabili, per la loro natura selettiva e per l’esistenza di trasferimenti o rimborsi fiscali diretti.
Principali regimi contestati e motivazioni
Per M-SIPS, la Commissione ritiene che i contributi pubblici rimborsino parte degli investimenti in impianti e attrezzature, con specificità settoriale. Per IES, la compensazione degli interessi sui finanziamenti all’esportazione è considerata sovvenzione specifica, essendo collegata alle esportazioni. RoDTEP è ritenuto non conforme ai criteri di restituzione del dazio, perché mancano tracciabilità e verifica efficace del consumo dei fattori produttivi. AAS e DDS sono parimenti considerati incompatibili con le condizioni per i regimi di restituzione, per l’assenza di un sistema di controllo che dimostri l’effettivo impiego dei fattori importati nei prodotti esportati. EPCGS e IGCRS sono infine trattati come forme di agevolazione su dazi d’importazione che generano un vantaggio finanziario e sono specifiche per legge o per ambito applicativo.
Prejudizio e nesso causale
L’industria dell’Unione è composta da 14 gruppi di produttori e, pur avendo registrato un aumento di produzione, vendite e occupazione, ha visto peggiorare drasticamente redditività, flusso di cassa e capacità di investimento. La Commissione evidenzia che le importazioni indiane sono cresciute rapidamente, con un crollo dei prezzi fino a 447 EUR/chilometro di cavo nel periodo dell’inchiesta e un undercutting medio del 38,2 %. Gli altri fattori esaminati, inclusi Cina, altri paesi terzi e uso vincolato, non interrompono il nesso causale con il pregiudizio attribuito alle importazioni sovvenzionate dall’India.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che le misure siano nell’interesse dell’Unione, perché dovrebbero attenuare la pressione sui prezzi, consentire recupero di margini e favorire nuovi investimenti dell’industria europea. Gli importatori indipendenti non risultano gravati in modo sproporzionato e gli utilizzatori finali incidono solo in misura limitata sul costo complessivo delle reti, sicché l’impatto delle misure sarebbe contenuto. La Commissione collega inoltre il settore alla strategia digitale e alle infrastrutture broadband dell’Unione.
Misure definitive e coordinamento con l’antidumping
Il regolamento istituisce dazi compensativi definitivi differenziati per gruppo societario: 5,4 % per il gruppo Birla, 3,7 % per il gruppo Sterlite, 8,1 % per HFCL/HTL, 5,8 % per le altre società che hanno collaborato e 8,1 % per tutte le altre importazioni dall’India. L’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale conforme con dichiarazione del produttore e dettagli sul volume e sull’origine. Contestualmente, il regolamento modifica il regolamento antidumping 2024/3014 per evitare doppia compensazione tra dazio compensativo e dazio antidumping, introducendo anche una clausola di adeguamento in caso di modifica o revoca delle misure compensative.
Applicazione e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono inoltre previsti obblighi di indicazione dei chilometri di cavo nelle dichiarazioni doganali e una comunicazione mensile degli Stati membri alla Commissione sui volumi importati.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e procedimento
L’inchiesta antisovvenzioni è stata aperta il 17 maggio 2024 su denuncia di Europacable, presentata per conto dell’industria dell’Unione. Sono state svolte consultazioni con il governo dell’India ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1037, senza pervenire a una soluzione concordata. La Commissione ha poi proseguito senza misure provvisorie, informando le parti il 17 gennaio 2025 della propria intenzione di non istituirle.
Prodotto oggetto dell’inchiesta e esclusioni
Il prodotto è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, con una o più fibre rivestite individualmente, involucro protettivo, anche con conduttori elettrici e connettorizzati. Sono esclusi i cavi inferiori a 500 metri con congiunzioni operative su tutte le fibre e i cavi sottomarini specifici con isolamento plastico e conduttore metallico. Il prodotto in esame è quello originario dell’India, classificato al codice NC ex 8544 70 00 e ai codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91.
