Sentenza del 24/11/2016 n. 23960 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso delle somme versate ritenute indebitamente pagate, sostenendo di avere diritto, per il 2003, alla piena fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000. Contestava l’applicazione delle successive limitazioni introdotte dall’art. 62 della legge n. 289/2002 e dal relativo decreto ministeriale, che avevano sospeso l’utilizzo del credito nei primi mesi del 2003 e ridotto la percentuale utilizzabile al 49% per il 2003 e al 6% per gli anni successivi. Deduceva inoltre la violazione del divieto di retroattività delle norme tributarie, dello Statuto del contribuente, del principio di tutela dell’affidamento e dei vincoli derivanti dal diritto comunitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi erano privi dei quesiti di diritto richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Anche la prospettata questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto essere accompagnata dal relativo quesito di diritto. La sentenza della Commissione tributaria regionale è quindi rimasta ferma e il diniego di rimborso non è stato modificato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 8
Prevedeva il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, nella misura originariamente riconosciuta alla contribuente.
Legge n. 289/2002, art. 62
Ha introdotto modifiche e limitazioni alla fruizione del credito d’imposta, applicate dall’amministrazione finanziaria per il 2003 e per gli anni successivi.
Decreto ministeriale 6 agosto 2006, art. 62, comma 1, lett. a)
È richiamato come disciplina attuativa delle limitazioni all’utilizzo del credito d’imposta.
Art. 366-bis c.p.c.
Imponeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione temporale, la formulazione di specifici quesiti di diritto; la loro omissione comportava l’inammissibilità del motivo e del ricorso.
Art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile
È stato invocato dalla contribuente a sostegno del divieto di applicazione retroattiva delle modifiche peggiorative, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura per l’inammissibilità del ricorso.
Legge n. 212/2000, art. 3, Statuto dei diritti del contribuente
È stato invocato per sostenere il divieto di retroattività delle norme tributarie e la tutela dell’affidamento; la decisione richiama tuttavia il principio secondo cui lo Statuto non costituisce, di per sé, parametro idoneo per fondare un giudizio di legittimità costituzionale.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Era la disposizione processuale indicata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali, ma le relative censure sono state dichiarate inammissibili per mancanza dei quesiti di diritto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali previsti dalla disciplina processuale applicabile al momento della proposizione: la mancanza di un requisito richiesto a pena di inammissibilità può impedire qualsiasi esame del merito.
- Quando si contesta l’applicazione retroattiva di una norma tributaria o si solleva una questione di costituzionalità, occorre collegare la censura a una specifica richiesta di cassazione e formulare correttamente il quesito o il motivo secondo le regole processuali applicabili.
- La Corte di cassazione può definire la controversia per ragioni processuali senza stabilire se la normativa fiscale contestata sia effettivamente retroattiva, costituzionalmente legittima o lesiva dell’affidamento.
- La violazione dello Statuto dei diritti del contribuente non comporta automaticamente l’illegittimità costituzionale della norma fiscale, poiché lo Statuto, in linea generale, non è parametro costituzionale diretto.
- In presenza di modifiche legislative che riducono agevolazioni fiscali, la tutela del contribuente dipende sia dal contenuto della norma transitoria sia dal momento in cui il diritto all’agevolazione si è perfezionato; tale questione deve però essere dedotta con un ricorso processualmente ammissibile.
- La parte soccombente, anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame del merito, è normalmente condannata al pagamento delle spese del giudizio.
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