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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39479/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi. Primo motivo: denunzia di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale; la difesa sosteneva che la Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente alla sentenza di primo grado, senza esaminare le doglianze dell'appello, e che l'istruttoria non avrebbe dimostrato il dolo, posto che l'imputato aveva rappresentato lo stato di crisi e depressione e di aver agito per adempiere obbligazioni. Secondo motivo: censura sulla determinazione della pena (presunta eccessiva severità e mancata considerazione di numerosi elementi), con richiamo agli artt. 132 e 133 cod. pen. e richiesta implicita di sospensione condizionale non valutata favorevolmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure generiche e non specifiche, prive di distinta contestazione dei due reati (con menzione della diversa rilevanza dell'elemento soggettivo per ciascuno) e costituite da critiche apodittiche a passi della sentenza senza indicazione puntuale delle relative doglianze. Sul secondo motivo ha rilevato la totale genericità e la manifesta infondatezza: la Corte territoriale ha motivato la pena ritenendola congrua (pena base pari a 3 anni e 6 mesi, incremento nello spazio edittale 3-10 anni, applicazione di circostanze attenuanti generiche prevalenti e determinazione della pena a 2 anni e 4 mesi, sotto la media edittale) e la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza sul calcolo della media edittale. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28/10/2020 n.137, art. 23, comma 8 (conv. con modif. dalla legge 18/12/2020 n.176)

    Norma processuale che consente al Sostituto Procuratore generale di presentare requisitoria scritta e di formulare osservazioni sull'ammissibilità del ricorso; citata come base procedurale per le conclusioni del P.G.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla esposizione dei motivi in cassazione richiamato per indicare i limiti entro i quali sono articolati i motivi del ricorso.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sui criteri generali di determinazione della pena (scopo rieducativo, personalità della pena, proporzione tra fatto e pena); richiamata dalla difesa nella censura sulla quantificazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma che elenca i criteri di applicazione della pena (circostanze che attenuano o aggravano, regole di commisurazione); invocata per contestare la determinazione della pena e la mancata considerazione di elementi specifici.

  • art. 216, comma 1, legge fallimentare

    Dispone il trattamento sanzionatorio dei reati fallimentari (indica i limiti edittali della pena per il reato di bancarotta); utilizzata per calcolare lo spazio edittale da cui la Corte territoriale ha determinato la pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a beneficio della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata dell'impugnazione; applicata per sanzionare il ricorrente.

  • Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 (Del Papa)

    "non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo"

    Giurisprudenza richiamata per dire che la motivazione della Corte territoriale sulla congruità di una pena sotto la media edittale non richiede dettaglio eccessivo quando la riduzione sia conforme alla regola di calcolo della media edittale.

  • Giurisprudenza sui diversi elementi soggettivi dei reati di bancarotta (Sez. U n. 22474/2016 e altri richiami)

    Principio secondo cui i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale possono richiedere profili diversi di dolo (dolo generico vs dolo specifico); la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse adeguatamente distinto e criticato la motivazione relativamente a tali profili.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione deve essere specifico: le censure generiche, prive di indicazione puntuale dei profili di prova o della motivazione impugnata, sono inammissibili.
  • Quando sono imputati più reati con diversi elementi soggettivi, l'impugnazione deve distinguere chiaramente quale affermazione di fatto o diritto si contesta per ciascun reato.
  • Le critiche a motivazioni di merito devono indicare con precisione gli argomenti di fatto o di diritto non considerati dalla Corte territoriale e non possono limitarsi a riprodurre passaggi della sentenza con rilievi apodittici.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena devono mostrare specificamente l'omissione o l'erroneità dell'applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; l'affermazione generica di "ingiustificata severità" non basta.
  • La regola di calcolo della "media edittale" già consolidata dalla giurisprudenza dovrebbe essere considerata nel valutare la congruità di una pena sotto la media: in tali ipotesi la Corte di legittimità tende ad accettare motivazioni meno analitiche.
  • Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende), dunque è importante valutare preventivamente la rilevanza e la specificità delle censure.

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