Sentenza n. 368/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento - della determina dirigenziale n. 9025 del 28/8/2025, non comunicata e pubblicata in data 10/9/2025 sul B.U.R. Umbria - Serie Generale n. 44 , a firma del dirigente della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione e Lavoro, Turismo e Sport - Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica - Venatoria della Regione Umbria, avente ad oggetto “Reg. (EU) N. 2115/2021. Completamento di Sviluppo rurale per l'Umbria 2023/2027 (CSR). Intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli. Riapprovazione graduatoria” nella parte in cui il punteggio di 70,00 punti autodichiarato dalla ditta individuale Giacomina Dina nella domanda di sostegno è stato revisionato in 60,00 punti per “Inammissibilità criterio” Investimento connesso ad altri interventi del CSR” per assenza del requisito alla data di presentazione della domanda di sostegno” e nella parte in cui, per l'effetto, è stata riapprovata “la graduatoria delle domande dichiarate ricevibili ” collocando la domanda della ditta individuale Giacomini Dina tra quelle ammissibili, ma non finanziabili, alla posizione n. 26 della graduatoria con 60,00 punti, anziché con 70,00 punti alla n. 8 o in altra posizione utile finanziabile, e nella parte in cui, sempre per l'effetto, la domanda della ditta individuale Shomali Alice è stata collocata tra quelle ammissibili e finanziabili alla posizione n. 16 con 60,00 punti; - dell'Allegato 1 alla predetta determina dirigenziale n. 9025 del 28/8/2025 , di cui costituisce parte integrante, nella parte in cui la domanda della ditta individuale Giacomini Dina è stata collocata tra quelle ammissibili, ma non finanziabili, alla posizione n. 26 con 60,00 punti, anziché con 70,00 punti alla posizione n. 8 o in altra posizione utile finanziabile, e nella parte in cui, per l'effetto, la domanda della ditta individuale Shomali Alice è stata collocata tra quelle ammissibili e finanziabili in posizione n. 16 con punti 60,00; - della nota pec n. 6451 del 14/1/2025 della Regione Umbria, Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale - Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici, e Faunistica- Venatoria - Sezione Sviluppo delle funzioni socio economiche delle foreste e valorizzazione del territorio rurale, a firma del Responsabile del procedimento amministrativo, dr.ssa Francesca Crea; - del verbale, se esistente e comunque mai comunicato, con il quale il Responsabile del procedimento ha proposto di rideterminare il punteggio della ditta individuale Giacomini Dina in 60,00 punti, rispetto ai 70,00 punti autodichiarati, con conseguente ricollocamento della domanda nella posizione n. 26 della graduatoria, anziché in quella n. 8 o in altra posizione utile finanziabile; - della determina dirigenziale n. 8620 del 19/8/2025, non comunicata né pubblicata, di cui si ha conoscenza solo perché richiamata nella delibera dirigenziale n. 9025 del 28/8/2025 sopra citata, con la quale alla ditta individuale Shomali Alice è stato concesso il contributo richiesto per l'intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli” con punteggio pari a 60,00 punti, collocamento in posizione n. 16 della graduatoria e contributo previsto per € 150.196,95; - di tutti gli atti presupposti, contestuali, conseguenti, ancorché non conosciuti, con riserva di proporre motivi aggiunti; nonche' per l'accertamento - del diritto della ricorrente all'attribuzione dei 10,00 punti negati per il parametro di selezione di cui al punto 4.1.1. - “Soggetti che realizzano investimenti o aderiscono ad altri interventi per le foreste del CSR (SRC02)” sub criterio 4. dell'art. 8 dell'Allegato A - Avviso pubblico intervento SRD05 - “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli” ; - per l'effetto, del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione di 70,00 punti totali e, di conseguenza, ad occupare la posizione utile n. 8, od altra posizione utile tra le domande ammissibili e finanziabili, di cui alla graduatoria Allegato 1 riapprovata con determina dirigenziale n. 9025 del 28/8/2025 dalla Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione e Lavoro, Turismo e Sport - Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica - Venatoria della Regione Umbria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riapprovazione della graduatoria dell’intervento SRD05, con riduzione da 70 a 60 punti e collocazione della domanda tra quelle ammissibili ma non finanziabili
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di sostegno nell’ambito dell’intervento SRD05 del CSR Umbria, autodichiarando 10 punti per il criterio relativo ai soggetti che realizzano investimenti o aderiscono ad altri interventi per le foreste del CSR, misura SRC02. La domanda era stata inizialmente valutata con 70 punti, ma, all’avvio dell’istruttoria, la Regione aveva ritenuto inammissibili i 10 punti poiché la ricorrente non aveva aderito alla misura SRC02 alla data di presentazione della domanda SRD05. La graduatoria era stata quindi riapprovata con la domanda collocata al ventiseiesimo posto, tra quelle non finanziabili, invece che al posto utile per il finanziamento. