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Sentenza

Sentenza n. 430/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso alla relazione tecnica e all'allegato CV dell'impresa aggiudicataria, con oscuramento motivato dalla tutela di segreti tecnici e commerciali e di dati personali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, classificatosi secondo con uno scarto di 0,20 punti rispetto all'aggiudicataria, ha impugnato il diniego opposto dal Comune alla completa ostensione della documentazione dell'aggiudicataria. Ha sostenuto, da un lato, che i segreti tecnici e commerciali erano stati allegati in modo generico e non dimostrati e che i curricula del personale non potevano essere qualificati come segreti tecnici o commerciali; dall'altro, che l'accesso era comunque indispensabile per le esigenze di difesa connesse alla verifica della legittimità dell'aggiudicazione. Il ricorso indicava anche la documentazione amministrativa, ma senza sviluppare motivi, esigenze difensive o specifiche censure riguardo al relativo oscuramento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente all'oscuramento della relazione tecnica e dell'allegato CV. Ha ritenuto che l'accesso agli atti delle procedure di affidamento costituisca la regola generale e che l'eccezione per i segreti tecnici e commerciali richieda una dichiarazione motivata e comprovata, riferita a informazioni specificamente individuate, segrete, dotate di valore economico in quanto tali e protette da misure adeguate. Quanto ai curricula e ai riferimenti ai lavoratori, la stessa aggiudicataria aveva invocato la tutela dei dati personali e non l'esistenza di segreti tecnici o commerciali; la riservatezza poteva essere tutelata oscurando i soli dati anagrafici. Quanto al sistema informativo indicato nell'offerta, la mera affermazione di progettazione e sviluppo interno non dimostrava né un brevetto né i requisiti oggettivi del segreto commerciale. Non essendo configurabile un interesse contrapposto alla trasparenza, il giudice ha ritenuto non necessario il bilanciamento con le esigenze difensive dell'impresa seconda classificata, precisando che l'indispensabilità dell'accesso rileva soltanto quando sussista effettivamente un segreto tecnico o commerciale da tutelare. Il Comune è stato quindi ordinato a esibire entro dieci giorni la relazione tecnica integrale, compreso l'allegato CV, con facoltà di oscurare esclusivamente i dati anagrafici dei lavoratori. La domanda relativa alla documentazione amministrativa è stata ritenuta estranea al perimetro effettivo del giudizio, per mancata deduzione di motivi e di esigenze difensive. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori; spese compensate nei rapporti con la controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    L’art. 35 d.lgs. 36/2023 consente in via generale l’accesso “agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici” e prevede l’esclusione dell’accesso per informazioni che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; l’accesso torna a prevalere quando risulti indispensabile ai fini della difesa in giudizio.

    L’accessibilità degli atti di gara è la regola. La deroga per i segreti tecnici e commerciali richiede una dichiarazione motivata e comprovata; l’accesso difensivo prevale secondo il bilanciamento previsto dalla norma, ma tale bilanciamento presuppone l’effettiva esistenza di un segreto da tutelare.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Le disposizioni speciali sul ricorso in materia di accesso si applicano alle decisioni sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori per esigenze di tutela di segreti tecnici e commerciali.

    Il rito speciale previsto dall’art. 36 riguarda le decisioni di oscuramento fondate sulla tutela di segreti tecnici e commerciali e non ogni oscuramento disposto per ragioni diverse, come la protezione di dati personali.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    Per segreti commerciali si intendono informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali che siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

    La qualificazione come segreto commerciale richiede la prova cumulativa della segretezza oggettiva, del valore economico derivante dalla segretezza e dell'adozione di misure adeguate di protezione.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale base normativa della procedura aperta indetta dal Comune, senza assumere uno specifico ruolo nella ratio decidendi sull'accesso.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale fondamento della comunicazione di aggiudicazione trasmessa ai concorrenti.

  • art. 39 direttiva 2014/25/UE

    La disposizione, in combinato disposto con gli artt. 70 e 75 della direttiva, osta a una disciplina nazionale che imponga l'accesso ai segreti tecnici o commerciali senza consentire agli enti aggiudicatori di bilanciare il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva con la tutela dei segreti.

    La tutela dell'accesso difensivo deve essere coordinata con la protezione dei segreti tecnici e commerciali mediante un bilanciamento tra gli interessi contrapposti.

  • art. 21 direttiva 2014/24/UE

    La sentenza della Corte di giustizia richiama la sostanziale corrispondenza della disciplina dei segreti e dell'accesso nella direttiva 2014/24 con quella della direttiva 2014/25.

Massime di principio

  • Nelle procedure di affidamento l'accesso agli atti costituisce la regola generale; l'oscuramento per segreti tecnici o commerciali è un'eccezione di stretta interpretazione e richiede una dichiarazione dell'offerente motivata, specifica e comprovata.
  • La mera qualificazione di un contenuto dell'offerta come know-how, o la sola affermazione che un sistema sia stato sviluppato internamente, non dimostra l'esistenza di un segreto tecnico o commerciale; occorre provare la segretezza oggettiva, il valore economico derivante dalla segretezza e l'adozione di misure adeguate di protezione, secondo i requisiti dell'art. 98 d.lgs. 30/2005.
  • I curricula del personale non costituiscono, per ciò solo, segreti tecnici o commerciali; ove la tutela riguardi esclusivamente dati personali, essa può essere assicurata mediante l'oscuramento dei soli dati anagrafici necessari a impedire l'identificazione degli interessati.
  • Il bilanciamento tra accesso difensivo e tutela dei segreti tecnici o commerciali presuppone l'effettiva configurabilità di un interesse alla segretezza. Se tale interesse non è dimostrato, prevale la regola generale dell'accessibilità e l'offerta dell'aggiudicatario deve essere ostesa, anche nelle componenti facoltative.
  • La contestazione giudiziale dell'oscuramento deve essere sorretta da specifiche censure e da concrete esigenze di accesso: la mera menzione, nell'epigrafe del ricorso, di una documentazione non esaminata nel motivo e non inclusa nelle conclusioni effettive non estende a essa l'oggetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso documentale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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