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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22960/2020 del 21/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda l'adempimento di un accordo (contratto preliminare del 23.9.2003 con accordo integrativo) che obbligava al ri-trasferimento a favore di Misasi e Zicarelli di n. 150.000 azioni della Calù Interregionale Multiservizi SPA entro il 18.9.2008, al medesimo corrispettivo della vendita originaria maggiorato degli interessi. Il Tribunale di Cosenza qualificò l'accordo come contratto preliminare e, dinanzi al rifiuto di stipulare l'atto definitivo, emise sentenza sostitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., quantificando il prezzo senza capitalizzare gli interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. Misasi impugnò in appello (tra le doglianze: perdita di efficacia per decorso del termine, nullità per violazione del divieto del "patto leonino" - art. 2265 c.c., impossibilità sopravvenuta a seguito dello scioglimento della società, e eccessiva onerosità sopravvenuta). La Corte d'appello confermò la qualificazione contrattuale (anche alternative come opzione put) e rigettò le deduzioni dell'appellante, ritenendo il termine non essenziale e legittima la previsione come strumento di finanziamento, non configurante un patto leonino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Misasi, dichiarando infondati o inammissibili i motivi. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui un accordo che attribuisce un diritto di vendita ("put") collegato a un finanziamento non è necessariamente vietato come "patto leonino" quando la causa concreta è un finanziamento e non la totale sottrazione del rischio d'impresa. Ha altresì ritenuto che le censure sull'omesso esame siano precluse dalla doppia decisione conforme e che la valutazione discrezionale della Corte d'appello fosse sufficientemente motivata. Per la parte intimata mancata costituzione, la Corte ha esonerato il collegio dal provvedere sulle spese. Infine, ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Consente al giudice di pronunciare una sentenza che sostituisce il contratto definitivo non concluso quando sussiste un obbligo di stipulare; la Corte territoriale ha applicato tale disposizione per dichiarare l'acquisto delle azioni a carico dei convenuti.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dalla Corte per escludere la capitalizzazione degli interessi nella quantificazione del corrispettivo dovuto a seguito della sentenza sostitutiva.

  • art. 2265 c.c.

    Norma sul divieto del "patto leonino" (accordi che escludono la partecipazione alle perdite). La Corte ha interpretato che l'accordo in contestazione, qualificato come strumento di finanziamento (diritto di vendita/"put"), non integra necessariamente un patto leonino quando non elimina integralmente il rischio d'impresa e ha una causa di finanziamento meritevole di tutela.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di cassazione come fondamento di nullità per violazione di legge (n.3) e per omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha ritenuto i profili di omesso esame inammissibili quando sussiste una doppia decisione conforme e ha respinto le censure come infondate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Norma che disciplina il contributo unificato in sede di cassazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo pari a quello corrisposto per il ricorso.

Massime di principio

  • Un accordo che attribuisce un diritto di vendita ("put") collegato a un finanziamento non costituisce necessariamente un "patto leonino": la valutazione dipende dalla causa concreta e dal fatto se l'accordo elimini integralmente il rischio d'impresa o sia funzionale a garantire un finanziamento legittimo.
  • La qualificazione dell'accordo (contratto preliminare o opzione) può essere alternativa: in entrambi i casi il giudice può accertare l'obbligo concreto di trasferire le azioni e, in caso di rifiuto, pronunciare una sentenza sostitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c.
  • Il termine per l'esecuzione previsto nel contratto non è automaticamente "essenziale" a pena di decadenza: occorre verificare la volontà delle parti e la natura del termine; la sua violazione non determina automaticamente l'estinzione degli effetti dell'accordo.
  • Lo scioglimento della società o l'azzeramento del capitale non producono automaticamente la risoluzione dell'obbligo contrattuale: va valutato il concreto pregiudizio dell'adempimento e la possibilità oggettiva di esecuzione.
  • In cassazione le valutazioni di fatto e la discrezionalità motivazionale della Corte d'appello sono difficilmente rivedibili; le censure devono prospettare chiari profili di violazione di legge o omesso esame, altrimenti sono inammissibili o infondate.

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