Sentenza del 09/09/2016 n. 17819 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva confermato la legittimità della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2000 e 2001. La cartella era stata emessa per il mancato perfezionamento della definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002, poiché non erano state pagate integralmente tutte le rate. La ricorrente ha contestato, in particolare, l'inefficacia del condono per il mancato pagamento delle rate successive alla prima, l'applicazione delle sanzioni sulla parte non versata, l'emissione della cartella senza preventiva comunicazione di irregolarità e il difetto di motivazione della cartella.
La decisione
La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate perché notificato tardivamente. Nel merito, ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha stabilito che la definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto; il mancato versamento anche delle rate successive alla prima determina l'inefficacia totale del condono, senza una riduzione proporzionale delle sanzioni. La censura sull'omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse e comunque infondata. È stata inoltre confermata la possibilità di emettere la cartella senza preventiva comunicazione di irregolarità, quando dal controllo automatizzato non emergano incertezze rilevanti sulla dichiarazione. La censura relativa alla motivazione della cartella è stata dichiarata inammissibile per genericità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate a causa dell'inammissibilità del controricorso.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente liquidazione delle imposte. La cartella emessa all'esito del controllo è legittima quando si fonda su dati risultanti dalla dichiarazione e non richiede necessariamente una preventiva comunicazione di irregolarità, salvo che emergano incertezze rilevanti.
L. n. 289 del 2002, art. 9-bis
La definizione agevolata dei ritardati o omessi versamenti si perfeziona soltanto con l'integrale pagamento degli importi dovuti nei termini e secondo le modalità previste. Il mancato pagamento integrale comporta l'inefficacia totale della definizione e non consente di conservare proporzionalmente i benefici per le somme versate.
L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16
Le diverse discipline di condono contenute in tali disposizioni prevedevano, in determinate ipotesi, l'efficacia della definizione anche senza adempimento integrale. Tali regole non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis, poiché le norme di condono hanno carattere eccezionale.
L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Impone il contraddittorio preventivo, mediante comunicazione dell'esito del controllo, soltanto quando dal controllo automatizzato emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Richiede che gli atti tributari siano motivati in modo tale da consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di predisporre adeguatamente la difesa.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Stabilisce l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Nel caso concreto, la censura è stata dichiarata inammissibile perché formulata in modo astratto e non riferita al contenuto effettivo della cartella.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La Corte ha riconosciuto che il giudice d'appello non si era pronunciato su una specifica censura, ma ha deciso direttamente la questione ritenendola comunque inammissibile e infondata.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia senza cassare con rinvio la sentenza impugnata.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva che il quesito di diritto fosse specifico e riferito alla concreta fattispecie. Il motivo sulla motivazione della cartella è stato dichiarato inammissibile perché il quesito era generico e astratto.
Art. 111 Cost.
Il principio di ragionevole durata del processo, insieme all'economia processuale, giustifica la decisione immediata nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Nei condoni o nelle definizioni agevolate, il contribuente deve rispettare esattamente tutte le condizioni previste dalla specifica norma. Il pagamento parziale non conserva automaticamente, neppure in parte, i benefici fiscali, salvo che la legge lo preveda espressamente.
- Non è possibile applicare per analogia al contribuente una disciplina più favorevole prevista da altri tipi di condono: le norme agevolative e di condono sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente.
- In caso di controllo automatizzato della dichiarazione, la comunicazione preventiva di irregolarità è necessaria soltanto se sussistono incertezze rilevanti su aspetti dichiarativi; non è un adempimento automatico in ogni caso.
- Una contestazione sul difetto di motivazione di una cartella deve indicare concretamente quali informazioni mancano e perché il contribuente non sia in grado di comprendere la pretesa. Un quesito generico o astratto può essere dichiarato inammissibile.
- Il versamento di una prima rata nell'ambito di una definizione agevolata non implica necessariamente la riduzione proporzionale delle sanzioni: se il beneficio richiede il pagamento integrale, l'inadempimento può comportare il recupero ordinario del tributo e delle sanzioni.
- La Corte di cassazione può decidere direttamente una questione non esaminata dal giudice di merito quando si tratta di una questione esclusivamente giuridica e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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