Ordinanza n. 2102/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in parte qua, del Decreto del 19 dicembre 2025 del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile, di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, notificato in data 30 gennaio 2026, con cui è stato disposto il transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa – ai sensi dell’art. 930 del D.lgs. 15.3.2010, n. 66 e del D.M. 18.4.2022 – dell’ex Sottocapo Aiutante -OMISSIS-, nella sola parte in cui è stata disposta l’assegnazione del ricorrente presso il Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi della Sardegna – MARIFARI – di La Maddalena; del non conosciuto verbale della competente Commissione sui transiti costituita dai rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dell’Ufficio per la tutela della cultura della memoria della Difesa e dall’Ufficiale medico del lavoro, e dei relativi allegati, nel corso della quale, malgrado le condizioni sanitarie e familiari del ricorrente, gli Organi Programmatori e, nello specifico, lo Stato Maggiore della Marina, in pretesa applicazione dei criteri di impiego di cui alla Circolare n. M_D A0582CC REG 2023 0051229 del 25 luglio 2023, ritenendo non applicabile quanto previsto dall’Annesso 2 e dai criteri in deroga, hanno assegnato il -OMISSIS-presso il Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi della Sardegna – MARIFARI – di La Maddalena; della eventuale, ma non conosciuta, determinazione ivi assunta nella sola parte in cui si individua quale sede di prima assegnazione il Comando MARIFARI di La Maddalena; della nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile del 27 gennaio 2026 di trasmissione del Foglio n. -OMISSIS-del 21 gennaio 2026 dello Stato Maggiore della Marina, nonché del Foglio allegato contenente le motivazioni determinanti la sede di assegnazione; ove occorra, e solo nell’ipotesi in cui possa essere di impedimento ad una assegnazione presso una sede vicino alla propria residenza, dei citati provvedimenti e dei verbali delle predette riunioni nella parte in cui attribuiscono il profilo professionale al ricorrente; ove occorra, della Circolare n. M_D A0582CC REG 2023 0051229 del 25 luglio 2023 laddove interpretata nel senso di non consentire l’assegnazione del personale militare in transito nei ruoli civili presso la sede più vicina alla propria residenza nonostante la sussistenza delle condizioni personali, sanitarie e familiari di elevata protezione sociale; della nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile n. -OMISSIS-del 29.1.2026 con oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Sottocapo aiutante -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-(ME) il -OMISSIS-”, con cui si comunica l’esito della riunione degli Organi Programmatori, nonché l’assegnazione presso il Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi della Sardegna – MARIFARI – di La Maddalena, e si invita il ricorrente a presentarsi presso il predetto Comando per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con l’assunzione in servizio; nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per il riconoscimento del diritto all’assegnazione del ricorrente presso una sede di servizio situata in prossimità della propria residenza e/o, comunque, per la condanna dell’Amministrazione alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa alla individuazione della sede di servizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del ricorrente, transitato nei ruoli civili della Difesa ai sensi dell'art. 930 d.lgs. 66/2010, presso il Comando MARIFARI di La Maddalena
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato ma reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile della Difesa, ha impugnato gli atti con cui è stato disposto il transito nell'Area Assistente Amministrativo e l'assegnazione presso MARIFARI di La Maddalena. Ha dedotto, in particolare, l'incompatibilità della sede assegnata con la patologia cardiaca, con le controindicazioni risultanti dal giudizio medico e con le proprie esigenze sanitarie e familiari, chiedendo l'assegnazione presso una sede prossima alla residenza o, in subordine, la rinnovazione dell'istruttoria. Sono stati contestati anche i criteri utilizzati dall'Amministrazione, che avrebbe considerato la sola maggiore carenza di personale nel profilo professionale, senza adeguata ponderazione delle condizioni personali e sanitarie del ricorrente e senza verificare concretamente la disponibilità di sedi viciniori presso gli uffici delle Capitanerie di porto, anche mediante interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente, prima facie, il fumus boni iuris, rilevando che l'assegnazione sembrava fondata esclusivamente sulla maggiore esigenza di alimentazione dell'ente di destinazione, quantificata nella carenza nazionale del profilo, senza una verifica adeguata della compatibilità della sede con le condizioni di salute e le esigenze di cura del ricorrente. Il Collegio ha inoltre rilevato che non risultavano tentativi di interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accertare l'eventuale disponibilità di destinazioni più vicine presso le Capitanerie di porto. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso gli atti impugnati limitatamente all'assegnazione, ai fini del riesame della posizione, imponendo all'Amministrazione di integrare l'istruttoria e provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata rinviata alla pubblica udienza del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
non idoneo al servizio militare incondizionato
La disposizione costituisce la base normativa del transito del personale militare permanentemente non idoneo al servizio militare nelle aree funzionali del personale civile della Difesa.
D.M. 18 aprile 2022
È richiamato quale disciplina attuativa del transito del personale militare nei ruoli civili della Difesa.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nell'assegnazione della sede al personale militare transitato nei ruoli civili per inidoneità al servizio militare, l'Amministrazione non può limitarsi a considerare la maggiore carenza di organico dell'ente di destinazione, ma deve verificare anche la compatibilità della sede e delle mansioni con le condizioni di salute e le esigenze di cura dell'interessato.
- La valutazione della sede di prima assegnazione deve comportare una ponderazione concreta e individualizzata delle esigenze organizzative dell'Amministrazione con le condizioni personali, sanitarie e familiari del dipendente.
- Quando risultino astrattamente disponibili sedi alternative prossime alla residenza dell'interessato, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva, anche mediante interlocuzione con le amministrazioni competenti, per verificare la possibilità di destinazioni viciniori.
- L'omessa verifica della compatibilità della sede assegnata con le condizioni sanitarie del dipendente e l'omessa esplorazione di alternative concretamente prospettabili possono giustificare, in sede cautelare, la sospensione dell'assegnazione ai fini del riesame e dell'integrazione dell'istruttoria.
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