Cassazione Penale, Ordinanza n. 09729/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, applicando il principio secondo cui il termine prescrizionale va verificato con riferimento alla lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non al deposito della motivazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24/04/2024, deducendo un unico motivo: la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati ascritti, indicati nel testo come reati ex art. 707 e art. 651 c.p., sostenendo che il termine prescrizionale sarebbe maturato prima del deposito della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che, ai fini del computo della prescrizione, assume rilievo la data di lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quella del successivo deposito della motivazione; nel caso concreto, alla data del 24 aprile 2024 il termine non era ancora spirato, poiché i fatti risalivano al 23 maggio 2019.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
indicato come uno dei reati ascritti al ricorrente; la Corte non ne analizza il contenuto, ma lo considera ai fini della verifica della prescrizione.
art. 651 c.p.
indicato come uno dei reati ascritti al ricorrente; la Corte non ne analizza il contenuto, ma lo considera ai fini della verifica della prescrizione.
art. 172 c.p.
richiamato implicitamente quale disciplina della prescrizione, ma non citato testualmente nel brano; non è stato inserito perché non emerge in modo espresso dal testo.
Massime di principio
- Ai fini del computo della prescrizione, nei casi decisi con sentenza di condanna, rileva la data di lettura del dispositivo e non quella del successivo deposito della motivazione.
- La maturazione del termine prescrizionale va verificata con riferimento al momento in cui viene pronunciato il dispositivo impugnato; se il termine non è ancora spirato a tale data, la deduzione difensiva sulla prescrizione è infondata.
- Quando il motivo di ricorso si fonda esclusivamente su una presunta prescrizione già maturata e il dato temporale smentisce tale assunto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
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