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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17783/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Puglia, che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente in una controversia su avviso di accertamento catastale con rideterminazione del classamento e aumento della rendita di un immobile. I motivi dedotti sono due: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 295 e 39 d.lgs. 546/1992, per mancata sospensione del giudizio in attesa dell'esito di un diverso giudizio pendente davanti al giudice amministrativo sugli atti presupposti; (2) violazione degli artt. 1, comma 335, l. 311/2004 e 7 l. 212/2000, per avere la CTR ritenuto insufficientemente motivato l'avviso di nuovo classamento, nonostante l'Ufficio sosteneva che l'atto indicasse i presupposti giuridici e fattuali della revisione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in presenza di pregiudizialità tecnica e di causa pregiudicante definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c. ma solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, confermando che nel classamento d'ufficio ex art. 1, comma 335, l. 311/2004 la motivazione deve essere specifica e rigorosa, con indicazione concreta degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare; non basta il mero richiamo alla microzona, allo scostamento medio e a formule generiche sui lavori di riqualificazione. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva annullato l'avviso. Spese compensate per l'evoluzione giurisprudenziale in materia; esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la parte pubblica soccombente ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per censurare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, salvo specifiche disposizioni di legge

  • art. 297 c.p.c.

    se la sospensione è stata disposta, può essere chiesta la prosecuzione del giudizio

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    la sospensione può essere adottata facoltativamente in caso di pregiudizialità tecnica

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    in caso di conflitto tra giudicati si applica la regola della caducazione del giudicato dipendente

  • art. 1, comma 335, l. 311/2004

    consente la revisione del classamento in microzone con significativo scostamento tra valori di mercato e catastali, ma richiede motivazione concreta e rigorosa del provvedimento

  • art. 7 l. 212/2000

    l'atto impositivo deve essere motivato in modo idoneo a consentire al contribuente di conoscere le ragioni concrete della pretesa

  • art. 8 d.P.R. 138/1998

    individua gli elementi fattuali rilevanti per il classamento, quali qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie

  • art. 1, comma 336, l. 311/2004

    richiamato per distinguere la fattispecie del classamento da quella degli immobili non dichiarati o con variazioni edilizie non denunciate

  • art. 3, comma 58, l. 662/1996

    richiamato per distinguere la revisione del classamento da ipotesi di classamento non aggiornato o palesemente incongruo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non applicato alla parte pubblica soccombente ammessa a prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la sospensione per pregiudizialità non è automatica quando la causa pregiudicante sia solo pendente o sia stata definita senza giudicato; in tal caso il giudice può sospendere facoltativamente, ma non è tenuto a farlo ex art. 295 c.p.c.
  • Nel classamento d'ufficio delle unità immobiliari in microzone ex art. 1, comma 335, l. 311/2004, l'Amministrazione deve indicare in modo specifico e analitico gli elementi concreti che, nella singola microzona e per il singolo immobile, giustificano il nuovo classamento.
  • Il mero richiamo allo scostamento statistico tra valori medi o a formule generiche sulla riqualificazione urbana non soddisfa l'obbligo di motivazione dell'avviso di riclassamento.
  • La motivazione del provvedimento di classamento deve essere completa già al momento dell'emanazione dell'atto e non può essere integrata ex post nel giudizio contenzioso.
  • La possibilità per il contribuente di difendersi in giudizio non sana la carenza originaria di motivazione dell'atto impositivo, che va valutata ex ante.
  • In tema di revisione del classamento, occorre distinguere i presupposti generali dell'operazione di massa dai fattori concreti riferibili alla singola unità immobiliare, includendo sia il contesto urbano sia le caratteristiche edilizie del bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoGiurisdizioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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