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, per asserita diversità tra la motivazione del preavviso e quella del provvedimento finale, nonché difetto di motivazione, illogicità, violazione dell’affidamento e dei principi di imparzialità e buon andamento; violazione e falsa applicazione del criterio di selezione dell’avviso, sostenendo che fosse sufficiente una dichiarazione d’impegno a presentare in futuro la domanda SRC02, che non fosse necessaria la prova della domanda connessa e che la presentazione fosse materialmente impossibile poiché il relativo bando non era ancora disponibile; in subordine, violazione dell’art. 59 del regolamento UE n. 2116/2021, degli artt. 11 e 117 Cost. e degli artt. 1, comma 2-bis, e 6 l. 241/1990, per mancata applicazione della forza maggiore e del soccorso istruttorio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la diversa formulazione tra il preavviso e il provvedimento finale esprimesse la medesima ragione sostanziale: l’assenza dell’adesione alla misura SRC02, unica misura forestale rilevante per il criterio contestato. La minore precisione della motivazione finale non aveva compromesso il contraddittorio, poiché la ricorrente aveva presentato osservazioni articolate e aveva compreso pienamente la contestazione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha interpretato letteralmente la lex specialis, secondo cui i 10 punti spettavano ai soggetti che realizzavano investimenti o aderivano ad altri interventi per le foreste del CSR. L’adesione doveva essere già esistente, almeno mediante presentazione della relativa domanda, al momento della domanda SRD05; non era sufficiente una dichiarazione d’impegno futura. La mancata pubblicazione del bando SRC02 non poteva modificare ex post il significato della clausola, né trasformare un criterio oggettivo, chiaro, trasparente e verificabile in una mera dichiarazione aleatoria. Il controllo successivo in sede di saldo non sarebbe stato idoneo a tutelare la par condicio, poiché l’assegnazione dei fondi a chi non possedeva il criterio avrebbe sottratto risorse ad altri concorrenti. Quanto al terzo motivo, il TAR ha riconosciuto che l’impossibilità di aderire tempestivamente alla misura SRC02 era imputabile alla Regione e rendeva il criterio, di fatto, una condizione impossibile. Tuttavia ha escluso che la forza maggiore potesse attribuire soltanto alla ricorrente i 10 punti, perché il mancato conseguimento del criterio premiale aveva inciso indistintamente su tutti i concorrenti e l’attribuzione giudiziale postuma avrebbe determinato un vantaggio selettivo a favore della sola impugnante, alterando la par condicio. La forza maggiore sarebbe stata astrattamente applicabile, ma non era congruente con un impedimento relativo al solo miglior piazzamento e non alla partecipazione alla procedura. È stato escluso anche il soccorso istruttorio, essendosi ormai cristallizzato per tutti l’esito del criterio. Spese compensate per la non univocità delle questioni.
Norme richiamate
art. 8, par. 4.1.1. dell’Allegato A all’Avviso pubblico intervento SRD05
Soggetti che “realizzano investimenti o aderiscono ad altri interventi per le foreste del CSR (misura SRC02)”
Il criterio attribuisce i 10 punti solo quando l’adesione all’intervento connesso sia attuale al momento della domanda, almeno mediante la presentazione della relativa istanza; non basta una mera dichiarazione d’impegno futuro.
art. 10-bis l. 241/1990
La finalità partecipativa del preavviso di rigetto è rispettata quando il destinatario comprende la ragione sostanziale della contestazione e può presentare osservazioni effettive; una diversa formulazione più generica del provvedimento finale non determina illegittimità se non altera il contraddittorio.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione può essere ritenuta sufficiente quando, pur formulata con minore precisione nel provvedimento finale, individua la medesima ragione sostanziale già comunicata e consente di comprendere il fondamento della decisione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di correttezza dell’amministrazione non impone di attribuire a un singolo concorrente un punteggio premiale non spettante secondo la lex specialis, quando ciò altererebbe la par condicio rispetto agli altri partecipanti.
art. 6 l. 241/1990
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per formare successivamente un requisito premiale mancante alla data stabilita dalla lex specialis, soprattutto quando l’assenza del requisito ha inciso indistintamente su tutti i concorrenti.
art. 59 Reg. (UE) n. 2116/2021
Il richiamo alla forza maggiore non consente di riconoscere ex post un punteggio premiale individuale quando l’impedimento amministrativo non ha escluso la partecipazione alla procedura e ha operato uniformemente nei confronti di tutti i concorrenti.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono di preservare la par condicio nella formazione della graduatoria e impediscono vantaggi successivi attribuiti soltanto al concorrente che abbia impugnato.
Massime di principio
- Nei bandi per l’attribuzione di contributi pubblici, il criterio che riconosce un punteggio a chi “aderisce” a un altro intervento richiede che l’adesione sia attuale alla data prevista dalla lex specialis, almeno mediante la presentazione della relativa domanda; una mera dichiarazione d’impegno futuro non è sufficiente in assenza di una previsione espressa.
- I criteri di selezione delle procedure comparative per l’erogazione di provvidenze pubbliche devono essere oggettivi, chiari, trasparenti e verificabili; l’amministrazione non può attribuire un punteggio sulla base di una dichiarazione aleatoria, rinviando la verifica del requisito a una fase successiva, se ciò incide sulla distribuzione delle risorse tra concorrenti.
- La diversa formulazione tra preavviso di rigetto e provvedimento finale non viola il contraddittorio quando entrambi individuano la medesima ragione sostanziale dell’esclusione o della riduzione del punteggio e l’interessato ha potuto presentare osservazioni consapevoli e pertinenti.
- La forza maggiore derivante da un ritardo o da un’omissione dell’amministrazione può rilevare quando impedisce la partecipazione alla procedura, ma non impone necessariamente l’attribuzione individuale di un punteggio premiale quando l’impedimento ha inciso indistintamente su tutti i concorrenti e il suo riconoscimento postumo altererebbe la par condicio.
- Il soccorso istruttorio non può servire a conseguire retroattivamente un criterio premiale non posseduto alla data della domanda, quando l’assenza del requisito si è verificata in modo uniforme per tutti i concorrenti e l’integrazione successiva determinerebbe un vantaggio selettivo per il solo partecipante che abbia impugnato la graduatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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