Sentenza n. 1639/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento 1) del provvedimento di riesame Cat. IMM/A12/2023-Segr. emesso dalla Questura di Roma-Ufficio Immigrazione in data 9 novembre 2023 e notificato via pec in data 10 novembre 2023, avente ad oggetto “il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- rilasciato a-OMISSIS-. Istanza di riesame decreto di revoca del 26.03.2015, notificato all'interessato il 28.04.2015 con contestuale ritiro del titolo amministrativo”; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi compreso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- e il decreto di revoca del 26 marzo 2015, notificato all'interessato il 28 aprile 2015, con contestuale ritiro del titolo amministrativo, e quindi per l'accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di riesame del diniego di rinnovo e della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riesame del diniego di rinnovo e della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, già disposti nel 2015 in ragione di una condanna definitiva per violenza sessuale in concorso, commessa ai danni di persona minore, e violenza privata. Dopo la riabilitazione concessa dal Tribunale di sorveglianza nel 2016, il Consiglio di Stato aveva annullato il precedente diniego di riesame per difetto di motivazione in ordine all'incidenza della riabilitazione, precisando che essa costituiva un fatto sopravvenuto favorevole, ma non vincolava l'Amministrazione quanto all'esito della nuova valutazione. La Questura, con il provvedimento impugnato, aveva nuovamente respinto l'istanza, richiamando la gravità del reato, la prolungata permanenza irregolare in Italia, la mancata ottemperanza ai provvedimenti di espulsione, la denuncia per inosservanza dell'ordine di allontanamento, il mancato ricorso alla procedura di emersione dal lavoro irregolare del 2020 e la conseguente dubbia integrazione sociale. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 2, 5, comma 5, 9, 14 e 15 del d.lgs. 286/1998, dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 6 della direttiva 2003/109/CE, degli artt. 133 e 203 c.p., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha sostenuto che la Questura non avesse svolto una reale valutazione complessiva della sua posizione, ma avesse utilizzato ulteriori elementi per ricostruirne la pericolosità sociale, omettendo di considerare adeguatamente la riabilitazione, la durata del soggiorno, l'attività lavorativa stabile, i rapporti affettivi e l'inserimento sociale e familiare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, senza esaminare la memoria dell'Amministrazione depositata tardivamente. Ha rilevato che il Consiglio di Stato aveva annullato il precedente diniego esclusivamente per difetto di motivazione sulla riabilitazione, senza imporre un esito favorevole, e aveva riconosciuto all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella valutazione della concreta pericolosità sociale dello straniero. Secondo il TAR, la Questura ha correttamente effettuato una rivalutazione complessiva, prendendo in considerazione la riabilitazione, la lunga permanenza sul territorio, l'attività lavorativa, la mancata regolarizzazione mediante la procedura di emersione del 2020, la mancata ottemperanza agli ordini di espulsione e la prolungata permanenza irregolare. La riabilitazione deve essere considerata, ma non determina automaticamente un giudizio positivo sulla personalità dell'interessato né elimina la possibilità di valorizzare la condanna come fatto storico nell'ambito della valutazione amministrativa. Tale valutazione, distinta da quella del Tribunale di sorveglianza, ha natura complessa e prognostica e riguarda l'affidabilità e il proficuo inserimento stabile nel tessuto sociale nazionale. La gravità della condanna, unitamente alle ulteriori condotte successive, è stata ritenuta idonea a fondare un ragionevole dubbio sull'affidabilità del ricorrente. Il TAR ha inoltre osservato che i rapporti affettivi e lavorativi allegati non dimostravano l'esistenza di specifici legami familiari qualificati e che la vita privata e familiare non prevale automaticamente sull'ordine e sulla sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato quindi ritenuto sufficientemente istruito e motivato, con ragionevole ponderazione degli interessi pubblici e privati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Richiamato tra le norme che disciplinano i presupposti ostativi all'ingresso e al soggiorno dello straniero.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale disposizione rilevante per la valutazione del rilascio e del rinnovo del titolo di soggiorno, anche in relazione alla ponderazione della posizione personale e familiare dello straniero.
art. 9 d.lgs. 286/1998
Il TAR lo richiama quale base normativa del potere amministrativo di valutazione ai fini del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e della concreta pericolosità sociale.
art. 14 d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alla denuncia conseguente alla mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento.
art. 15 d.lgs. 286/1998
Richiamato tra le disposizioni del testo unico sull'immigrazione dedotte dal ricorrente.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice verifica il rispetto dell'obbligo di motivazione e ritiene il provvedimento sufficientemente motivato in ordine alla rivalutazione complessiva della posizione dello straniero.
art. 6 direttiva 2003/109/CE
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione dei motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica ostativi al soggiorno di lungo periodo.
art. 133 c.p.
Richiamato dal ricorrente tra le norme relative ai criteri di valutazione della gravità della condotta e della personalità.
art. 203 c.p.
Richiamato dal ricorrente tra le norme connesse agli effetti della riabilitazione.
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
La mancata utilizzazione della procedura di emersione dal lavoro irregolare è stata considerata dalla Questura e dal TAR come elemento della complessiva valutazione della posizione dello straniero.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La riabilitazione penale costituisce un fatto sopravvenuto favorevole che l'Amministrazione deve considerare nel riesame della posizione dello straniero ai fini del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma non vincola l'Amministrazione a una decisione favorevole né determina automaticamente un giudizio positivo sulla personalità dell'interessato.
- La valutazione amministrativa della pericolosità sociale e dell'affidabilità dello straniero ai fini del soggiorno di lungo periodo è distinta da quella compiuta dal Tribunale di sorveglianza ai fini della riabilitazione: essa ha natura complessa e prognostica e può valorizzare, oltre alla condanna riabilitata, ulteriori elementi storici e sopravvenuti relativi alla condotta successiva, all'ottemperanza agli ordini di espulsione, alla regolarità del soggiorno e all'inserimento sociale.
- Il diniego del permesso di soggiorno di lungo periodo è legittimo quando l'Amministrazione espone una motivazione concreta e complessiva, fondata sulla ponderazione della gravità della condanna, della condotta successiva dello straniero, della sua affidabilità e del suo effettivo inserimento nel tessuto sociale nazionale.
- La durata del soggiorno, lo svolgimento di un'attività lavorativa e l'esistenza di rapporti affettivi in Italia non prevalgono automaticamente sulle esigenze di ordine e sicurezza pubblica e devono essere bilanciati con gli elementi che depongono per una persistente inaffidabilità dello straniero.
- Nel riesame imposto dall'annullamento di un precedente diniego per difetto di motivazione, l'Amministrazione è tenuta a rivalutare specificamente il fatto non considerato, ma conserva discrezionalità quanto all'esito finale, purché dia conto della sua incidenza insieme agli altri elementi rilevanti.
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