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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1151

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1151 della Commissione, dell’11 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R1151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping sulla vanillina originaria della RPC, avviata nel 2024, e istituisce un dazio definitivo del 131,1 % sulle importazioni del prodotto in esame. La Commissione ha ritenuto che in Cina sussistano distorsioni significative tali da giustificare il ricorso alla metodologia dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo per la costruzione del valore normale. Dopo aver accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale, la Commissione ha anche escluso che l’istituzione del dazio fosse contraria all’interesse dell’Unione.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di vanillina avente formula molecolare C8H8O3 oppure C9H10O3 e purezza superiore al 95 % in peso, comprendente vanillina sintetica, vanillina naturale, vanillina sintetica di origine biologica (biovanillina) ed etilvanillina, classificata nei codici NC ex 2912 41 00 ed ex 2912 42 00 (codici TARIC 2912 41 00 10 e 2912 42 00 10), quando originaria della Repubblica popolare cinese. Sono escluse le miscele di diverse sostanze chimiche aromatiche nelle quali la concentrazione di vanillina è inferiore al 95 % in peso. Il dazio opera a livello unionale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; le autorità doganali devono inoltre cessare la registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2716.

Dazio antidumping definitivo sulla vanillina originaria della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1151 della Commissione conclude l’inchiesta antidumping sulla vanillina importata dalla Repubblica popolare cinese e istituisce un dazio antidumping definitivo del 131,1 %. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 e si fonda sull’accertamento di dumping, pregiudizio notevole e nesso causale, nonché sulla valutazione positiva dell’interesse dell’Unione.

Ambito dell’inchiesta e definizione del prodotto

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è la vanillina avente formula molecolare C8H8O3 oppure C9H10O3 e purezza superiore al 95 % in peso. La definizione comprende vanillina sintetica, vanillina naturale, biovanillina ed etilvanillina, classificate nei codici NC ex 2912 41 00 ed ex 2912 42 00; restano escluse le miscele di sostanze chimiche aromatiche con concentrazione di vanillina inferiore al 95 %.

La Commissione ha ritenuto che i quattro tipi di vanillina costituiscano un unico prodotto ai fini antidumping, poiché presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base analoghe, usi simili e concorrenza diretta tra loro. Ha quindi respinto le obiezioni secondo cui i diversi tipi dovrebbero essere esclusi o trattati separatamente.

Procedura antidumping e campionamento

L’inchiesta è stata aperta il 24 maggio 2024 a seguito di denuncia presentata da Syensqo il 9 aprile 2024 per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione aveva già disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2716. Nel corso della procedura sono stati coinvolti produttori dell’Unione, importatori, utilizzatori e produttori esportatori cinesi; sono state effettuate verifiche in loco presso il produttore dell’Unione, un utilizzatore e i produttori esportatori inseriti nel campione.

La Commissione ha applicato il campionamento ai produttori esportatori della RPC: sei imprese si sono manifestate e il campione definitivo è stato composto da Jiaxing Zhonghua Chemical Co., Ltd. e Jiangxi Brother Pharmaceutical Co., Ltd. È stato tuttavia accertato che le due società erano collegate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, perché un terzo deteneva almeno il 5 % delle azioni con diritto di voto in entrambe. Di conseguenza, i margini sono stati trattati in modo coerente con tale collegamento. La domanda di esame individuale presentata da Oamic è stata respinta per la complessità del caso e il carico di lavoro, nonostante la rettifica di un errore materiale relativo alla risposta al questionario.

Valore normale e distorsioni significative nella RPC

La Commissione ha ritenuto applicabile l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sulla base di elementi di prova sufficienti circa l’esistenza di distorsioni significative in Cina, in particolare nel settore chimico. Tale valutazione si è basata sia su precedenti inchieste sia sul documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della RPC.

Secondo la Commissione, nel settore chimico cinese operano numerose distorsioni: intervento pubblico sostanziale, presenza statale nelle imprese, influenza su prezzi e costi, distorsioni nei mercati delle materie prime, dell’energia, del lavoro, dei terreni e dei capitali, oltre a problemi strutturali del sistema di pianificazione, del diritto fallimentare e del diritto patrimoniale. Tali distorsioni sono state ritenute rilevanti anche per il prodotto in esame, nonché per i suoi fattori produttivi.

