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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28029/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rideterminazione delle pene alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha inciso sul minimo edittale previsto per l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (riduzione da otto a sei anni). La richiesta riguardava due pronunce: 1) sentenza GUP Tribunale di San Remo del 13/03/2006 (fatto del 21/12/2005) e 2) sentenza Corte d'appello di Brescia del 13/02/2019 (reati satellite commessi nel 2012-2013).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Giudice dell'esecuzione e la Corte hanno rilevato che: a) per il fatto del 21/12/2005 (sentenza GUP 2006) si applicava già, per effetto dell'art. 4-bis d.lgs. 272/2005, il minimo di sei anni; b) la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 13/02/2019 aveva individuato la pena base in relazione all'art. 74 (norma non toccata dalla pronuncia di incostituzionalità) e i reati satellite del 2012-2013 erano stati sanzionati nella cornice con minimo di sei anni; inoltre il ricorrente non aveva sollevato la questione in cassazione precedente. Per questi motivi la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    prevedeva come pena minima edittale la reclusione di otto anni invece che di sei

    La Corte ha ricostruito che la rilevanza della modifica del minimo dipende dalla data di commissione del reato: la pronuncia costituzionale ha inciso solo sulle fattispecie commesse nel periodo in cui era vigente la disciplina dichiarata incostituzionale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del superiore minimo edittale alle condotte, aventi ad oggetto droghe pesanti, commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2014

    La sentenza ha limitato l'applicazione del maggior minimo ai soli fatti compiuti nel periodo interessato dalle disposizioni dichiarate illegittime; non opera automaticamente per fatti commessi in epoche diverse o già sanzionati secondo la cornice a sei anni.

  • art. 4-bis d.lgs. 272 del 2005

    il regime sanzionatorio introdotto dall'art. 4 bis d.lgs. 272 del 2005 prevedeva per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 la pena detentiva minima di sei anni

    Per i fatti successivi al 31/12/2005 la disciplina con minimo a sei anni era già applicabile, dunque la rideterminazione chiesta sulla base della sentenza n. 40/2019 non produce effetti per tali fatti.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte ha osservato che la pena base nella sentenza di appello era stata calcolata in relazione all'art. 74, norma non interessata dalla pronuncia di incostituzionalità, perciò la decisione costituzionale non incide su quella determinazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in ragione dell'infondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di commissione del reato: l'effetto di una pronuncia di incostituzionalità sul trattamento sanzionatorio dipende dal periodo temporale in cui il fatto è stato commesso.
  • Se al momento del fatto era già vigente una disciplina con minimo più favorevole (es. art. 4-bis d.lgs. 272/2005), la pronuncia costituzionale successiva che elimina un maggior minimo non comporta ulteriori riduzioni.
  • La pronuncia della Corte costituzionale ha efficacia limitata e va collegata temporalmente alla vigenza della disposizione dichiarata incostituzionale; non sempre produce effetti per sentenze pronunciate successivamente se i fatti sono anteriori o già sanzionati nella cornice più favorevole.
  • In sede di esecuzione le istanze devono essere specifiche e fondate; deduzioni generiche o aspecifiche rischiano di essere respinte come infondate o inammissibili.
  • È importante sollevare tempestivamente la questione nei precedenti gradi di giudizio (anche in cassazione): non averla proposto prima può indebolire la richiesta in fase esecutiva.
  • Se il motivo è infondato, è probabile la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare costi/benefici prima di proporre il ricorso.

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