Cassazione Penale, Ordinanza n. 09550/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva recepito l'accordo di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, contro una sentenza resa all'esito del patteggiamento, sono deducibili solo vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze proposte, concernenti la motivazione sulle attenuanti generiche e l'omesso rilievo di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientrano tra quelle proponibili. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
indica il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, ma non è oggetto di scrutinio di merito nel provvedimento di legittimità
art. 62-bis c.p.
richiamato solo come oggetto della doglianza difensiva sulla mancata motivazione del riconoscimento delle attenuanti generiche
art. 129 c.p.p.
richiamato solo come parametro invocato dal ricorrente per prospettare un eventuale proscioglimento immediato
art. 444 c.p.p.
la Corte ribadisce che, in caso di sentenza pronunciata all'esito del patteggiamento, il ricorso è ammissibile solo per vizi tipizzati e specifici
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura nei casi previsti
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 129 c.p.p.
"proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen."
la Corte esclude che la mancata considerazione di un proscioglimento ex art. 129 sia deducibile nei limiti del ricorso contro patteggiamento, se non nei casi consentiti
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili in cassazione solo vizi tipici e strettamente limitati: volontà dell'imputato, difetto di corrispondenza tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Non sono ammissibili censure che attengano alla motivazione sul trattamento sanzionatorio concordato, come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, salvo che la doglianza rientri in uno dei vizi tipizzati della sentenza di patteggiamento.
- La mancata considerazione di un possibile proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, motivo autonomo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, se non nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità richiede l'apprezzamento del caso concreto; in mancanza di elementi contrari, la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. resta dovuta.
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