Sentenza del 05/02/2015 n. 999 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - NATURA GIURIDICA DEL CONTRIBUENTE - Soggetto sedicente associazione sportiva dilettantistica - requisiti - inesistenza dei requisiti - ente di natura commerciale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: in mancanza del riconoscimento del CONI e di adeguata documentazione o chiarimenti forniti dall'associazione, l'attività è stata ricondotta a quella di un ente commerciale. Di conseguenza, non è stato applicato il regime fiscale agevolativo riservato alle associazioni sportive dilettantistiche, ma la disciplina fiscale ordinaria prevista per i soggetti commerciali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione contestava la qualificazione della propria attività come commerciale e il conseguente assoggettamento alla disciplina fiscale ordinaria, sostenendo di poter beneficiare del regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dall'art. 90 della legge n. 289/2002. Dall'accertamento, tuttavia, risultava l'assenza dei requisiti sostanziali e del riconoscimento necessario a dimostrare l'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica. Il CONI è stato individuato quale unico soggetto competente a certificare l'effettiva natura sportiva dilettantistica dell'ente.
Norme richiamate
Art. 90 della legge n. 289/2002
regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche
Il beneficio fiscale presuppone l'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali dell'associazione sportiva dilettantistica; la mera autodefinizione dell'ente non è sufficiente.
Massime di principio
- Per accedere a un regime fiscale agevolato non è sufficiente la denominazione formale dell'ente: occorre dimostrare concretamente il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, il riconoscimento o la certificazione del CONI costituisce un elemento determinante per provare l'effettiva natura sportiva dilettantistica.
- L'assenza di riconoscimento e di documentazione adeguata può comportare la riqualificazione dell'ente come soggetto commerciale e l'applicazione della fiscalità ordinaria.
- In caso di contestazione, l'associazione deve produrre statuto, iscrizioni, certificazioni, documentazione contabile e prove dell'effettiva attività sportiva svolta e della partecipazione alla vita associativa.
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