Ordinanza n. 1271/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 204/2025, resa il 15 febbraio 2025 dal Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro nella causa iscritta al r.g. n.2557/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, della quale è chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 204/2025, asseritamente passata in giudicato. Il TAR Campania, sede di Napoli, ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza funzionale, poiché l'art. 113, comma 2, c.p.a. stabilisce che, per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. È stata inoltre esaminata la rilevanza della ripartizione tra sede centrale e sezione staccata: nei giudizi di ottemperanza, soggetti a competenza funzionale inderogabile, tale ripartizione costituisce questione di competenza rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 47, comma 1, c.p.a.; non si applica quindi il termine di eccezione previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. per i ricorsi devoluti alle sezioni staccate secondo i criteri ordinari dell'art. 13 c.p.a.
La decisione
Il TAR Campania, sede di Napoli, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a decidere il ricorso di ottemperanza. Ha individuato quale giudice competente il TAR Campania, sede staccata di Salerno, poiché nella relativa circoscrizione ricade la sede del Tribunale di Avellino, autore della sentenza ordinaria da eseguire. Ha disposto che la causa possa essere riassunta davanti al TAR competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, c.p.a.
La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13
I giudizi di ottemperanza sono soggetti a competenza funzionale inderogabile.
art. 47, comma 1, c.p.a.
Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata
Nei casi ricadenti nell'art. 14, tra cui l'ottemperanza, la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata costituisce questione di competenza rilevabile d'ufficio.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1
La disposizione non si applica ai ricorsi in materia di ottemperanza, poiché opera per i ricorsi devoluti alle sezioni staccate secondo i criteri ordinari dell'art. 13 c.p.a.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ricompresa tra le ipotesi di ottemperanza soggette alla disciplina dell'art. 113, comma 2, c.p.a., relativa alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
La competenza per l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario autore della decisione.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Per il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'organo giudiziario che ha emesso la sentenza da eseguire.
- La competenza nei giudizi di ottemperanza è funzionale e inderogabile; la relativa incompetenza può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
- Nei giudizi soggetti a competenza funzionale ai sensi dell'art. 14 c.p.a., anche la ripartizione della controversia tra la sede centrale del TAR e una sezione staccata costituisce questione di competenza.
- Il termine previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. per eccepire la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata non si applica ai giudizi di ottemperanza, devoluti alla sezione competente secondo criteri di competenza funzionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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