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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14537/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte appellata)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda introdotta in primo grado nel 2005 e rigettata dal tribunale con sentenza dell'8 ottobre 2010. L'attore soccombente propose appello, ma la corte territoriale dichiarò l'impugnazione inammissibile perché la notifica dell'atto di appello era stata eseguita presso un indirizzo non più attuale dello studio del difensore dei convenuti-appellati, indirizzo che il giudice di merito riteneva conoscibile dall'appellante. La corte d'appello ritenne inoltre che, dopo l'esito negativo della prima notifica e la restituzione del plico per irreperibilità del destinatario, l'appellante avesse riattivato tardivamente il procedimento notificatorio, ben oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 327 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'appello era stata comunque tempestivamente avviata entro il termine lungo, che l'elezione di domicilio non poteva desumersi da indicazioni informali contenute in atti di parte, che il ritardo dipendeva dall'errore del servizio postale nella gestione della notificazione e che la successiva rinnovazione avrebbe sanato il vizio per raggiungimento dello scopo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, ma ha definito il ricorso improcedibile. Ha richiamato il principio per cui, quando una notificazione di atto processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivarla con immediatezza e con tempestività, entro un tempo non superiore alla metà del termine di impugnazione, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate. Nel caso concreto ha rilevato che la corte d'appello aveva accertato in fatto sia l'imputabilità dell'esito negativo della notifica all'appellante, sia la tardività della riattivazione del procedimento notificatorio, avvenuta solo molto tempo dopo la restituzione del plico. Inoltre il ricorrente non aveva adeguatamente contrastato tali accertamenti né depositato gli atti e documenti rilevanti ai sensi dell'art. 369, n. 4, c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato l'improcedibilità del ricorso e, non essendovi difese dell'intimato, non ha liquidato spese; ha altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    disciplina del luogo di notificazione dell'impugnazione, ma i vizi relativi all'individuazione del luogo non incidono sugli elementi costitutivi essenziali dell'atto e sono sanabili come nullità.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare deve essere rispettato; in caso di notifica non andata a buon fine, la riattivazione del procedimento notificatorio deve avvenire tempestivamente entro un limite assimilato alla metà dei termini di impugnazione.

  • art. 291 c.p.c.

    la rinnovazione della notificazione può sanare il vizio dell'atto con efficacia ex tunc quando disposta dal giudice o eseguita spontaneamente.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    il ricorrente deve depositare gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso; la loro mancata produzione impedisce di superare gli accertamenti di merito richiamati nella sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La notificazione dell'impugnazione eseguita a un indirizzo non più attuale del difensore della controparte dà luogo, di regola, a una nullità sanabile e non a un vizio degli elementi essenziali dell'atto.
  • Se la notificazione dell'atto processuale non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare immediatamente il procedimento notificatorio e completarlo con tempestività; la conservazione degli effetti della domanda originaria richiede che la rinnovazione avvenga entro un tempo non superiore alla metà del termine di impugnazione, salvo eccezionali circostanze provate rigorosamente.
  • L'apprezzamento del giudice di merito circa l'imputabilità del mancato perfezionamento della notifica e circa la tardività della sua riattivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti e deve essere specificamente contrastato con il deposito degli atti e documenti rilevanti.
  • La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione opera anche quando il destinatario abbia piena conoscenza dell'atto, ma non elide il problema del rispetto dei termini per impugnare quando la riattivazione sia tardiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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