Sentenza del 01/07/2015 n. 5997 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Notifica - Destinatario diverso da quello cui è diretto l'atto - Nullità - Denuncia successiva alla decadenza dal potere di accertamento - Sanatoria - Non configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A ciascuna di due società era stato notificato l’avviso di accertamento destinato all’altra. La società ricorrente ha contestato la validità della notificazione, sostenendo che l’atto era diretto a un soggetto diverso da quello che lo aveva effettivamente ricevuto. L’errore non è stato ritenuto un semplice errore materiale o di copia, poiché incideva sull’identificazione del destinatario dell’atto e determinava una vera e propria divergenza tra destinatario sostanziale e destinatario della notifica.
La decisione
La notificazione è stata dichiarata nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c. La nullità non è stata sanata dal fatto che il contenuto dell’avviso fosse analogo a quello destinato all’altra società, né dal successivo raggiungimento dello scopo dell’atto. In particolare, quando la nullità viene denunciata dopo la scadenza del termine entro il quale l’amministrazione poteva esercitare il potere di accertamento, la sanatoria non può operare retroattivamente e non consente di rendere validamente tempestivo l’atto originariamente notificato in modo errato.
Norme richiamate
Art. 160 c.p.c.
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157.
La notifica a un soggetto diverso dal destinatario dell’atto integra un vizio di nullità, perché manca la corrispondenza tra la persona cui l’atto è diretto e quella cui viene notificato. L’analogia del contenuto dell’atto non elimina tale vizio.
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Il raggiungimento dello scopo può sanare una nullità della notificazione, ma la sanatoria non opera retroattivamente quando la contestazione interviene dopo la scadenza del termine per esercitare il potere di accertamento.
Massime di principio
- La notifica di un atto destinato a un soggetto diverso da quello che lo riceve non costituisce, di regola, un semplice errore materiale: determina nullità della notificazione.
- La validità della notifica deve essere valutata anche con riferimento all’identità del destinatario, non soltanto al contenuto dell’atto.
- Il fatto che l’atto notificato abbia contenuto analogo a quello corretto non sana automaticamente l’errata individuazione del destinatario.
- Il raggiungimento dello scopo può sanare una notifica nulla solo entro limiti compatibili con i termini di decadenza dell’amministrazione; non può rendere tempestivo, con effetto retroattivo, un accertamento notificato dopo la scadenza del potere impositivo.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare sia la corrispondenza tra atto e destinatario sia la data entro cui l’amministrazione doveva notificare validamente l’atto.
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