Conclusione sul prodotto simile
La Commissione ha ritenuto simili, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base, il prodotto esportato nell’Unione, quello venduto sul mercato interno indiano e quello prodotto nell’Unione, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi.
Regimi di sovvenzione esaminati
Sono stati analizzati numerosi regimi indiani, sia di livello centrale sia statale: M-SIPS, SPECS, IES, PLIS, MEIS, RoDTEP, AAS, DFIA, DDS, EPCGS, IGCRS e diversi regimi degli Stati di Maharashtra, Telangana e Madhya Pradesh, oltre ad altri regimi settoriali e di zone economiche speciali. Per diversi regimi non è stato accertato alcun vantaggio nel periodo dell’inchiesta; per altri la Commissione ha invece accertato sovvenzioni compensabili.
Regime M-SIPS
Il regime speciale modificato di incentivi è stato considerato una sovvenzione compensabile perché comporta trasferimenti diretti di fondi del governo indiano che rimborsano parte degli investimenti in macchinari e attrezzature. È stato ritenuto specifico perché limitato per legge ai fabbricanti di determinati prodotti elettronici, inclusi cavi di fibre ottiche e fattori produttivi collegati. I tassi di sovvenzione determinati sono stati pari allo 0,33 % per il gruppo MP Birla, allo 0,23 % per il gruppo HFCL e allo 0,31 % per il gruppo STL.
Regime IES
Il regime di perequazione degli interessi per i finanziamenti all’esportazione è stato considerato una sovvenzione compensabile poiché il governo rimborsa alle banche una quota della compensazione degli interessi a favore degli esportatori. È stato ritenuto specifico perché condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni. La Commissione ha respinto le contestazioni sulla cessazione del regime e ha determinato tassi di sovvenzione pari allo 0,63 % per MP Birla e allo 0,78 % per STL.
Regime RoDTEP
La remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati è stata qualificata come sovvenzione compensabile, in quanto le cedole elettroniche trasferibili riducono il gettito doganale altrimenti dovuto e conferiscono un vantaggio. Il regime non è stato considerato un valido sistema di restituzione del dazio perché non garantisce il nesso tra fattori produttivi importati e prodotto esportato né una verifica efficace del consumo effettivo. I tassi di sovvenzione sono stati pari allo 0,55 % per MP Birla, allo 0,14 % per HFCL e allo 0,76 % per STL.
Regime AAS
Il regime di autorizzazione preventiva è stato considerato sovvenzione compensabile poiché consente importazioni in esenzione da dazio di fattori produttivi utilizzati per esportare, senza un sistema di verifica efficace del consumo effettivo. La Commissione ha ritenuto che le norme SION, le autodichiarazioni e le procedure di verifica indiane non fossero sufficienti a dimostrare l’incorporazione fisica dei fattori produttivi importati nei prodotti esportati. I tassi di sovvenzione sono stati pari al 2,22 % per MP Birla, al 6,45 % per HFCL e allo 0,14 % per STL.
Regime DDS
Il regime di restituzione del dazio è stato considerato sovvenzione compensabile perché consiste in un trasferimento diretto di fondi al momento dell’esportazione, senza un meccanismo affidabile di verifica dei fattori produttivi realmente consumati. La Commissione ha escluso che il regime fosse un valido sistema di restituzione del dazio o sostitutivo. I tassi di sovvenzione sono stati pari allo 0,60 % per MP Birla, allo 0,17 % per HFCL e allo 0,90 % per STL.
Regime EPCGS
Il regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali è stato ritenuto una sovvenzione compensabile perché riduce o azzera i dazi all’importazione su beni strumentali acquistati con obbligo di esportazione. La misura è stata considerata specifica e condizionata all’andamento delle esportazioni. I tassi di sovvenzione sono stati pari allo 0,14 % per HFCL e allo 0,07 % per STL.
