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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22606/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello per tre ragioni principali: 1) violazione degli artt. 339 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. per non avere la Corte dichiarato la prescrizione del reato indicato al capo a), sostenendo che l'aggravante contestata in sentenza (più di dieci persone) non fosse stata contestata in fatto poiché la sentenza di primo grado non avrebbe indicato la riunione delle persone; 2) contraddittorietà della motivazione laddove la Corte avrebbe prima ritenuto il ricorrente "riunito" ai correi e poi lo avrebbe fatto intervenire in un secondo momento; 3) mancata considerazione della memoria difensiva sulla continuità interpretativa di dottrina e giurisprudenza circa l'aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo e ha assorbito il secondo. Sul punto centrale ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui, ai fini delle aggravanti di cui all'art. 339, comma 2 e 3, è sufficiente la partecipazione concorsuale di più di dieci persone e non è richiesto il requisito della "riunione" che caratterizza l'ipotesi diversa delle più di cinque persone armate. Ha inoltre ritenuto valida la contestazione in fatto della correià di oltre dieci persone anche in assenza dell'identificazione di tutti i partecipanti e ha escluso violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Le conclusioni delle parti civili depositate oltre il termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. sono state ritenute tardive e inammissibili. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 339 cod. pen.

    La Corte ha interpretato le aggravanti dei commi 2 e 3 come verificabili mediante la partecipazione concorsuale di più di dieci persone; il requisito della "riunione" è specifico e distinto e si riferisce all'ipotesi delle più di cinque persone armate, non applicabile alla fattispecie delle più di dieci persone

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che non vi sia violazione dell'art. 521 quando la contestazione in fatto valorizza comportamenti nella loro materialità e consente al difensore di esercitare adeguatamente il diritto di difesa, garantendo il pieno contraddittorio

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Le conclusioni depositate oltre il termine previsto dall'art. 611, primo comma, sono considerate tardive e non possono essere esaminate in sede di legittimità

  • art. 337 cod. pen.

    Richiamato in atti rispetto alla rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello; la cassazione non ha censurato la valutazione di merito operata dalla Corte territoriale in ordine alla qualificazione dei reati e delle aggravanti

Massime di principio

  • Per l'aggravante prevista dall'art. 339, comma 2 (violenza o minaccia commessa da più di dieci persone) è sufficiente la partecipazione concorsuale di oltre dieci persone: non è necessario dimostrare una 'riunione' fisica come nella fattispecie diversa delle più di cinque persone armate
  • La contestazione in fatto delle circostanze aggravanti è ammissibile quando la descrizione dei comportamenti valorizza elementi materiali (mezzi, modalità, numero di partecipanti) che consentono al difensore di esercitare il diritto di difesa; la mancata identificazione di tutti i partecipanti non esclude automaticamente l'aggravante
  • La conformità tra contestazione e motivazione della condanna (art. 521 c.p.p.) è rispettata se il giudice motivando valorizza gli elementi fattuali contestati; obiezioni formali sulla differente qualificazione non prevalgono se il contraddittorio è stato assicurato
  • Le conclusioni delle parti civili depositate oltre i termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p. non sono esaminabili in cassazione e si considerano tardive
  • Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile quando i motivi risultano manifestamente infondati; in tal caso il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende

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