Cassazione Penale, Ordinanza n. 18982/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la condanna per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni, aggravati dalla recidiva qualificata. Con il primo motivo ha censurato l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante nuova perizia sulla capacità di intendere e di volere, lamentando in sostanza che la corte di merito non avesse approfondito adeguatamente il profilo psichico. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i reati, sostenendo l'esistenza di un unico disegno criminoso. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi orientati a una rivalutazione del fatto e della discrezionalità valutativa del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la valutazione della condizione psichica dell'imputato era stata compiutamente compiuta dalla corte territoriale sulla base delle considerazioni medico-legali del perito nominato in primo grado, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da logica e coerenza. Quanto alla continuazione, ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse dato conto in modo puntuale dell'insussistenza di un unico disegno criminoso, trattandosi di apprezzamento di merito non censurabile in cassazione se non manifestamente illogico o arbitrario. All'inammissibilità sono seguite le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
art. 192 c.p.p.
La motivazione fa riferimento, in modo implicito, alla valutazione probatoria e alle emergenze peritali poste a base del giudizio di merito.
Massime di principio
- La valutazione della capacità di intendere e di volere, quando sia stata compiuta dal giudice di merito sulla base di adeguate risultanze peritali e con motivazione logica, non è sindacabile in cassazione se il ricorso mira solo a una nuova lettura del fatto.
- La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante nuova perizia non integra di per sé un vizio censurabile in sede di legittimità quando la corte di merito abbia già motivatamente risolto il punto sulla base degli atti e delle valutazioni tecniche disponibili.
- L'accertamento della continuazione tra più reati e, in particolare, della sussistenza di un unico disegno criminoso è valutazione di merito; in cassazione è censurabile solo se affetta da manifesta illogicità o arbitrarietà.
- Quando il ricorso si limita a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove, esso è inammissibile perché esula dai limiti del controllo di legittimità.
Come è indicizzato
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