Regolamento (UE) 2025/1154
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1154 della Commissione, dell’11 giugno 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Caralhotas de Almeirim (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/1154 dispone la registrazione dell’indicazione geografica protetta "Caralhotas de Almeirim" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La Commissione ha preso atto che la domanda, presentata dal Portogallo e già pubblicata, non ha ricevuto opposizioni. L’atto attua il regolamento (UE) 2024/1143 e produce effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Caralhotas de Almeirim".
Ambito di applicazione
Si applica all’indicazione geografica "Caralhotas de Almeirim" (IGP) e, in via indiretta, agli operatori e alle autorità degli Stati membri interessati dal regime delle indicazioni geografiche dell’Unione. Riguarda specificamente la registrazione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143; non introduce discipline sostanziali nuove sul prodotto, ma perfeziona la registrazione. La domanda era stata presentata dal Portogallo e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Non risultano opposizioni presentate entro il termine applicabile.
Iscrizione dell’IGP "Caralhotas de Almeirim"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1154 della Commissione ha come unico oggetto la registrazione dell’indicazione geografica protetta "Caralhotas de Almeirim" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché altri regimi di qualità.
Contesto procedurale
Nei considerando la Commissione precisa che la domanda di registrazione era stata presentata dal Portogallo e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Per tale ragione, la domanda era stata già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, regime previgente abrogato dal nuovo regolamento quadro.
Mancanza di opposizioni
La Commissione afferma inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. L’assenza di opposizioni consente la registrazione definitiva dell’IGP.
Effetti della registrazione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione di "Caralhotas de Almeirim" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto pratico è il riconoscimento a livello unionale della denominazione come indicazione geografica protetta, con conseguente applicazione della disciplina di tutela prevista dal diritto UE per tale categoria di prodotti.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è, come di consueto per i regolamenti, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione dell’IGP
L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica "Caralhotas de Almeirim" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Base giuridica e percorso procedurale
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata dal Portogallo e pubblicata in Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del precedente regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto ricevuta prima dell’entrata in vigore del nuovo quadro normativo.
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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