Sentenza del 12/12/2016 n. 368 - Comm. Trib. Prov. Lecco
ACCERTAMENTO - Investimento estero - Presunzione sottrazione redditi - Provvista utilizzata - Non i frutti successivi - Raddoppio termini - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.l. 78/2009. L'Amministrazione aveva accertato redditi riferiti ai frutti maturati nel 2006 su una polizza estera stipulata nel 2005. Il contribuente contestava l'applicazione del raddoppio dei termini, sostenendo che tale disciplina riguarda la provvista originariamente utilizzata per costituire l'investimento estero, presunta — salvo prova contraria — derivare da redditi sottratti a tassazione, e non i successivi proventi dell'investimento. Questi ultimi erano invece riconducibili all'art. 6 del d.l. 167/1990, mentre il richiamo contenuto nell'art. 12 del d.l. 78/2009 non comprende tale disposizione.
La decisione
È stata esclusa l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni. L'accertamento non riguardava infatti la provvista originariamente investita nel 2005, ma i frutti prodotti dall'investimento nel 2006. Poiché l'art. 6 del d.l. 167/1990 non è menzionato dall'art. 12 del d.l. 78/2009, il raddoppio non poteva operare. La conclusione è confermata dal fatto che le sanzioni non erano state raddoppiate, ma soltanto aumentate di un terzo.
Norme richiamate
Art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.l. 78/2009
Prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni in relazione alla provvista utilizzata per la disponibilità estera che, salva prova contraria, si presume formata da redditi sottratti a tassazione.
La norma si applica alla provvista originariamente utilizzata per costituire la disponibilità estera, non ai frutti successivamente prodotti dall'investimento, quando questi siano oggetto autonomo dell'accertamento.
Art. 4, d.l. 167/1990
È la disposizione collegata alla disciplina della disponibilità o degli investimenti esteri cui rinvia il meccanismo considerato dall'art. 12 del d.l. 78/2009.
Art. 6, d.l. 167/1990
Riguarda i frutti o redditi derivanti dall'investimento estero. Poiché non è espressamente menzionato dall'art. 12 del d.l. 78/2009, l'accertamento dei proventi successivi non consente il raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini previsto per attività o investimenti esteri non si applica automaticamente a ogni reddito collegato all'investimento: occorre distinguere tra la provvista originaria e i frutti successivamente maturati.
- La presunzione di reddito sottratto a tassazione riguarda la somma impiegata per costituire la disponibilità estera, salvo prova contraria del contribuente; non si estende automaticamente ai rendimenti prodotti in seguito.
- Quando una norma speciale richiama soltanto determinate disposizioni, il raddoppio dei termini non può essere esteso per analogia a fattispecie o redditi disciplinati da una disposizione non menzionata.
- Per verificare la tempestività dell'accertamento occorre individuare con precisione l'oggetto della contestazione, l'anno di formazione della provvista, l'anno di maturazione dei proventi e la specifica base normativa utilizzata dall'Amministrazione.
- L'entità delle sanzioni può costituire un elemento di conferma dell'inquadramento giuridico adottato: l'aumento di un terzo, anziché il raddoppio, è coerente con l'esclusione del regime speciale di raddoppio dei termini.
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