Regime IGCRS
Il regime di importazione di merci in regime di aliquota preferenziale del dazio è stato considerato sovvenzione compensabile perché riduce i dazi su fattori produttivi e beni strumentali importati, a fronte di un ambito di ammissibilità limitato. I tassi di sovvenzione sono stati pari allo 0,88 % per MP Birla, allo 0,63 % per HFCL e allo 0,58 % per STL.
Regimi statali di Maharashtra, Telangana e Madhya Pradesh
La Commissione ha qualificato come sovvenzioni compensabili anche vari regimi concessi dagli Stati di Maharashtra, Telangana e Madhya Pradesh, in quanto trasferimenti diretti o rimborsi d’imposta che conferiscono un vantaggio e sono specifici per settore, territorio o tipologia di investimento. I tassi determinati sono stati pari allo 0,18 % per STL (Maharashtra), allo 0,41 % per HFCL (Telangana) e allo 0,26 % per MP Birla (Madhya Pradesh).
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione, composta da 14 gruppi di produttori, ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. Pur registrandosi aumenti di produzione, capacità, vendite e occupazione, la redditività è scesa dal 12,7 % al 3,4 %, il flusso di cassa si è ridotto e gli investimenti sono rimasti bassi. La Commissione ha attribuito tali effetti alla pressione dei prezzi esercitata dalle importazioni indiane sovvenzionate, con undercutting medio del 38,2 %.
Nesso di causalità
La Commissione ha ritenuto provato il nesso tra le importazioni sovvenzionate dall’India e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. L’aumento delle importazioni indiane, passato da 64 155 chilometri di cavo nel 2020 a 222 575 nel periodo dell’inchiesta, è avvenuto a prezzi in forte calo, creando contrazione e depressione dei prezzi dell’Unione. Le importazioni dalla Cina, da altri paesi terzi e le vendite vincolate sono state considerate fattori distinti, ma non idonei a spezzare il nesso causale.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’Unione. Le misure dovrebbero consentire all’industria dell’Unione di recuperare livelli di prezzo e redditività sostenibili, sostenere gli investimenti e difendere la propria presenza sul mercato. Non è stato ritenuto che gli importatori o gli utilizzatori subissero un impatto sproporzionato, anche perché i cavi di fibre ottiche incidono in misura relativamente limitata sui costi complessivi delle reti.
Dazio compensativo definitivo e aliquote
È istituito un dazio compensativo definitivo espresso sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Le aliquote sono: 5,4 % per Birla Cable Ltd, Universal Cables Ltd e Vindhya Telelinks Ltd; 3,7 % per Sterlite Technologies Limited e Sterlite Tech Cables Solutions Limited; 8,1 % per HFCL Limited e HTL Limited; 5,8 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato; 8,1 % per tutte le altre importazioni originarie dell’India.
Obbligo di fattura commerciale e controlli doganali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione firmata e datata dal responsabile della società esportatrice, con indicazione del volume e dell’identità del produttore. In mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre importazioni. Le autorità doganali devono inoltre indicare nella dichiarazione di immissione in libera pratica il numero di chilometri di cavo importati e gli Stati membri devono comunicare mensilmente alla Commissione i quantitativi importati.
Coordinamento con il dazio antidumping
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 sul dazio antidumping per evitare doppie compensazioni. Le nuove aliquote antidumping definitive risultano: 2,9 % per il gruppo Birla, 8,8 % per il gruppo Sterlite, 4,4 % per le altre società che hanno collaborato e 4,5 % per tutte le altre importazioni originarie dell’India. È inoltre inserita una clausola che prevede l’incremento del dazio antidumping in caso di modifica o revoca del dazio compensativo, nei limiti del margine di dumping o del margine di pregiudizio.
Clausola sulla restituzione e revisione
Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping, le domande di restituzione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 devono comportare anche la valutazione del margine di dumping prevalente per il produttore esportatore nel periodo dell’inchiesta di restituzione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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