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Sentenza

Sentenza n. 838/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza n. 19 del 10.3.2021, prot. n. 8697, pratica abuso n. 02/2021, notificata in data 12.3.2021, con cui il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Copertino, ex artt. 27, 31 e 37 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e art. 41 Legge Regionale n. 56 del 31 maggio 1980, ha ordinato l'immediata sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione a propria cura e spese, entro 90 giorni dalla notifica della presente, delle opere abusive realizzate in assenza di Permesso di Costruire ed in difformità della SCIA n. 19/D192 prot. n. 24538 del 12.08.2019 presso l'immobile sito in via Santa Barbara, meglio individuato dal fg. 49 p.lla 94 ed in area tipizzata dal vigente strumento urbanistico come Zona E - agricola; - della presupposta Relazione tecnica di sopralluogo prot. n. 8582 del 10.3.2021, richiamata nella citata ordinanza dirigenziale n. 19 del 10.03.2021; - di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e in particolare, e ove occorra, nei limiti dell'interesse, di tutti gli atti, anche di data e contenuto ignoti, nella parte in cui hanno determinato l'adozione del provvedimento impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8.11.2022: - del provvedimento prot. n. 24487 del 18.7.2022, notificato alla ricorrente in data 25.7.2022, con il quale il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Copertino, ha comunicato il diniego definitivo del permesso di costruire relativo al “Progetto per sanatoria ai sensi dell'art.36 del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii. di un'area perimetrata, di coperture precarie e sopraelevazione di recinzione in strada com. Copertino-S.Barbara”, riguardante la pratica edilizia n. 21/115, a seguito dell'istanza presentata in data 4.5.2021, prot. n. 15351; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto e, ove occorra, del provvedimento prot. n. 23353 dell’8.7.2021, comunicato in pari data, con il quale il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Copertino ha comunicato l'avviso di avvio del procedimento, e del provvedimento prot. n. 23713 del 14.7.2022 con il quale il RUP del Comune di Copertino ha proposto il rigetto del progetto e il diniego definitivo.

Giustizia amministrativa202100766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente il 14 maggio 2026. La decisione è stata qualificata come meramente formale; per tale ragione le spese di lite sono state dichiarate irripetibili.

TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di sospensione dei lavori e demolizione di opere edilizie abusive, nonché diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che disponeva la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire e in difformità da una SCIA, unitamente alla relazione tecnica di sopralluogo e agli atti presupposti e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria relativo alle opere contestate, nonché gli atti procedimentali connessi. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione della causa.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato con riguardo alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Indicato nell'ordinanza comunale impugnata quale fondamento del potere edilizio esercitato.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Indicato nell'ordinanza comunale impugnata quale fondamento dell'ordine di demolizione.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Indicato nell'ordinanza comunale impugnata quale fondamento normativo del provvedimento repressivo.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione all'istanza di permesso di costruire in sanatoria oggetto del diniego impugnato con motivi aggiunti.

  • art. 41 l.r. Puglia n. 56/1980

    Indicato nell'ordinanza comunale impugnata quale ulteriore base normativa del provvedimento edilizio.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, che è venuto meno l'interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce una decisione formale e può giustificare la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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