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Ordinanza

Ordinanza n. 105/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Questore Cat. -OMISSIS- – F/-OMISSIS-/Div. P.A.S. emesso in data 11.4.2024 e notificato al ricorrente in data 28.4.2024 concernente revoca di porto di fucile uso caccia a uso tiro al volo;

Giustizia amministrativa202401488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del porto di fucile per uso caccia e tiro al volo adottata dal Questore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore emesso l'11 aprile 2024 e notificato il 28 aprile 2024, concernente la revoca del porto di fucile per uso caccia e tiro al volo, chiedendone l'annullamento. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso. Il giudizio cautelare si è concluso con il rigetto della domanda cautelare. In vista della decisione di merito, il TAR ha ritenuto necessario verificare l'eventuale sopravvenienza di fatti, provvedimenti o atti rilevanti e, comunque, la persistenza dell'interesse alla definizione del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alle parti di riferire entro il 25 marzo 2026 sull'eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti ai fini del permanere dell'interesse alla decisione e sull'attuale persistenza dell'interesse alla definizione del giudizio. Ha confermato, per la discussione congiunta con un ricorso connesso, l'udienza pubblica del 13 maggio 2026, in sostituzione di quella originariamente fissata per il 29 aprile 2026. L'ordinanza cautelare di rigetto già adottata non viene modificata.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale dell'acquisizione di informazioni e documenti necessari alla decisione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere istruttorio esercitato dal giudice amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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