Di conseguenza, il valore normale non è stato costruito sui prezzi interni cinesi, ma esclusivamente su costi e valori di riferimento esenti da distorsioni. Il Brasile è stato individuato come paese rappresentativo appropriato: è stato considerato comparabile quanto a livello di sviluppo economico e dispone di dati prontamente disponibili relativi a imprese operanti nello stesso codice NACE. La Turchia e l’Indonesia sono state escluse per diverse ragioni, tra cui distorsioni nelle importazioni di fattori produttivi; il Messico non offriva dati finanziari adeguati.

Fonti esenti da distorsioni per la costruzione del valore normale

Per le materie prime, la Commissione ha utilizzato i prezzi medi ponderati all’importazione in Brasile ricavati dal GTA, con aggiunta di dazi e costi di trasporto, escludendo le importazioni dalla RPC e da paesi non idonei. Per alcuni fattori produttivi, ritenuti non adeguatamente rappresentati dai dati brasiliani, sono stati usati valori internazionali o esportazioni brasiliane/francesi: ad esempio per acido gliossilico, guaiacolo/guetolo, toluene, solfato di rame e perossido di idrogeno.

Per il lavoro è stata utilizzata la statistica IBGE del Brasile, indicizzata all’inflazione; per l’energia elettrica i dati del ministero brasiliano delle miniere e dell’energia; per il carbone è stato adottato il prezzo australiano pubblicato dalla Banca mondiale, in quanto le importazioni brasiliane erano influenzate da distorsioni legate al carbone russo sanzionato. Il vapore è stato calcolato sulla base del costo del carbone, secondo il metodo indicato dal dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

La Commissione ha inoltre determinato spese generali di produzione, SGAV e profitti. Per le SGAV e i profitti ha usato i dati delle società brasiliane Dexxos Participações SA e Prox do Brasil, con successiva rettifica del metodo di calcolo su osservazione di Jiangxi Brother. Le aliquote finali sono risultate pari al 6,76 % per le SGAV e al 14,22 % per i profitti.

Prezzo all’esportazione e confronto equo

Il prezzo all’esportazione è stato ricostruito distinguendo tra vendite dirette e indirette. Per le vendite dirette è stato usato il prezzo effettivamente pagato o pagabile; per le vendite indirette il prezzo è stato determinato in base al primo prezzo di rivendita ad acquirenti indipendenti nell’Unione, con adeguamenti per SGAV e profitto nominale degli operatori collegati in paesi terzi. Per il profitto dell’intermediario è stato ritenuto congruo il 6,89 %, tratto da una precedente inchiesta su alcoli polivinilici.

Nel confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione la Commissione ha operato allo stadio commerciale franco fabbrica. Sono stati effettuati adeguamenti sul prezzo all’esportazione per spese di movimentazione, carico, nolo interno nel paese interessato, nolo marittimo, assicurazione, dazi e oneri all’importazione, nolo nell’Unione, costo del credito e spese bancarie. Non sono stati ritenuti necessari adeguamenti al valore normale.

Margine di dumping

Per i produttori esportatori inseriti nel campione la Commissione ha confrontato le medie ponderate del valore normale e del prezzo all’esportazione per tipo di prodotto. Poiché le due società campionate sono state considerate collegate, è stato calcolato un margine unico ponderato. Il margine di dumping definitivo è stato fissato al 186,9 % per il gruppo Jiaxing Zhonghua/Jiangxi Brother, per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione e per tutte le altre società originarie della RPC.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha individuato come industria dell’Unione Syensqo, che rappresentava il 98 % della produzione totale dell’Unione di prodotto simile. Il mercato dell’Unione ha mostrato un consumo complessivamente volatile, ma le importazioni cinesi sono aumentate in modo significativo, sia in volume sia in quota di mercato, passando dal 42 % al 65 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta.

Parallelamente, i prezzi cinesi hanno subito forti oscillazioni e durante il periodo dell’inchiesta sono scesi drasticamente, risultando molto inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. L’undercutting medio ponderato è stato stimato tra il 45 % e il 55 %.

