Sentenza n. 13280/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento a) degli esiti della prova scritta in forma anonima della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, indetta dall’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito web istituzionale in data 4 novembre 2025 e della successiva rettifica del 10 novembre 2025, nella parte in cui la ricorrente ha appreso di essere non idonea avendo conseguito il punteggio inferiore a quello minimo di 21/30 (all. 1-2); b) dell’avviso del 27 novembre 2025 (all. 3) con allegati gli elenchi dei vincitori della procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, tra cui quello della Regione Lombardia (all. 3bis); c) dell’elenco degli idonei non vincitori per la Regione Lombardia nella parte in cui non indica il nominativo della ricorrente per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30, non pubblicato; d) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta e graduatorie della selezione pubblica nazionale per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui la candidata è stata dichiarata non idonea per avere conseguito 20/30, inferiore alla soglia di 21/30
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata per i posti della Regione Lombardia, ha impugnato gli esiti della prova scritta, la successiva pubblicazione degli elenchi dei vincitori e la mancata inclusione nell'elenco degli idonei non vincitori. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del legittimo affidamento, del principio di parità di trattamento e degli artt. 1421 e 1137 c.c., contestando la formulazione del quesito relativo ai soggetti legittimati a impugnare le deliberazioni assembleari invalide. La Commissione aveva indicato come corretta la risposta "dai condomini assenti o dissenzienti", mentre la ricorrente aveva scelto "da tutti i condomini", sostenendo che il quesito, per il riferimento generico all'invalidità, consentisse più risposte corrette. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, dell'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e dei principi di trasparenza e imparzialità, lamentando la mancata pubblicazione, prima della prova, di adeguate indicazioni sulle modalità della selezione. Le amministrazioni hanno eccepito anche l'incompetenza territoriale del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale. La procedura era stata indetta con un unico bando nazionale, prevedeva una prova unica svolta con questionari e griglie comuni e contemplava la possibile formazione di una graduatoria nazionale; produceva quindi effetti diretti e comuni sull'intero territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., era pertanto competente il TAR Lazio - Roma per gli atti statali e per la procedura accentrata. Nel merito, il ricorso è stato integralmente respinto. Quanto al primo motivo, il giudice ha ritenuto legittimo il quiz, poiché nelle prove a risposta multipla deve emergere una sola risposta chiaramente corretta e, nel caso concreto, il quesito doveva essere letto alla luce dell'art. 1137 c.c. La risposta corretta era quella relativa ai condomini assenti o dissenzienti; la diversa questione della nullità delle deliberazioni, azionabile da chiunque vi abbia interesse, era estranea al tenore del quesito e non rendeva corrette le altre opzioni. La formulazione non violava quindi trasparenza, chiarezza o par condicio. Quanto al secondo motivo, il TAR lo ha ritenuto infondato perché la ricorrente non aveva indicato in concreto come la mancata pubblicazione di ulteriori indicazioni avesse inciso sull'esito della prova; inoltre, le regole della prova erano già disciplinate dal bando, impugnato soltanto insieme agli esiti. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in considerazione della natura e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
"negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto"
La competenza territoriale del TAR Lazio sussiste per una procedura statale accentrata, con effetti diretti e comuni sull'intero territorio nazionale.
art. 1137 c.c.
La disposizione è stata utilizzata come parametro per ritenere univoca la risposta relativa alla legittimazione dei condomini assenti o dissenzienti all'impugnazione delle deliberazioni assembleari.
art. 1421 c.c.
Il richiamo alla legittimazione a far valere la nullità delle deliberazioni non incide sulla correttezza del quesito, perché la questione della nullità è stata ritenuta ultronea rispetto al suo tenore.
art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Costituisce la base normativa della selezione mediante un'unica prova scritta.
art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure relative alla trasparenza della prova, senza che il giudice ravvisasse una violazione.
art. 19 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Invocato dalla ricorrente in materia di pubblicità e trasparenza della procedura, ma ritenuto non violato.
art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Invocato dalla ricorrente in relazione alle regole della selezione pubblica, senza esito favorevole.
artt. 3 e 97 Cost.
Invocati quali parametri di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, ma ritenuti non violati dalla formulazione del quesito e dalla disciplina della prova.
Massime di principio
- Nelle prove selettive a risposta multipla il quesito è legittimo quando, considerando il testo della domanda, le opzioni e il contesto della prova, risulti individuabile un'unica risposta chiaramente corretta; non è necessario che la formulazione riproduca integralmente il testo normativo di riferimento.
- La valutazione dell'univocità di un quiz deve essere compiuta secondo una lettura piana, logica e ragionevole del quesito, coerente con la specifica disciplina oggetto della domanda e con il contesto selettivo, senza attribuire rilievo a elaborazioni ulteriori e non pertinenti rispetto al suo tenore.
- La procedura selettiva nazionale indetta con un unico bando, caratterizzata da una prova comune e dalla possibile formazione di una graduatoria unica nazionale, produce effetti diretti sull'intero territorio nazionale; per gli atti statali o di soggetti pubblici ultraregionali è competente il TAR Lazio - Roma ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.
- La censura relativa alla violazione della trasparenza della procedura selettiva non può essere accolta se il candidato non dimostra concretamente come la carenza informativa abbia inciso sull'esito della prova, soprattutto quando le regole essenziali della selezione erano già stabilite nel bando.
- Il principio di par condicio nelle prove selettive non impone all'amministrazione di eliminare ogni possibile difficoltà interpretativa del quesito, ma richiede che sia assicurata una sola risposta corretta e chiaramente individuabile, spettando ai candidati selezionare l'opzione più precisa tra quelle proposte.
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