Gli indicatori economici dell’industria dell’Unione hanno mostrato un deterioramento marcato: la produzione è scesa al 39 % del livello del 2020, l’utilizzo degli impianti al 35 %, le vendite al 41 % e la quota di mercato al 48 % del livello iniziale. La redditività è passata da valori positivi a una perdita compresa tra il 15 % e il 18 %, con flusso di cassa negativo e forte riduzione dell’utile sul capitale investito. La Commissione ha quindi concluso per un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ha attribuito il pregiudizio alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, che hanno esercitato una pressione decisiva sui prezzi e sulle quote di mercato dell’industria dell’Unione. Altri fattori sono stati esaminati e separati, senza tuttavia interrompere il nesso causale.

Le importazioni da paesi terzi, in particolare Stati Uniti e Norvegia, non hanno spiegato il pregiudizio: quelle norvegesi erano più costose delle vendite dell’industria dell’Unione, mentre quelle statunitensi erano in larga parte riconducibili a un produttore collegato che integrava la gamma dell’industria dell’Unione. Anche il calo del consumo e l’aumento dei costi di produzione sono stati considerati, ma non hanno attenuato il nesso causale, poiché l’impossibilità di trasferire i costi al mercato è stata ricondotta alla concorrenza di prezzo delle importazioni cinesi. Le importazioni dalla RPC da parte della stessa industria dell’Unione hanno avuto un ruolo marginale e non hanno interrotto il nesso causale.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che l’istituzione del dazio sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, poiché può evitare ulteriori ondate di importazioni a prezzi di dumping e consentire il recupero di condizioni di concorrenza normali. Per gli importatori indipendenti non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare un impatto negativo significativo, anche per l’assenza di risposte al questionario. Quanto agli utilizzatori, il solo operatore che ha collaborato pienamente ha riconosciuto la necessità di un produttore dell’Unione economicamente sostenibile; la Commissione ha quindi ritenuto che le misure non siano contrarie all’interesse degli utilizzatori.

Livello del dazio e assenza di retroattività

Applicando la regola del dazio inferiore al margine di dumping, la Commissione ha determinato il margine di pregiudizio al 131,1 % e ha fissato a tale livello il dazio antidumping definitivo. Poiché non sono state istituite misure provvisorie, non si sono verificate le condizioni per l’applicazione retroattiva del dazio definitivo, nonostante la registrazione delle importazioni.

Disposizioni finali

Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2716. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione del prodotto e ambito materiale

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è la vanillina con formula molecolare C8H8O3 oppure C9H10O3 e purezza superiore al 95 % in peso, comprendente vanillina sintetica, naturale, biovanillina ed etilvanillina. Il prodotto è classificato nei codici NC ex 2912 41 00 ed ex 2912 42 00; sono escluse le miscele di sostanze aromatiche con concentrazione di vanillina inferiore al 95 %.

Dumping e metodologia del valore normale

Poiché sono state ritenute presenti distorsioni significative nella RPC, la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, calcolando il valore normale su costi e valori di riferimento esenti da distorsioni. Il Brasile è stato scelto come paese rappresentativo appropriato; le fonti usate hanno incluso GTA, statistiche IBGE e dati del ministero brasiliano dell’energia.

Margine di dumping

Per i produttori esportatori inseriti nel campione e per tutti gli altri esportatori collaboranti o non collaboranti è stato determinato un margine di dumping definitivo del 186,9 %, calcolato a livello di prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Pregiudizio e interesse dell’Unione

La Commissione ha accertato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, con forte aumento delle importazioni cinesi, pressione sui prezzi, riduzione di produzione, vendite, quota di mercato, redditività e utilizzo degli impianti. Ha inoltre concluso che l’istituzione delle misure non è contraria all’interesse dell’Unione.

Livello del dazio definitivo

Applicando la regola del dazio inferiore al margine di dumping, la Commissione ha fissato il livello delle misure al margine di pregiudizio, pari al 131,1 % del prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Registrazione e retroattività

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2716. Non essendo state imposte misure provvisorie, la Commissione ha escluso l’applicazione retroattiva del dazio definitivo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commercialediritto doganale

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